CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31141/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; o- visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi sulla sussistenza di elementi idonei a fondare un ragionevole dubbio tale da comportare l'assoluzione dell'imputato. Meramente assertivo il motivo di ricorso riferito all'applicazione dell'art. 131- bis cod. pen. evocato con riferimento alla natura sostanziale dell'istituto e a non meglio descritti effetti, rilevanti ai fini dell'applicazione all'imputato, in ragione della prevista entrata in vigore della cd. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 g