Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 29 luglio 2021

Cassazione n. 06637/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], Ufficio di Torino, nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], nato negli U.S.A. il [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché della società [OSCURATO:PERSONA] LTD, con sede alle [OSCURATO:PERSONA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Imperia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, previa verifica degli atti processuali riferiti alla preliminare eccezione processuale sollevata dalla difesa; in subordine, ha concluso nel merito per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, riportandosi alla memoria in atti; udite per l'indagato [OSCURATO:PERSONA] le avvocate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le quali hanno concluso per l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il suo rigetto, riportandosi alla memoria in atti. udito per la [OSCURATO:PERSONA] LTD l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso, riportandosi alle note di udienza depositate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 21 settembre 2021, il Tribunale del Riesame di Imperia rigettava l'appello cautelare proposto dal Procuratore della Repubblica di Imperia avverso il decreto emesso in data 29 luglio 2021 dal G.I.P. del medesimo Tribunale, con il quale non era stato convalidato il sequestro preventivo d'urgenza ed era stata rigettata la richiesta di sequestro preventivo avente ad oggetto l'imbarcazione "Pleasure yacht Predator", battente bandiera delle [OSCURATO:PERSONA], di proprietà della società armatoriale [OSCURATO:PERSONA] LTD.

L'iniziativa cautelare reale era stata assunta dalla Procura della Repubblica nell'ambito di un procedimento penale avente ad oggetto il reato di cui agli art. 1- 67-70 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 292-295, comma 2, lettera D bis del d.P.R. n. 43 del 1973, reato contestato a [OSCURATO:PERSONA], comandante dell'imbarcazione, per avere sottratto al pagamento dell'iva dovuta per l'importazione dello yacht da diporto "Predator" una somma complessiva di almeno 13.387.500 euro, pari al 21% sul prezzo di acquisto, ammontante ad almeno 63.750.000 euro; in particolare, secondo la provvisoria imputazione accusatoria (capo 1), [OSCURATO:PERSONA], nel maggio 2010, conduceva lo yacht "Predator" nel porto di Imperia e ivi lo tratteneva in apposito posto di ormeggio, tranne alcune brevi crociere con approdo in un Paese extracomunitario (Montenegro) a cadenza di circa 12-16 mesi, per alcuni giorni, ciò al fine di far risultare a ogni ritorno a Imperia che l'imbarcazione fosse in porto da meno di 18 mesi, superando così il predetto limite fissato quale "termine di appuramento" dal Regolamento CEE 2454/1993 e poi dal Regolamento UE 2446/2015, ovvero il termine di permanenza massimo nelle acque dell'Unione Europea oltre il quale è previsto dalla normativa vigente il pagamento dell'iva per l'importazione sulle imbarcazioni non ammesse in libera pratica, qual era il "Predator", fatti che si assumono commessi in Imperia a far data dal 3 maggio 2010 in permanenza.

Alla società armatoriale [OSCURATO:PERSONA] LTD, con sede alle [OSCURATO:PERSONA], è stato invece contestato (capo 2) l'illecito amministrativo di cui all'art. 25 sexiesdecies commi 1 e 2 del d.

Igs. n. 231 del 2001, atteso che dal reato sopra indicato derivava per la predetta società un indebito risparmio di imposta Iva, pari ad almeno 13.387.500 euro.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale ligure, ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] per l'Ufficio di Torino, il quale nelle more del giudizio dinanzi al Tribunale aveva esercitato il diritto di avocazione delle indagini ai sensi degli art. 24, 25 e 27 del Regolamento (UE) 2017/1939.

Il ricorso è affidato a due motivi.

2.1. Con il primo, è stata dedotta la violazione dell'art. 10 bis dello Statuto del Contribuente, contestandosi le conclusioni del Tribunale circa la sussistenza nel caso di specie del cd. abuso del diritto e l'esclusione del fumus commisi del/di, non essendosi considerato che la questione della responsabilità del comandante [OSCURATO:PERSONA] non riveste alcun rilievo ai fini del provvedimento cautelare, posto che [OSCURATO:PERSONA] è indagato "in concorso con ignoti", proprio perché sono in corso mirati accertamenti per verificare chi siano gli effettivi proprietari dell'imbarcazione e quindi coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta dovuta; si osserva al riguardo che il dato dell'individuazione del soggetto obbligato al pagamento ha carattere neutro rispetto all'eventuale provvedimento ablatorio, il cui scopo è quello di evitare la dispersione o l'occultamento di un bene suscettibile di confisca all'esito di un'eventuale condanna per il reato contestato, che comporta l'applicazione obbligatoria della confisca ex art. 301 del d.P.R. 43 del 1973.

Peraltro, nel procedimento penale risulta iscritta anche la società armatrice per l'ipotesi di responsabilità amministrativa da reato ex art. 25 sexiesdecies del d.

Igs. n. 231 del 2001, con conseguente applicabilità anche del sequestro preventivo finalizzato alla confisca previsto dall'art. 53 del medesimo decreto.

