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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2024

Cassazione n. 11010/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Geraci) Rilevato che l'unico motivo di censura articolato (omessa applicazione art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990) si rivela improponibile, non essendo stato dedotto nei motivi di appello, concernenti esclusivamente la determinazione del trattamento sanzionatorio.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 19 gennaio 2024 Il consi lier e tensore [OSCURATO:PERSONA] nte Il ni Angelo ostanzo [OSCURATO:PERSONA] 4.7 LLERIA 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Geraci) Rilevato che l'unico motivo di censura articolato (omessa applicazione art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990) si rivela improponibile, non essendo stato dedotto nei motivi di appello, concernenti esclusivamente la determinazione del trattamento sanzionatorio. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 gennaio 2024 Il consi lier e tensore [OSCURATO:PERSONA] nte Il ni Angelo ostanzo [OSCURATO:PERSONA] 4.7 LLERIA 1
Sentenza Cassazione n. 11010/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris