CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02248/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2019 della Corte di Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 maggio 2019 la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza del 18 ottobre 2016 del Tribunale di Modena, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di socio amministratore della [OSCURATO:SOCIETA], era stato condannato alla pena, sospesa, di mesi tre di reclusione per il reato di cui all'art. 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal momento che ne era scaturita evasione, in materia di assistenza e previdenza obbligatorie, superiore ad euro 2.582,00 e al 50% dei premi complessivamente dovuti. 2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione con quattro motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente, quanto alla mancata applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., ha osservato che la Corte territoriale aveva sottolineato la condotta "subdola" dell'imputato (il quale aveva registrato assenze non retribuite del personale dipendente in luogo dell'attività effettivamente prestata, al fine di evadere la relativa contribuzione). Al contrario, secondo il ricorrente si trattava di condotta meramente omissiva, e quindi della mera integrazione dell'ipotesi di reato contestata, senza alcun ulteriore artificio e occultamento. In relazione poi alla ritenuta continuazione nel reato, essa non poteva considerarsi di per sé ostativa rispetto al suddetto beneficio. Oltre a ciò, la richiesta di applicazione della norma di cui all'art. 131-bis cit. era stata rigettata, secondo il ricorrente, in ragione della commissione di una condotta - ulteriore rispetto alla fattispecie tipica - non prevista dalla legge come reato. Né poteva ravvisarsi alcuna abitualità, dal momento che, in esito alle verifiche effettuate, gli omessi versamenti erano stati rilevati solamente in relazione a due mensilità rispetto ai quattro mesi presi in considerazione, e non poteva quindi concludersi nel senso della serialità dei comportamenti, attesa la sussistenza solamente di due condotte penalmente rilevanti. 2.2. Col secondo motivo è stata eccepita la nullità della sentenza nella parte in cui non era stata fornita alcuna motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. 2.3. Col terzo motivo è stata lamentata la nullità del provvedimento in quanto non vi era stata motivazione, quanto all'eccepita eccessività del trattamento sanzionatorio. 2.4. Col quarto motivo infine è stata censurata la mancata concessione della non menzione della condanna, atteso che da un lato la motivazione si risolveva in un sostanziale richiamo alle finalità dell'istituto, e che dall'altro l'esigenza di salvaguardia della collettività era estranea ai criteri di valutazione indicati dall'art. 133 cod. pen.. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il reato è estinto per prescrizione, per cui la sentenza impugnata va annullata senza rinvio. 4.1. In ordine logico, vanno esaminati i motivi di ricorso in relazione alla statuizione di condanna, atteso che in ogni caso la (eventuale) declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato, mentre la seconda lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica (Sez. 6, n. 11040 del 27/01/2016, Calabrese, Rv. 266505; cfr. anche, quanto al principio generale, Sez. 3, n. 27982 del 02/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281711). 4.2. Ciò posto, quanto al contestato rigetto delle attenuanti generiche è nozione comune che la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057). In sostanza, infatti, la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737). Al riguardo, la sentenza impugnata ha dato invero adeguato conto della condotta tenuta dall'imputato, connotata da un certo grado di artificio e di difficile lettura da parte dell'Ente accertatore, sì che è stata espressamente ritenuta congrua proprio la pena di tre mesi di reclusione siccome determinata dal primo Giudice, atteso l'ammontare non minimale della contribuzione evasa ed in considerazione della non occasionalità del comportamento. In tal senso, pertanto, la decisione della Corte territoriale si sottrae ai vizi lamentati ed è conforme ai richiamati principi, avendo avvalorato con idonea motivazione la dosimetria della pena fissata dal Tribunale. 4.2.1. In proposito, poi, quanto agli obblighi motivazionali in merito al trattamento sanzionatorio, e tenuto conto che la pena edittale è compresa in specie nella forbice tra quindici giorni (art. 24 cod. pen.) e due anni di reclusione (art. 37 della legge 689 cit.), non è neppure necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288). In specie, la pena di tre mesi di reclusione si pone pertanto ictu °cui/ abbondantemente sotto la media edittale laddove appunto, e conclusivamente, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243). All'evidenza, per quanto appena ricordato, siffatta situazione non ricorre. 4.3. Non del tutto infondato si presenta invece il quarto motivo di ricorso (erroneamente indicato come "VI" in numeri romani nel corpo dell'atto), sì che il rapporto processuale di impugnazione appare correttamente instaurato. Vero è, infatti, che per denegare il beneficio di cui all'art. 175 cod. pen. la Corte territoriale ha osservato che la tipologia del reato rendeva necessaria, o quantomeno piche opportuna, la conoscibilità del precedente ad enti pubblici e ai privati. Al riguardo, questa Corte ha però già affermato che la valutazione in ordine alla concessione del beneficio della non menzione della condanna deve tenere conto esclusivamente dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., senza possibilità di ricorrere ad elementi ad esso estranei (il Giudice di merito aveva fatto colà riferimento alle necessità di rivolgere al condannato, attraverso il diniego del beneficio, un monito a non reiterare il reato)(Sez. 3, n. 13110 del 22/01/2020, P., Rv. 279094; Sez. 6, n. 48948 del 07/10/2016, Taroni, Rv. 268257). La Corte territoriale appare essersi così richiamata a profili di opportunità, che non appaiono compresi nella generale previsione di cui all'art. 133 cit.. 4.3.1. In considerazione dei rilievi che precedono, il reato risulta essere stato comunque oggetto di accertamento 1'8 aprile 2012, la sentenza di secondo grado è stata pronunciata il 22 maggio 2019 e depositata il 19 giugno 2019, mentre il fascicolo è pervenuto a questa Corte il 5 febbraio 2020. Nelle more è dunque maturato l'8 ottobre 2019 il termine prescrizionale di sette anni e mezzo. 5. Le considerazioni che precedono impongono quindi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. An