Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 09382/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di ROMA, con sentenza del 21/12/2020, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA in data 21/9/2017, ha dichiarato la prescrizione del reato di cui al capo P) contestato a [OSCURATO:PERSONA] e, rideterminata la pena, ha confermato nel resto la condanna nei confronti dello stesso, di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per diverse ipotesi di reato di cui agli artt. 55 D.Ig. n. 231 del 2007 (ora art. 493 ter cod. pen.) e 615 quater cod. pen.1.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno dedotto i seguenti motivi.

1.1. Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

1.1.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 178, comma 1 lett c) e 179 cod. proc. pen. 1.1.3.

Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA].

1.1.4. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità.

1.1.5. Vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

2. In data 22 ottobre 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.

3. In data 3 novembre 2021 sono pervenute le conclusioni della difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nelle quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili.

1. Ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Nell'unico comune motivo i ricorrenti deducono la violazione di legge rilevando che il giudizio di appello sarebbe nullo in quanto la Corte territoriale avrebbe celebrato l'udienza nonostante fosse stata presentata una richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore.

Richiesta, proposta oralmente dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] per un imprevisto problema di salute del difensore di fiducia e con riserva di presentare la documentazione medica a sostegno della stessa, che sarebbe stata del tutto ignorata dalla Corte territoriale.

Al ricorso sono allegati il verbale d'udienza e la documentazione medica che la difesa si era riservata di produrre.

La doglianza è manifestamente infondata.

Dalla lettura del verbale d'udienza, atto fidefacente che attesa la natura processuale della censura questa Corte ha il potere-dovere di esaminare (cfr. Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094), non risulta che sia stata presentata, neanche "oralmente", alcuna istanza di rinvio del processo per legittimo impedimento dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] né, per quanto consta dal medesimo verbale, risulta che fosse presente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], pure indicato nell'atto di ricorso come sostituto che avrebbe formulato la richiesta di rinvio riservandosi di produrre in seguito documentazione medica.

Sotto altro profilo, d'altro canto, deve comunque rilevarsi che pure se l'istanza fosse stata presentata questa -che per espressa ammissione della difesa non era corredata di idonea documentazione attestante la legittimità dell'impedimento, la tempestività della comunicazione dello stesso e l'impossibilità di avvalersi di un sostituto processuale- avrebbe dovuto essere respinta dalla Corte territoriale.

Al momento della delibazione della natura assoluta o meno dell'impedimento del difensore e della valutazione della relativa prova, infatti, il giudice di merito non disponeva delle necessarie informazioni e della documentazione sanitaria completa, per cui è stata fatta comunque corretta applicazione del principio secondo il quale soltanto "l'impedimento a comparire del difensore dovuto a ragioni di salute, attestato da idonea documentazione, dà diritto al rinvio dell'udienza" (Sez. 2, n. 50731 del 06/12/2019, Caruso, Rv. 277717).

2. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Nei due motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità, evidenziando la "carenza di prova certa ed incontrovertibile, ovvero di indizi gravi, precisi e concordanti ... tali da consentire di pervenire ad un giudizio aldilà di goni ragionevole dubbio", e al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen.

Le doglianze, formulate in termini astratti e generici, sono manifestamente infondate.

2.1.1. Nella censura in merito alla dichiarazione di responsabilità il ricorrente si limita ad affermazioni di carattere generale circa il criterio decisorio da applicare.

La doglianza, pertanto, omette così di confrontarsi con gli elementi indicati e con gli argomenti esposti nella sentenza impugnata la cui motivazione, che si salda e integra con quella del giudice di primo grado, con i riferimenti alla condotta tenuta dagli imputati e alle modalità da questi utilizzate per penetrare nei sistemi informatici delle società di gestione ed effettuare prelievi di denaro o acquisti di merce servendosi di carte di credito falsificate e codici di accesso fraudolentemente carpiti, è adeguata e coerente.

2.1.2. Il ricorrente, inoltre, deduce violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione delle attenuanti generiche, nonostante negli atti processuali sussistessero sufficienti elementi per l'attenuazione del trattamento sanzionatorio.

Anche in ordine a tale profilo, la Corte di appello territoriale, richiamando l'assenza di elementi positivi, la personalità negativa dell'imputato (gravato da ben quattro condanne per rapina e da una per estorsione), la natura dell condotta, il numero dei reati in continuazione e l'intensità del dolo, ha motivato in termini adeguati ed esaustivi con i quali la difesa omette in concreto di confrontarsi.

La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, Villani, Rv. 275640; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419).

Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.

Pertanto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione.

