CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2026
Cassazione n. 20236/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2025 del GIP TRIBUNALE di CHIETI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ARilevato che [OSCURATO:PERSONA], al quale è stata applicata la pena concordata ex art. 444 e ss. cod. proc. pen. di quattro anni e quattro mesi di reclusione e di 18.500,00 euro di multa per i reati di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, articolando due motivi di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla qualificazione del fatto contestato al capo 21) come reato, poiché giuridicamente e materialmente inesistente (primo motivo), nonché violazione di legge in ordine alla illegalità della pena, in quanto la riduzione della pena pecuniaria non è pari ad un terzo a differenza della riduzione della pena detentiva (secondo motivo); Considerato che il primo motivo espone doglianze non consentite, perché estranee al catalogo di quelle previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., siccome riferite alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. peri., e precisamente all'errore nell'indicazione dell'anno del commesso reato nell'imputazione, errore immediatamente rilevabile dalla lettura del provvedimento impugnato (la data indicata nell'imputazione è il «[OSCURATO:DATA_NASCITA]», sicuramente errata perché non ancora venuta in essere, ma dalla motivazione della sentenza impugnata si evince con chiarezza come il fatto sia avvenuto il «26 maggio 2025», giorno dell'arresto per la detenzione illecita di cocaina), e come tale costituente mero errore materiale (cfr., in proposito, per tutte, Sez. 2, n. 17879 del 13/03/2014, Pagano, Rv. 260009 - 01); Osservato che anche il secondo motivo espone censure non consentite, perché estranee al catalogo di quelle previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., atteso che la pena applicata nel caso di specie non può ritenersi illegale, avendo la sentenza recepito la richiesta concordata dalle parti, previa verifica e positiva valutazione dei termini dell'accordo intervenuto ed essendo, altresì, conforme al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità la possibilità di adottare una diversa misura di riduzione rispetto per la pena detentiva e per quella pecuniaria (cfr. Sez. 4, n. 42144 del 14/01/2021, Vitanza, Rv. 282069 - 02); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle4mmende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; Ritenuto, inoltre, che non può disporsi in questa sede la correzione dell'errore materiale relativo all'anno di commissione del fatto di cui al capo 21 (l'anno corretto è il 2025 e non il 2026), stante la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, e atteso il disposto di cui all'art. 130, comma 1, cod. proc. pen.; P.Q.M. Dich P.Q.M26 ti Furrzton ,i741-kì •