Il Procuratore ricorrente, nel sottolineare l'irrilevanza del fatto che negli anni precedenti l'imbarcazione in esame abbia subito controlli che non hanno portato alle medesime contestazioni, evidenzia che nel caso di specie, alla luce dei criteri ermeneutici elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (il riferimento è alle sentenze di questa Sezione n. 38026 del 2017, n. 35575 del 2016 e n. 40272 del 2015), non ricorre l'ipotesi dell'abuso del diritto, ma la fattispecie, di rilievo penale, di evasione dell'iva all'importazione, essendosi in presenza di una vera e propria attività fraudolenta posta in essere dai proprietari in concorso con il comandante del natante, che ha interrotto in diverse occasioni il periodo dei 18 mesi di "appuramento" effettuando brevissimi viaggi in Montenegro privi di qualsivoglia giustificazione, se non quella di beneficiare del regime di importazione temporanea, con ciò costituendo una simulazione di realtà volta a trarre in inganno gli organi accertatori circa l'esistenza del beneficio goduto.

Tale comportamento fraudolento sarebbe stato replicato nel corso del decennio, consentendo di fatto all'imbarcazione di restare sul territorio dell'Unione Europea per un lunghissimo arco temporale, in totale spregio della normativa doganale.

Si osserva al riguardo che i beni merce introdotti nell'Unione Europea possono essere esonerati, totalmente o parzialmente, dal pagamento dei dazi doganali e dell'iva, qualora l'esportazione si avvalga del regime di "ammissione temporanea", che è un regime doganale speciale, a carattere provvisorio, che consente di introdurre un bene nel territorio UE in esenzione dei diritti doganali per essere ivi parzialmente utilizzato e successivamente essere riesportato senza subire alcuna trasformazione, con la precisazione che, nel caso di imbarcazioni non commerciali, come il "Predator", il mezzo non deve permanere entro le acque territoriali dell'Unione per un tempo superiore a 18 mesi (termine di appuramento) dalla data di ingresso, dovendo essere entro tale termine riesportato, ovvero trasferito al di fuori dell'Unione.Nel caso di specie, lo yacht "Predator", battente bandiera delle [OSCURATO:PERSONA], è entrato nel porto turistico di Imperia il 3 maggio 2010 e fino al settembre 2021 è stata in territorio extra UE, principalmente nel Montenegro, soltanto per 112 giorni complessivi in 13 anni.

La condotta fraudolenta si sarebbe dunque concretizzata all'atto della dichiarazione effettuata dal Comandante che il natante poteva godere del regime di ammissione temporanea, avendo cioè l'indagato omesso di riferire alla Capitaneria di Porto le vere circostanze che avrebbero impedito l'applicazione del beneficio e comportato il pagamento dell'Iva dovuta, atteso che, mediante le uscite dello yacht e i successivi rientri, il regime da temporaneo si è trasformato in definitivo, essendo stato interrotto solo formalmente il termine di permanenza provvisoria di 18 mesi.

Ulteriore elemento indiziario non considerato nel provvedimento impugnato sarebbe stato quello relativo al posto barca occupato dall'imbarcazione presso il porto di Imperia, posto che è stato locato per 50 anni dalla società cipriota [OSCURATO:PERSONA], per essere utilizzato solo dallo yacht "Predator", senza essere usato da altri natanti, nemmeno nei periodi di assenza della barca.

2.2. Con il secondo motivo, il Procuratore ricorrente eccepisce l'erronea applicazione dell'art. 250, comma 2, del [OSCURATO:PERSONA], osservando che il regime di importazione temporanea è attualmente rinvenibile nel poderoso corpus normativo in materia doganale costituito dall'[OSCURATO:PERSONA] (Reg.

UE n. 952/2013), dagli art. 210 ss. e 250 ss., oltre che dai regolamenti di esecuzione (Reg.

UE n. 2446/2015, art. 207-218, e Reg.

UE n. 2447/2015).

Tale normativa, senz'altro applicabile anche ai natanti, prevede che, rispetto alle merci in entrata nell'Unione Europea, il regime speciale dell'ammissione temporale può essere invocato se le merci non siano destinate a subire modifiche, se sia possibile identificarle, se il titolare del regime sia stabilito al di fuori del territorio doganale dell'Unione e se siano soddisfatti i requisiti per la esenzione dei dazi doganali.

Ora, nel caso di specie, deve considerarsi che la Guardia di Finanza non è riuscita a recuperare alcuna documentazione attestante con esattezza chi fosse la persona fisica realmente proprietaria del "Predator", ossia l'effettivo dominus della [OSCURATO:PERSONA], essendovi peraltro una serie di indizi concreti idonei a far ritenere che l'indagato [OSCURATO:PERSONA], comandante dell'imbarcazione, potesse qualificarsi come "titolare del regime doganale", ossia come colui che effettua l'operazione di importazione e come tale sia destinatario degli obblighi doganali.

È stato infatti accertato che egli, rappresentante ex lege dell'armatore ex art. 292 comma 2 Cod.

Nav., è stabilmente dimorante e di fatto [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2010, essendo locatario di un immobile in tale città, dove ha anche indicato il suo domicilio fiscale, per cui, a prescindere dall'avvenuto superamento del periodo dei 18 mesi, il regime dell'ammissione temporanea doveva essere escluso, essendosi il Comandante stabilito all'interno del territorio doganale.

Del resto, conclude il Procuratore ricorrente, la norma che prevede che il regime di ammissione temporanea possa essere utilizzato soltanto fuori dall'Unione Europea era già prevista dal vecchio codice unionale (art. 163 del Reg. n. 450/2008), per cui il nuovo Codice non ha mutato le precedenti disposizioni, ma ha solo aggiunto all'art. 251 il comma che prevede come termine massimo per l'utilizzo del regime di ammissione temporanea quello di 10 anni.

3. Con memoria del 3 febbraio 2022, l'Avvocato generale e il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale di questa Corte, nel premettere che le proprie conclusioni sono state precedute dall'interlocuzione con il [OSCURATO:PERSONA] ricorrente, hanno chiesto di annullare l'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Imperia, osservando che il dato formale del mancato superamento del termine di appuramento non può essere elevato a condizione ostativa alla configurabilità della fattispecie penale, che consiste solo nel sottrarre l'Iva all'importazione; ed invero il termine di appuramento, in caso di suo superamento, rileva di certo ai fini dell'automatico perfezionamento della fattispecie ed esonera l'accusa dall'onere di provare l'importazione definitiva.

Nondimeno, il mancato superamento non impedisce che si possa dimostrare, con un onere probatorio "rafforzato", che il caso concreto integri una situazione di "importazione definitiva", cui non è corrisposto il pagamento del tributo dovuto, ciò proprio in ragione del fatto che il superamento o meno del termine appare configurabile non come elemento costitutivo della fattispecie penale, ma solo come uno degli elementi della disciplina doganale in tema di "importazione", che il giudice penale è tenuto a valutare al fine di stabilire se vi sia stata o meno "importazione definitiva" non seguita dalla corresponsione dell'Iva.

In tal senso, occorre quindi verificare se un mero comportamento materiale, come la fuoriuscita dalle acque unionali all'approssimarsi della scadenza del termine di appurannento, si inserisca in una complessiva condotta integrativa della diretta violazione della fattispecie incriminatrice, situazione che evidentemente preclude l'applicazione residuale dell'istituto dell'abuso del diritto, e ciò a prescindere dalla compatibilità di tale istituto anche con i diritti doganali.

4. Con memoria trasmessa il 17 febbraio 2022, l'avvocata [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso o comunque di rigettarlo, rilevando innanzitutto che l'impugnazione è stata proposta non presso la Cancelleria del Tribunale del Riesame di Imperia, che ha emanato la ordinanza impugnata, ma presso la Cancelleria dell'Ufficio impugnazioni del Tribunale di Torino, per cui il ricorso non è stato presentato presso l'Ufficio che ha emesso la decisione gravata, come previsto dall'art. 311, comma 3, cod. proc. pen., richiamato dal successivo art. 325 del codice di rito.Al di là dell'utilizzo di modalità non previste dalla legge, il ricorso, alla luce delle indicazioni interpretative fornite dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 1626 del 2020, sarebbe comunque tardivo, in quanto pervenuto presso la Cancelleria del Tribunale di Imperia solo in data 10 novembre 2021, mentre il provvedimento impugnato è stato comunicato alle parti il 20 ottobre 2021, essendo dunque scaduto il termine per impugnare il 4 novembre 2021, a nulla rilevando che l'impugnazione sia stata presentata il 28 ottobre 2021, in quanto, come detto, l'Ufficio del deposito del ricorso non era quello competente.

Nel merito, la difesa ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando che nel caso di specie non risulta comprovato alcun profilo di illegittimità, essendo consentita la possibilità di fruire di plurimi termini di appuramento, tanto è vero che la stessa Commissione europea nelle sue FAQ ha chiarito che è possibile condurre il proprio yacht fuori dalle acque dell'Unione Europea e farvi ritorno in un momento successivo, a partire dal quale inizia a decorrere un nuovo periodo di ammissione temporanea di 18 mesi, non essendo richiesto di giustificare i motivi in base ai quali avviene la fuoriuscita dell'imbarcazione dai confini dell'Unione Europea.

Alcun comportamento fraudolento sarebbe in ogni caso ascrivibile a [OSCURATO:PERSONA], il quale è cittadino americano, essendo indimostrata la sua residenza di fatto in Italia, fermo restando che tutte le rotte del "Predator" sono state negli anni monitorate e controllate, senza che siano mai emersi profili di illegittimità.

Il comandante, in ogni caso, non può essere qualificato "titolare del regime", essendo egli sottoposto alle direttive dell'armatore, concernendo la nozione di rappresentante dell'armatore, di cui all'art. 295 comma 2 del Codice della Navigazione, la gestione della nave e le necessità delle spedizioni, ma non anche l'esercizio dell'impresa, aspetto cui non attengono i poteri del comandante.

Di qui l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 250 del Regolamento (UE) n. 952/2013, applicandosi ai mezzi di trasporto l'art. 212 comma 3 del Regolamento (UE) n. 9446/2015, che non fa riferimento al "titolare del regime".