In tale corretto contesto interpretativo è perciò sufficiente il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], RV. 265826; n.3609 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737) L'inammissibilità dei ricorsi impone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di ROMA, con sentenza del 21/12/2020, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA in data 21/9/2017, ha dichiarato la prescrizione del reato di cui al capo P) contestato a [OSCURATO:PERSONA] e, rideterminata la pena, ha confermato nel resto la condanna nei confronti dello stesso, di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per diverse ipotesi di reato di cui agli artt. 55 D.Ig. n. 231 del 2007 (ora art. 493 ter cod. pen.) e 615 quater cod. pen.1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno dedotto i seguenti motivi. 1.1. Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 1.1.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 178, comma 1 lett c) e 179 cod. proc. pen. 1.1.3. Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]. 1.1.4. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità. 1.1.5. Vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2. In data 22 ottobre 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. 3. In data 3 novembre 2021 sono pervenute le conclusioni della difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nelle quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Nell'unico comune motivo i ricorrenti deducono la violazione di legge rilevando che il giudizio di appello sarebbe nullo in quanto la Corte territoriale avrebbe celebrato l'udienza nonostante fosse stata presentata una richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore. Richiesta, proposta oralmente dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] per un imprevisto problema di salute del difensore di fiducia e con riserva di presentare la documentazione medica a sostegno della stessa, che sarebbe stata del tutto ignorata dalla Corte territoriale. Al ricorso sono allegati il verbale d'udienza e la documentazione medica che la difesa si era riservata di produrre. La doglianza è manifestamente infondata. Dalla lettura del verbale d'udienza, atto fidefacente che attesa la natura processuale della censura questa Corte ha il potere-dovere di esaminare (cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094), non risulta che sia stata presentata, neanche "oralmente", alcuna istanza di rinvio del processo per legittimo impedimento dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] né, per quanto consta dal medesimo verbale, risulta che fosse presente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], pure indicato nell'atto di ricorso come sostituto che avrebbe formulato la richiesta di rinvio riservandosi di produrre in seguito documentazione medica. Sotto altro profilo, d'altro canto, deve comunque rilevarsi che pure se l'istanza fosse stata presentata questa -che per espressa ammissione della difesa non era corredata di idonea documentazione attestante la legittimità dell'impedimento, la tempestività della comunicazione dello stesso e l'impossibilità di avvalersi di un sostituto processuale- avrebbe dovuto essere respinta dalla Corte territoriale. Al momento della delibazione della natura assoluta o meno dell'impedimento del difensore e della valutazione della relativa prova, infatti, il giudice di merito non disponeva delle necessarie informazioni e della documentazione sanitaria completa, per cui è stata fatta comunque corretta applicazione del principio secondo il quale soltanto "l'impedimento a comparire del difensore dovuto a ragioni di salute, attestato da idonea documentazione, dà diritto al rinvio dell'udienza" (Sez. 2, n. 50731 del 06/12/2019, Caruso, Rv. 277717). 2. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Nei due motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità, evidenziando la "carenza di prova certa ed incontrovertibile, ovvero di indizi gravi, precisi e concordanti ... tali da consentire di pervenire ad un giudizio aldilà di goni ragionevole dubbio", e al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. Le doglianze, formulate in termini astratti e generici, sono manifestamente infondate. 2.1.1. Nella censura in merito alla dichiarazione di responsabilità il ricorrente si limita ad affermazioni di carattere generale circa il criterio decisorio da applicare. La doglianza, pertanto, omette così di confrontarsi con gli elementi indicati e con gli argomenti esposti nella sentenza impugnata la cui motivazione, che si salda e integra con quella del giudice di primo grado, con i riferimenti alla condotta tenuta dagli imputati e alle modalità da questi utilizzate per penetrare nei sistemi informatici delle società di gestione ed effettuare prelievi di denaro o acquisti di merce servendosi di carte di credito falsificate e codici di accesso fraudolentemente carpiti, è adeguata e coerente. 2.1.2. Il ricorrente, inoltre, deduce violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione delle attenuanti generiche, nonostante negli atti processuali sussistessero sufficienti elementi per l'attenuazione del trattamento sanzionatorio. Anche in ordine a tale profilo, la Corte di appello territoriale, richiamando l'assenza di elementi positivi, la personalità negativa dell'imputato (gravato da ben quattro condanne per rapina e da una per estorsione), la natura dell condotta, il numero dei reati in continuazione e l'intensità del dolo, ha motivato in termini adeguati ed esaustivi con i quali la difesa omette in concreto di confrontarsi. La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, Villani, Rv. 275640; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione. In tale corretto contesto interpretativo è perciò sufficiente il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], RV. 265826; n.3609 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737) L'inammissibilità dei ricorsi impone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 09382/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris