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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 aprile 2022

Cassazione n. 15406/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile per assoluta genericità, limitandosi i motivi alla mera denuncia della illogicità manifesta della motivazione, enunciata ma non argomentata; considerato infatti, che il ricorso non indica circostanze o evidenze che avrebbero imposto l'assoluzione dell'imputato né evidenzia specifiche incongruenze o carenze argomentative, suscettibili di controllo e di censura; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso 1 aprile 2022 Il consigliere estenso,r)e [OSCURATO:PERSONA],te [OSCURATO:PERSONA] cuoio Angelo tanzo [OSCURATO:PERSONA] g 2 O 2122_

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile per assoluta genericità, limitandosi i motivi alla mera denuncia della illogicità manifesta della motivazione, enunciata ma non argomentata; considerato infatti, che il ricorso non indica circostanze o evidenze che avrebbero imposto l'assoluzione dell'imputato né evidenzia specifiche incongruenze o carenze argomentative, suscettibili di controllo e di censura; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1 aprile 2022 Il consigliere estenso,r)e [OSCURATO:PERSONA],te [OSCURATO:PERSONA] cuoio Angelo tanzo [OSCURATO:PERSONA] g 2 O 2122_
Sentenza Cassazione n. 15406/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris