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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 maggio 2021

Cassazione n. 43582/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], depositata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale per il riesame di Lecce ha confermato l'ordinanza emessa in data 13 maggio 2021 dal Giudice delle indagini preliminari presso il medesimo ufficio, con la quale è stata applicata la misura degli arresti domiciliari nei confronti della ricorrente per il reato dì cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (capo 23).

In particolare a [OSCURATO:PERSONA] si contesta di avere detenuto in concorso con il convivente, [OSCURATO:PERSONA], plurimi quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, in particolare occupandosi di rimuoverla dalla propria abitazione in occasione dei possibili controlli di polizia.

Sulla base delle intercettazioni sono state evidenziate almeno tre volte in cui la [OSCURATO:PERSONA], su ordine del marito [OSCURATO:PERSONA], si è occupata di rimuovere la droga dalla sua abitazione per evitarne il rinvenimento da parte della Polizia giudiziaria.

2. Con atto a firma del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento del provvedimento, articolando un unico motivo con cui deduce vizio della motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, perché non sarebbero ravvisabili gli elementi strutturali del concorso in detenzione di sostanza stupefacente ma al più quelli del delitto di favoreggiamento non punibile. [OSCURATO:PERSONA] Si deve rilevare preliminarmente che il difensore ha comunicato la propria rinuncia al ricorso rappresentando che il Giudice procedente ha disposto la revoca della misura cautelare.

Sebbene la rinuncia non sia valida perché sottoscritta dal solo difensore non munito di procura speciale (Sez.

U, n. 12603 del 24/11/2015, Celso, Rv. 266244), dalla verifica eseguita dalla Cancelleria è emerso che effettivamente la misura cautelare è stata revocata dal Giudice delle indagini preliminari in data 2 settembre 2021.

Pertanto, la sopravvenuta carenza di interesse determina l'inammissibilità del ricorso, senza condanna alle spese in base al principio generale secondo cui non può considerarsi soccombente e, quindi, non deve essere condannato al pagamento delle spese del processo e della sanzione pecuniaria ex art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente la cui impugnazione sia dichiarata inammissibile per mancanza di interesse determinata da causa successiva alla proposizione del ricorso (Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010 - dep. 2011, Rv. 249916).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse Così deciso in Roma il giorno 12 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] tensore Il Presidente — ,[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], depositata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale per il riesame di Lecce ha confermato l'ordinanza emessa in data 13 maggio 2021 dal Giudice delle indagini preliminari presso il medesimo ufficio, con la quale è stata applicata la misura degli arresti domiciliari nei confronti della ricorrente per il reato dì cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (capo 23). In particolare a [OSCURATO:PERSONA] si contesta di avere detenuto in concorso con il convivente, [OSCURATO:PERSONA], plurimi quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, in particolare occupandosi di rimuoverla dalla propria abitazione in occasione dei possibili controlli di polizia. Sulla base delle intercettazioni sono state evidenziate almeno tre volte in cui la [OSCURATO:PERSONA], su ordine del marito [OSCURATO:PERSONA], si è occupata di rimuovere la droga dalla sua abitazione per evitarne il rinvenimento da parte della Polizia giudiziaria. 2. Con atto a firma del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento del provvedimento, articolando un unico motivo con cui deduce vizio della motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, perché non sarebbero ravvisabili gli elementi strutturali del concorso in detenzione di sostanza stupefacente ma al più quelli del delitto di favoreggiamento non punibile. [OSCURATO:PERSONA] Si deve rilevare preliminarmente che il difensore ha comunicato la propria rinuncia al ricorso rappresentando che il Giudice procedente ha disposto la revoca della misura cautelare. Sebbene la rinuncia non sia valida perché sottoscritta dal solo difensore non munito di procura speciale (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, Celso, Rv. 266244), dalla verifica eseguita dalla Cancelleria è emerso che effettivamente la misura cautelare è stata revocata dal Giudice delle indagini preliminari in data 2 settembre 2021. Pertanto, la sopravvenuta carenza di interesse determina l'inammissibilità del ricorso, senza condanna alle spese in base al principio generale secondo cui non può considerarsi soccombente e, quindi, non deve essere condannato al pagamento delle spese del processo e della sanzione pecuniaria ex art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente la cui impugnazione sia dichiarata inammissibile per mancanza di interesse determinata da causa successiva alla proposizione del ricorso (Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010 - dep. 2011, Rv. 249916). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse Così deciso in Roma il giorno 12 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] tensore Il Presidente — ,[OSCURATO:PERSONA]
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