5. Con memoria depositata all'udienza del 22 febbraio 2022, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della società [OSCURATO:PERSONA] LTD, ha chiesto di rigettare il ricorso, osservando che il reato contestato non è compreso nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

Nessuna richiesta di misura cautelare era stata, del resto, formulata nei confronti della Cadort ai sensi dell'art. 53 del d.

Igs. n. 231 del 2001, ribadendosi in ogni caso che la mancata indicazione del reato di cui all'art. 70 del d.P.R. n. 633 del 1972 nel testo del citato art. 25 sexiesdecies deve essere intesa come volontà del legislatore di non estendere la responsabilità amministrativa degli enti a tale specifico reato, e ciò in ossequio ai principi di legalità e tassatività delle norme. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile, perché tardivamente pervenuto all'Ufficio competente a riceverlo.

1. Circa le modalità di presentazione del ricorso per cassazione in materia cautelare, occorre infatti richiamare la recente affermazione delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Rv. 280167, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]), secondo cui, in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la Cancelleria del Tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata a un Ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla Cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'Ufficio competente a riceverlo.

Orbene, come si desume dalla disamina del fascicolo processuale, l'odierna impugnazione è stata depositata il 28 ottobre 2021 presso l'[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Torino, mentre il provvedimento impugnato è stato emesso dal Tribunale del Riesame di Imperia, per cui già sotto questo aspetto il ricorso non risulta proposto ritualmente, avendo le Sezioni Unite precisato che il comma 3 dell'art. 311 cod. proc. pen. rappresenta un'autonoma disposizione il cui contenuto è solo in parte coincidente con la disposizione generale, in quanto riproduce solo il comma 1 dell'art. 582 cod. proc. pen., essendo significativo che il comma 3 dell'art. 311 cod. proc. pen. non riproduce, né richiama, il contenuto del comma 2 dell'art. 582 cod. proc. pen. e neppure quello dell'art. 163 ter disp. att. cod. proc. pen. che, nei casi previsti dagli art. 461, comma 1, e 582, comma 2, cod. proc. pen., consente che le dichiarazioni e le impugnazioni possono essere presentate anche nella Cancelleria della Sezione distaccata del Tribunale.

In tal senso, le Sezioni Unite del 2020 hanno precisato che la concentrazione in un'unica sede del luogo di presentazione del ricorso coniuga le ragioni di urgenza della trattazione con le peculiarità del giudizio di legittimità che esclude la presentazione personale del ricorso, richiedendo sempre l'assistenza di un professionista abilitato sulla base di quanto disposto dall'art. 613 cod. proc. pen.

In quest'ottica, è stata altresì esclusa la compressione del diritto di difesa, in presenza di un termine sicuramente congruo (10 giorni) espressamente indicato, peraltro, solo per il ricorso cautelare attinente alla libertà personale, in ragione della urgenza di trattazione delle questioni attinenti a tale profilo.In materia reale, è stato invece ribadito che, facendo riferimento l'art. 325 cod. proc. pen. solo ai commi terzo e quarto dell'art. 311 cod. proc. pen., il termine di presentazione del ricorso cautelare reale è quello di quindici giorni, previsto in via generale dall'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. per i provvedimenti emessi in seguito a procedura camerale.

2. Alla stregua di tali coordinate interpretative, deve essere quindi ribadita l'irritualità della presentazione dell'odierno ricorso, in quanto avvenuta presso un Tribunale (Torino) diverso da quello (Imperia) che ha emesso l'atto impugnato, non ravvisandosi le ipotesi alternative indicate dalla citata sentenza Rv. 270828.

A ciò deve aggiungersi che il ricorso, spedito il 5 novembre 2021 dal Tribunale di Torino, è poi pervenuto presso la Cancelleria del Tribunale del Riesame di Imperia solo il 10 novembre 2021, dunque ben oltre il termine di 15 giorni dalla data in cui il provvedimento è stato comunicato alle parti, ovvero il 20 ottobre 2021, per cui non può neanche affermarsi che l'impugnazione sia pervenuta comunque tempestivamente presso il Tribunale competente a riceverla.

In proposito deve solo precisarsi che le indicazioni ermeneutiche delle Sezioni Unite della Corte, per quanto elaborate principalmente con riguardo alla posizione della parte privata, devono ritenersi evidentemente riferibili anche alla parte pubblica, non essendovi motivo per differenziare le rispettive posizioni, tanto più ove si consideri che il codice di rito, nella disciplina dei termini processuali e delle modalità formali di presentazione delle impugnazioni, detta un regime unitario, valido cioè non solo per la parte privata, ma anche per il P.M.

Né del resto, nella normativa sia sovranazionale (Direttiva UE 2017/1371 e Regolamento UE 2017/1939) che interna (d.

Igs. n. 9 del 2021 e d.

Igs. n. 75 del 2020), concernente l'istituzione e il funzionamento della Procura Europea, è dato ravvisare un regime derogatorio rispetto alla definizione dei requisiti formali delle impugnazioni proposte dal Procuratore Europeo, prevedendo in tal senso l'art. 13 del citato Regolamento (UE) 2017/1939 che i [OSCURATO:PERSONA] possono esercitare i rimedi disponibili "in conformità del diritto nazionale".

3. Di conseguenza, il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], Ufficio di Torino, nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], nato negli U.S.A. il [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché della società [OSCURATO:PERSONA] LTD, con sede alle [OSCURATO:PERSONA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Imperia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, previa verifica degli atti processuali riferiti alla preliminare eccezione processuale sollevata dalla difesa; in subordine, ha concluso nel merito per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, riportandosi alla memoria in atti; udite per l'indagato [OSCURATO:PERSONA] le avvocate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le quali hanno concluso per l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il suo rigetto, riportandosi alla memoria in atti. udito per la [OSCURATO:PERSONA] LTD l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso, riportandosi alle note di udienza depositate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 21 settembre 2021, il Tribunale del Riesame di Imperia rigettava l'appello cautelare proposto dal Procuratore della Repubblica di Imperia avverso il decreto emesso in data 29 luglio 2021 dal G.I.P. del medesimo Tribunale, con il quale non era stato convalidato il sequestro preventivo d'urgenza ed era stata rigettata la richiesta di sequestro preventivo avente ad oggetto l'imbarcazione "Pleasure yacht Predator", battente bandiera delle [OSCURATO:PERSONA], di proprietà della società armatoriale [OSCURATO:PERSONA] LTD. L'iniziativa cautelare reale era stata assunta dalla Procura della Repubblica nell'ambito di un procedimento penale avente ad oggetto il reato di cui agli art. 1- 67-70 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 292-295, comma 2, lettera D bis del d.P.R. n. 43 del 1973, reato contestato a [OSCURATO:PERSONA], comandante dell'imbarcazione, per avere sottratto al pagamento dell'iva dovuta per l'importazione dello yacht da diporto "Predator" una somma complessiva di almeno 13.387.500 euro, pari al 21% sul prezzo di acquisto, ammontante ad almeno 63.750.000 euro; in particolare, secondo la provvisoria imputazione accusatoria (capo 1), [OSCURATO:PERSONA], nel maggio 2010, conduceva lo yacht "Predator" nel porto di Imperia e ivi lo tratteneva in apposito posto di ormeggio, tranne alcune brevi crociere con approdo in un Paese extracomunitario (Montenegro) a cadenza di circa 12-16 mesi, per alcuni giorni, ciò al fine di far risultare a ogni ritorno a Imperia che l'imbarcazione fosse in porto da meno di 18 mesi, superando così il predetto limite fissato quale "termine di appuramento" dal Regolamento CEE 2454/1993 e poi dal Regolamento UE 2446/2015, ovvero il termine di permanenza massimo nelle acque dell'Unione Europea oltre il quale è previsto dalla normativa vigente il pagamento dell'iva per l'importazione sulle imbarcazioni non ammesse in libera pratica, qual era il "Predator", fatti che si assumono commessi in Imperia a far data dal 3 maggio 2010 in permanenza. Alla società armatoriale [OSCURATO:PERSONA] LTD, con sede alle [OSCURATO:PERSONA], è stato invece contestato (capo 2) l'illecito amministrativo di cui all'art. 25 sexiesdecies commi 1 e 2 del d. Igs. n. 231 del 2001, atteso che dal reato sopra indicato derivava per la predetta società un indebito risparmio di imposta Iva, pari ad almeno 13.387.500 euro. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale ligure, ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] per l'Ufficio di Torino, il quale nelle more del giudizio dinanzi al Tribunale aveva esercitato il diritto di avocazione delle indagini ai sensi degli art. 24, 25 e 27 del Regolamento (UE) 2017/1939. Il ricorso è affidato a due motivi. 2.1. Con il primo, è stata dedotta la violazione dell'art. 10 bis dello Statuto del Contribuente, contestandosi le conclusioni del Tribunale circa la sussistenza nel caso di specie del cd. abuso del diritto e l'esclusione del fumus commisi del/di, non essendosi considerato che la questione della responsabilità del comandante [OSCURATO:PERSONA] non riveste alcun rilievo ai fini del provvedimento cautelare, posto che [OSCURATO:PERSONA] è indagato "in concorso con ignoti", proprio perché sono in corso mirati accertamenti per verificare chi siano gli effettivi proprietari dell'imbarcazione e quindi coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta dovuta; si osserva al riguardo che il dato dell'individuazione del soggetto obbligato al pagamento ha carattere neutro rispetto all'eventuale provvedimento ablatorio, il cui scopo è quello di evitare la dispersione o l'occultamento di un bene suscettibile di confisca all'esito di un'eventuale condanna per il reato contestato, che comporta l'applicazione obbligatoria della confisca ex art. 301 del d.P.R. 43 del 1973. Peraltro, nel procedimento penale risulta iscritta anche la società armatrice per l'ipotesi di responsabilità amministrativa da reato ex art. 25 sexiesdecies del d. Igs. n. 231 del 2001, con conseguente applicabilità anche del sequestro preventivo finalizzato alla confisca previsto dall'art. 53 del medesimo decreto. Il Procuratore ricorrente, nel sottolineare l'irrilevanza del fatto che negli anni precedenti l'imbarcazione in esame abbia