CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 giugno 2023
Cassazione n. 29274/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] - dichiarato responsabile, quale legale rappresentante della società "[OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] & C.", del reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000, commesso il 30/12/2013 - con il primo motivo di ricorso deduce l'erronea applicazione di disposizioni di legge penale e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nella parte relativa al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., sottolineando la non abitualità della condotta; con il secondo motivo censura la violazione di disposizioni di legge penale e un ulteriore vizio della motivazione, in riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato a lui addebitato, non essendo stata considerata la situazione finanziaria dell'impresa amministrata dal ricorrente medesimo; con il terzo motivo lamenta il mancato rilievo della estinzione per prescrizione del reato addebitatogli, verificatasi il 1/12/2021, decorrendo il relativo termine, pari a sette anni e sei mesi, dal 30/12/2013. Esaminata la memoria depositata nell'interesse del ricorrente il 19/6/2023, con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso e la sua trattazione in udienza pubblica. Considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso hanno un contenuto non consentito in sede di legittimità poiché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, oltre che privi di confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, avendo la Corte di Appello argomentato le ragioni fondanti la decisione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato sottolineando le generiche e inidonee giustificazioni rese dall'imputato in sede dibattimentale circa la crisi finanziaria che avrebbe colpito l'impresa da lui amministrata, a fronte della tipologia e dell'ammontare dell'imposta evasa (essendo stata contestata l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto). Parimenti, in merito all'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il diniego di applicazione del beneficio da parte dei giudici di merito si fonda sulla particolare gravità del fatto in ragione dell'ampio superamento, di circa euro 84.000, della soglia di punibilità fissata dalla legge in euro 50.000: si tratta di motivazione sufficiente e non manifestamente illogica, non suscettibile di riconsiderazione sul piano delle valutazioni di merito, in particolare della gravità delle conseguenze della condotta, nel giudizio di legittimità. Rilevato che anche il terzo motivo di ricorso, con il quale la difesa si duole della violazione di disposizioni di legge penale in relazione alla mancata declaratoria d'intervenuta prescrizione del reato contestato, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati in palese contrasto con il dato normativo; e, invero, il ricorrente omette di considerare l'art. 17 comma 1 bis d.lgs. 74/2000, secondo cui i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 di tale decreto sono elevati di un terzo, con la conseguenza che, nel caso di specie, la prescrizione del reato di omessa dichiarazione maturerà il 30.12.2023, e che quindi la denuncia di violazione di legge per il mancato rilievo della estinzione del reato ascritto al ricorrente per prescrizione risulta manifestamente infondata. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, stante la genericità, il contenuto non consentito e la manifesta infondatezza di tutti i motivi ai quali è stato affidato, con la conseguente insussistenza dei presupposti per poterne disporre la trattazione in udienza pubblica. Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,