CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 27934/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalle parti civili 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 9 dicembre 2020 emessa dalla Corte di appello di Catania; visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udite le richieste del difensore delle parti civili ricorrenti, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udite le richieste del difensore delle imputate, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] presso il Tribunale di Ragusa ha tratto a giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], infermiere presso lo studio dentistico del dottor [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di cui all'art. 372 cod. pen., in quanto, deponendo come testimoni nel giudizio civile promosso innanzi al Tribunale di Modica da Rosario e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del medico curante [OSCURATO:PERSONA], all'udienza del 28 ottobre 2010, avrebbero affermato il falso; le dichiarazioni asseritannente false avrebbero avuto ad oggetto l'incostanza della parte attrice [OSCURATO:PERSONA] nel recarsi ai controlli periodici programmati e, dunque, la sua scarsa collaborazione nella riuscita delle cure. Il Tribunale di Ragusa ha assolto le imputate dai reati loro ascritti perché i fatti non costituiscono reato, in quanto non era stato provato in giudizio che le affermazioni delle testimoni fossero obiettivamente false e, comunque, che le stesse fossero consapevoli di aver affermato il falso. Con la decisione impugnata la Corte di appello di Catania, ai sensi dell'art.605 cod. proc. pen., ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalle parti civili Rosario e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Ragusa. 2. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse delle parti civili Rosario e [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento deducendo, con unico motivo, l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt.591, 605, 192 e 533 cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione sul punto. Deducono i ricorrenti che erroneamente la Corte di appello avrebbe dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto, in quanto non conteneva una richiesta espressa di rinnovazione dibattimentale, non costituendo la stessa una condizione di ammissibilità del gravame. La Corte di appello avrebbe, inoltre, dichiarato inammissibile l'appello, in quanto non avrebbe spiegato le ragioni per le quali il teste [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dichiarato il falso affermando che ‘1,19€ [OSCURATO:PERSONA] era incostante nelle cure. I ricorrenti, tuttavia, eccepiscono che nell'atto di appello sarebbero state specificamente eccepite le ragioni per le quali il teste Trapani, ritenuto nella sentenza di primo grado «soggetto terzo e disinteressato» avrebbe, invece, dovuto essere considerato un teste «interessato»; il teste, infatti, avrebbe reso dichiarazioni volutamente imprecise, in quanto collaboratore del dott. [OSCURATO:PERSONA] nel trattamento odontoiatrico della parte civile [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. Con requisitoria e conclusioni scritte del 9 novembre 2021 il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto in quanto è fondato. 2. 1 ricorrenti deducono, con unico motivo, l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 591, 605, 192 e 533 cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione sul punto, in quanto la Corte di appello di Catania avrebbe dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto, ritenendo illegittimamente che la richiesta espressa di rinnovazione dibattimentale costituisca una condizione di ammissibilità del gravame. 3. Il ricorso è fondato. La Corte di appello di Catania ha dichiarato inammissibile l'appello proposto .> dalle parti civili , rilevando che le censure formulate dagli appellanti erano generiche in punto di dimostrazione della necessità di rinnovare l'istruzione dibattimentale e, inoltre, che la confutazione del contributo dichiarativo del teste [OSCURATO:PERSONA] era stata operata in modo apodittico; gli appellanti, inoltre, non avrebbero neppure allegato l'assoluta necessità probatoria che giustifica la rinnovazione dell'attività istruttoria. La Corte di appello, dunque, con motivazione ellittica, ha fatto assurgere la formulazione di una dettagliata richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., a condizione di ammissibilità dell'atto di appello. 4. Questa affermazione non merita condivisione. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il disposto dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. deve ritenersi operante anche per l'appello presentato dalla parte civile (in questo senso, da ultimo, Sez. 5, n. 15259 del 18/02/2020, Menna, Rv. 279255-01) e le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale anche successivamente all'introduzione del comma 3- bis dell'art. 603 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 2812228-02). La formulazione di una istanza specifica di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale non può, tuttavia, assurgere a condizione di ammissibilità dell'appello, in quanto le condizioni di ammissibilità dell'atto di appello sono tassativamente determinate dal codice di rito agli artt. 591 cod. proc. pen. e non sono integrabili in via interpretativa. La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è, del resto, pur sempre nel monopolio del giudice di appello, che può esercitare questo potere anche d'ufficio (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 2812228-02). L'appello proposto dal pubblico ministero o dalla parte civile avverso una decisione assolutoria, anche laddove sia incentrato sulla contestazione della valutazione di una prova dichiarativa compiuta dal giudice di primo grado, del resto, non comporta, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., l'automatico obbligo del giudice d'appello di procedere alla riassunzione della prova dichiarativa, dovendo questi previamente verificare, dopo aver consentito il contraddittorio delle parti, non necessariamente in limine litis, ma anche all'esito della discussione: a) l'ammissibilità dei motivi d'appello, secondo i criteri indicati dall'art. 581 cod. proc. pen.; b) la decisività delle prove, eventualmente indicate dall'appellante; c) la necessità della loro rinnovazione mirata, nella prospettiva della riforma in senso peggiorativo della decisione assolutoria (Sez. 5, n. 19730 del 16/04/2019, P., Rv. 275997). Occorre, peraltro, rilevare che nel caso di specie gli atti di appello formulati da Rosario e [OSCURATO:PERSONA] non si limitavano a richiedere una rinnovata valutazione delle dichiarazioni delle imputate, ma contestavano specificamente anche le dichiarazioni del Trapani, rilevando come lo stesso avesse interesse nella causa civile, in quanto chiamato in garanzia dal dott. [OSCURATO:PERSONA]. I ricorrenti avevano, peraltro, specificamente contestato che il giudice di primo grado avesse erroneamente posto a fondamento delle statuizioni assolutorie nei confronti delle imputate la c.d. strisciata degli appuntamenti, prodotta dalla difesa delle imputate, in quanto si tratterebbe di un documento privo di qualsiasi riferimento a [OSCURATO:PERSONA], di data certa e di sottoscrizione. La Corte di appello ha, dunque illegittimamente dichiarato inammissibile gli atti di appello proposti dagli attuali ricorrenti in luogo di esaminarli nel merito.5. Alla stregua di tali rilievi i ricorsi devono essere accolti. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata limitatamente agli effetti civili (in ragione del giudicato medio tempore formatosi sulla regiudicanda penale per effetto dell'acquiescenza operata dal Pubblico Ministero all'assoluzione delle imputate pronunciata in primo grado), con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Secondo le Sezioni unite di questa Corte, infatti, in caso di annullamento agli effetti civili della sentenza che, in accoglimento dell'appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, abbia condannato l'imputato al risarcimento dei danni senza procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, il rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 2812228-01). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui ri