subito controlli che non hanno portato alle medesime contestazioni, evidenzia che nel caso di specie, alla luce dei criteri ermeneutici elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (il riferimento è alle sentenze di questa Sezione n. 38026 del 2017, n. 35575 del 2016 e n. 40272 del 2015), non ricorre l'ipotesi dell'abuso del diritto, ma la fattispecie, di rilievo penale, di evasione dell'iva all'importazione, essendosi in presenza di una vera e propria attività fraudolenta posta in essere dai proprietari in concorso con il comandante del natante, che ha interrotto in diverse occasioni il periodo dei 18 mesi di "appuramento" effettuando brevissimi viaggi in Montenegro privi di qualsivoglia giustificazione, se non quella di beneficiare del regime di importazione temporanea, con ciò costituendo una simulazione di realtà volta a trarre in inganno gli organi accertatori circa l'esistenza del beneficio goduto. Tale comportamento fraudolento sarebbe stato replicato nel corso del decennio, consentendo di fatto all'imbarcazione di restare sul territorio dell'Unione Europea per un lunghissimo arco temporale, in totale spregio della normativa doganale. Si osserva al riguardo che i beni merce introdotti nell'Unione Europea possono essere esonerati, totalmente o parzialmente, dal pagamento dei dazi doganali e dell'iva, qualora l'esportazione si avvalga del regime di "ammissione temporanea", che è un regime doganale speciale, a carattere provvisorio, che consente di introdurre un bene nel territorio UE in esenzione dei diritti doganali per essere ivi parzialmente utilizzato e successivamente essere riesportato senza subire alcuna trasformazione, con la precisazione che, nel caso di imbarcazioni non commerciali, come il "Predator", il mezzo non deve permanere entro le acque territoriali dell'Unione per un tempo superiore a 18 mesi (termine di appuramento) dalla data di ingresso, dovendo essere entro tale termine riesportato, ovvero trasferito al di fuori dell'Unione.Nel caso di specie, lo yacht "Predator", battente bandiera delle [OSCURATO:PERSONA], è entrato nel porto turistico di Imperia il 3 maggio 2010 e fino al settembre 2021 è stata in territorio extra UE, principalmente nel Montenegro, soltanto per 112 giorni complessivi in 13 anni. La condotta fraudolenta si sarebbe dunque concretizzata all'atto della dichiarazione effettuata dal Comandante che il natante poteva godere del regime di ammissione temporanea, avendo cioè l'indagato omesso di riferire alla Capitaneria di Porto le vere circostanze che avrebbero impedito l'applicazione del beneficio e comportato il pagamento dell'Iva dovuta, atteso che, mediante le uscite dello yacht e i successivi rientri, il regime da temporaneo si è trasformato in definitivo, essendo stato interrotto solo formalmente il termine di permanenza provvisoria di 18 mesi. Ulteriore elemento indiziario non considerato nel provvedimento impugnato sarebbe stato quello relativo al posto barca occupato dall'imbarcazione presso il porto di Imperia, posto che è stato locato per 50 anni dalla società cipriota [OSCURATO:PERSONA], per essere utilizzato solo dallo yacht "Predator", senza essere usato da altri natanti, nemmeno nei periodi di assenza della barca. 2.2. Con il secondo motivo, il Procuratore ricorrente eccepisce l'erronea applicazione dell'art. 250, comma 2, del [OSCURATO:PERSONA], osservando che il regime di importazione temporanea è attualmente rinvenibile nel poderoso corpus normativo in materia doganale costituito dall'[OSCURATO:PERSONA] (Reg. UE n. 952/2013), dagli art. 210 ss. e 250 ss., oltre che dai regolamenti di esecuzione (Reg. UE n. 2446/2015, art. 207-218, e Reg. UE n. 2447/2015). Tale normativa, senz'altro applicabile anche ai natanti, prevede che, rispetto alle merci in entrata nell'Unione Europea, il regime speciale dell'ammissione temporale può essere invocato se le merci non siano destinate a subire modifiche, se sia possibile identificarle, se il titolare del regime sia stabilito al di fuori del territorio doganale dell'Unione e se siano soddisfatti i requisiti per la esenzione dei dazi doganali. Ora, nel caso di specie, deve considerarsi che la Guardia di Finanza non è riuscita a recuperare alcuna documentazione attestante con esattezza chi fosse la persona fisica realmente proprietaria del "Predator", ossia l'effettivo dominus della [OSCURATO:PERSONA], essendovi peraltro una serie di indizi concreti idonei a far ritenere che l'indagato [OSCURATO:PERSONA], comandante dell'imbarcazione, potesse qualificarsi come "titolare del regime doganale", ossia come colui che effettua l'operazione di importazione e come tale sia destinatario degli obblighi doganali. È stato infatti accertato che egli, rappresentante ex lege dell'armatore ex art. 292 comma 2 Cod. Nav., è stabilmente dimorante e di fatto [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2010, essendo locatario di un immobile in tale città, dove ha anche indicato il suo domicilio fiscale, per cui, a prescindere dall'avvenuto superamento del periodo dei 18 mesi, il regime dell'ammissione temporanea doveva essere escluso, essendosi il Comandante stabilito all'interno del territorio doganale. Del resto, conclude il Procuratore ricorrente, la norma che prevede che il regime di ammissione temporanea possa essere utilizzato soltanto fuori dall'Unione Europea era già prevista dal vecchio codice unionale (art. 163 del Reg. n. 450/2008), per cui il nuovo Codice non ha mutato le precedenti disposizioni, ma ha solo aggiunto all'art. 251 il comma che prevede come termine massimo per l'utilizzo del regime di ammissione temporanea quello di 10 anni. 3. Con memoria del 3 febbraio 2022, l'Avvocato generale e il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale di questa Corte, nel premettere che le proprie conclusioni sono state precedute dall'interlocuzione con il [OSCURATO:PERSONA] ricorrente, hanno chiesto di annullare l'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Imperia, osservando che il dato formale del mancato superamento del termine di appuramento non può essere elevato a condizione ostativa alla configurabilità della fattispecie penale, che consiste solo nel sottrarre l'Iva all'importazione; ed invero il termine di appuramento, in caso di suo superamento, rileva di certo ai fini dell'automatico perfezionamento della fattispecie ed esonera l'accusa dall'onere di provare l'importazione definitiva. Nondimeno, il mancato superamento non impedisce che si possa dimostrare, con un onere probatorio "rafforzato", che il caso concreto integri una situazione di "importazione definitiva", cui non è corrisposto il pagamento del tributo dovuto, ciò proprio in ragione del fatto che il superamento o meno del termine appare configurabile non come elemento costitutivo della fattispecie penale, ma solo come uno degli elementi della disciplina doganale in tema di "importazione", che il giudice penale è tenuto a valutare al fine di stabilire se vi sia stata o meno "importazione definitiva" non seguita dalla corresponsione dell'Iva. In tal senso, occorre quindi verificare se un mero comportamento materiale, come la fuoriuscita dalle acque unionali all'approssimarsi della scadenza del termine di appurannento, si inserisca in una complessiva condotta integrativa della diretta violazione della fattispecie incriminatrice, situazione che evidentemente preclude l'applicazione residuale dell'istituto dell'abuso del diritto, e ciò a prescindere dalla compatibilità di tale istituto anche con i diritti doganali. 4. Con memoria trasmessa il 17 febbraio 2022, l'avvocata [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso o comunque di rigettarlo, rilevando innanzitutto che l'impugnazione è stata proposta non presso la Cancelleria del Tribunale del Riesame di Imperia, che ha emanato la ordinanza impugnata, ma presso la Cancelleria dell'Ufficio impugnazioni del Tribunale di Torino, per cui il ricorso non è stato presentato presso l'Ufficio che ha emesso la decisione gravata, come previsto dall'art. 311, comma 3, cod. proc. pen., richiamato dal successivo art. 325 del codice di rito.Al di là dell'utilizzo di modalità non previste dalla legge, il ricorso, alla luce delle indicazioni interpretative fornite dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 1626 del 2020, sarebbe comunque tardivo, in quanto pervenuto presso la Cancelleria del Tribunale di Imperia solo in data 10 novembre 2021, mentre il provvedimento impugnato è stato comunicato alle parti il 20 ottobre 2021, essendo dunque scaduto il termine per impugnare il 4 novembre 2021, a nulla rilevando che l'impugnazione sia stata presentata il 28 ottobre 2021, in quanto, come detto, l'Ufficio del deposito del ricorso non era quello competente. Nel merito, la difesa ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando che nel caso di specie non risulta comprovato alcun profilo di illegittimità, essendo consentita la possibilità di fruire di plurimi termini di appuramento, tanto è vero che la stessa Commissione europea nelle sue FAQ ha chiarito che è possibile condurre il proprio yacht fuori dalle acque dell'Unione Europea e farvi ritorno in un momento successivo, a partire dal quale inizia a decorrere un nuovo periodo di ammissione temporanea di 18 mesi, non essendo richiesto di giustificare i motivi in base ai quali avviene la fuoriuscita dell'imbarcazione dai confini dell'Unione Europea. Alcun comportamento fraudolento sarebbe in ogni caso ascrivibile a [OSCURATO:PERSONA], il quale è cittadino americano, essendo indimostrata la sua residenza di fatto in Italia, fermo restando che tutte le rotte del "Predator" sono state negli anni monitorate e controllate, senza che siano mai emersi profili di illegittimità. Il comandante, in ogni caso, non può essere qualificato "titolare del regime", essendo egli sottoposto alle direttive dell'armatore, concernendo la nozione di rappresentante dell'armatore, di cui all'art. 295 comma 2 del Codice della Navigazione, la gestione della nave e le necessità delle spedizioni, ma non anche l'esercizio dell'impresa, aspetto cui non attengono i poteri del comandante. Di qui l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 250 del Regolamento (UE) n. 952/2013, applicandosi ai mezzi di trasporto l'art. 212 comma 3 del Regolamento (UE) n. 9446/2015, che non fa riferimento al "titolare del regime". 5. Con memoria depositata all'udienza del 22 febbraio 2022, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della società [OSCURATO:PERSONA] LTD, ha chiesto di rigettare il ricorso, osservando che il reato contestato non è compreso nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti. Nessuna richiesta di misura cautelare era stata, del resto, formulata nei confronti della Cadort ai sensi dell'art. 53 del d. Igs. n. 231 del 2001, ribadendosi in ogni caso che la mancata indicazione del reato di cui all'art. 70 del d.P.R. n. 633 del 1972 nel testo del citato art. 25 sexiesdecies deve essere intesa come volontà del legislatore di non estendere la responsabilità amministrativa degli enti a tale specifico reato, e ciò in ossequio ai principi di legalità e tassatività delle norme. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile, perché tardivamente pervenuto all'Ufficio competente a riceverlo. 1. Circa le modalità di presentazione del ricorso per cassazione in materia cautelare, occorre infatti richiamare la recente affermazione delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Rv. 280167, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]), secondo cui, in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la Cancelleria del Tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata a un Ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla Cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'Ufficio competente a riceverlo. Orbene, come si desume dalla disamina del fascicolo processuale, l'odierna impugnazione è stata depositata il 28 ottobre 2021 presso l'[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Torino, mentre il provvedimento impugnato è stato emesso dal Tribunale del Riesame di Imperia, per cui già sotto questo aspetto il ricorso non risulta proposto ritualmente, avendo le Sezioni Unite precisato che il comma 3 dell'art. 311 cod. proc. pen. rappresenta un'autonoma disposizione il cui contenuto è solo in parte coincidente con la disposizione generale, in quanto riproduce solo il comma 1 dell'art. 582 cod. proc. pen., essendo significativo che il comma 3 dell'art. 311 cod. proc. pen. non riproduce, né richiama, il contenuto del comma 2 dell'art. 582 cod. proc. pen. e neppure quello dell'art. 163 ter disp. att. cod. proc. pen. che, nei casi previsti dagli art. 461, comma 1, e 582, comma 2, cod. proc. pen., consente che le dichiarazioni e le impugnazioni possono essere presentate anche nella Cancelleria della Sezione distaccata del Tribunale. In tal senso, le Sezioni Unite del 2020 hanno precisato che la concentrazione in un'unica sede del luogo di presentazione del ricorso coniuga le ragioni di urgenza della trattazione con le peculiarità del giudizio di legittimità che esclude la presentazione personale del ricorso, richiedendo sempre l'assistenza di un professionista abilitato sulla base di quanto disposto dall'art. 613 cod. proc. pen. In quest'ottica, è stata altresì esclusa la compressione del diritto di difesa, in presenza di un termine sicuramente congruo (10 giorni) espressamente indicato, peraltro, solo per il ricorso cautelare attinente alla libertà personale, in ragione della urgenza di trattazione delle questioni attinenti a tale profilo.In materia reale, è stato invece ribadito che, facendo riferimento l'art. 325 cod. proc. pen. solo ai commi terzo e quarto dell'art. 311 cod. proc. pen., il termine di presentazione del ricorso cautelare reale è quello di quindici giorni, previsto in via generale dall'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. per i provvedimenti emessi in seguito a procedura camerale. 2. Alla stregua di tali coordinate interpretative, deve essere quindi ribadita l'irritualità della presentazione dell'odierno ricorso, in quanto avvenuta presso un Tribunale (Torino) diverso da quello (Imperia) che ha emesso l'atto impugnato, non ravvisandosi le ipotesi alternative indicate dalla citata sentenza Rv. 270828. A ciò deve aggiungersi che il ricorso, spedito il 5 novembre 2021 dal Tribunale di Torino, è poi pervenuto presso la Cancelleria del Tribunale del Riesame di Imperia solo il 10 novembre 2021, dunque ben oltre il termine di 15 giorni dalla data in cui il provvedimento è stato comunicato alle parti, ovvero il 20 ottobre 2021, per cui non può neanche affermarsi che l'impugnazione sia pervenuta comunque tempestivamente presso il Tribunale competente a riceverla. In proposito deve solo precisarsi che le indicazioni ermeneutiche delle Sezioni Unite della Corte, per quanto elaborate principalmente con riguardo alla posizione della parte privata, devono ritenersi evidentemente riferibili anche alla parte pubblica, non essendovi motivo per differenziare le rispettive posizioni, tanto più ove si consideri che il codice di rito, nella disciplina dei termini processuali e delle modalità formali di presentazione delle impugnazioni, detta un regime unitario, valido cioè non solo per la parte privata, ma anche per il P.M. Né del resto, nella normativa sia sovranazionale (Direttiva UE 2017/1371 e Regolamento UE 2017/1939) che interna (d. Igs. n. 9 del 2021 e d. Igs. n. 75 del 2020), concernente l'istituzione e il funzionamento della Procura Europea, è dato ravvisare un regime derogatorio rispetto alla definizione dei requisiti formali delle impugnazioni proposte dal Procuratore Europeo, prevedendo in tal senso l'art. 13 del citato Regolamento (UE) 2017/1939 che i [OSCURATO:PERSONA] possono esercitare i rimedi disponibili "in conformità del diritto nazionale". 3. Di conseguenza, il ricorso
Decreto Cassazione n. 06637/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris