CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21129/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36058/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio eletto in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 61, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate (06363391001), in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) ed elettivamente domiciliate in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 12; - con troricorrente - avverso la sentenza n. della Commissione tributaria regionale della Calabria, n. 3287/5/2018, depositata il 23/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 aprile 2022, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato l'avviso di liquidazione n. 2006/11/70/001, avente ad oggetto l'imposta di registro relativa alla sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 70 del 2006. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto il ricorso, sul rilievo che il trasferimento di proprietà concernente i posti auto fosse stato oggetto della pregressa compravendita immobiliare, avente ad oggetto gli appartamenti, stipulata con il fallimento CESIM. [OSCURATO:PERSONA] della Calabria ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando l'accertamento tributario ed evidenziando che la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pur riconoscendo il diritto di proprietà pro-quota dei condomini sull'area destinata a parcheggio, aveva attribuito un corrispettivo alla venditrice ed aveva, quindi, integrato l'atto originario. Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. L'Agenzia delle Entrate ha resistito, con controricorso notificato in data 4 febbraio 2020 e, quindi, oltre il termine, di cui all'art.370 cod.proc.civ., di quaranta giorni dalla notifica del ricorso del 21 novembre 2019. La contribuente ha depositato ulteriore memoria difensiva in data 30 marzo 2022. Considerato che: 2.La ricorrente ha dedotto con il primo motivo di ricorso sia la violazione dell'art. 21 del d.P.R. n. 131 del 1986 sia l'omesso esame di un fatto decisivo, per avere il giudicante ritenuto che il Tribunale civile avesse riconosciuto il diritto di proprietà in modo autonomo a ciascuno degli attori, contrariamente a quanto stabilito nell'atto opposto, visto che l'Agenzia ha quantificato l'imposta con riferimento al corrispettivo complessivo riferito a tutti i posti macchina, ritenendo trattarsi di un unico trasferimento a titolo oneroso. Ha evidenziato altresì che tutti gli altri condomini hanno ottenuto, all'esito del giudizio tributario, la tassazione in misura fissa 3.Con la seconda censura si è lamentata contestualmente la violazione dell'art. 1117 cod.civ. e l'omesso esame di un fatto decisivo: è stata censurata la sentenza per avere illegittimamente riconosciuto la proprietà del singolo posto auto in favore di ciascuno degli attori e non in favore del condominio. 4.Con il terzo motivo di ricorso si è censurata la sentenza sotto il profilo della omessa (o carente) motivazione rispetto alle argomentazioni addotte dai primi giudici e a quelle sostenute dalle parti del giudizio civile. 4.Con la successiva memoria depositata la ricorrente ha eccepito la tardiva costituzione dell'Agenzia delle Entrate e ha prodotto le sentenze della Commissione tributaria regionale della Calabria - Sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA] (sentenze n. 2341/05/2019; 4102/08/2019; 4104/08/2019; 4105/08/2019; 4106/08/2019; 4135/08/2019; 4136/08/2019; 4104/08/2019; 258/08/2020; 695/08/2020), che, rigettando l'appello dell'Agenzia delle Entrate nei confronti degli altri condomini, hanno confermato la sentenza di primo grado, con cui la statuizione della sentenza civile è stata ritenuta non traslativa del diritto di proprietà dei posti auto, bensì di mero accertamento di un diritto esistente ab origine in capo ai condomini, con conseguente assoggettamento ad imposta fissa di registro, trascrizione e catastale (sentenze di cui risulta attestata la definitività, successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione). In tale memoria la contribuente ha evidenziato che il riconoscimento del diritto dei condomini sulla superficie individuata come parte comune dell'edificio ex art. 1117 n. 2 cod.civ., in relazione al quale nulla era dovuto alla impresa costruttrice nei confronti dei condomini, rappresenta, come affermato dalla Commissione, "un fatto sopravvenuto che determina necessariamente il venir meno de/presupposti impositivi sottesi all'originario avviso di liquidazione che non appare più legittimo anche se per ragioni differenti da quelle originariamente prospettate dalla ricorrente".5. Procedendo oltre, secondo la giurisprudenza consolidata di legittimità (Sez. 6 - 2, ord., n. 18796 del 10/09/2020, Rv. 659217 - 01), in base alla speciale normativa urbanistica, dettata dall'art. 41-sexies della I. n. 1150 del 1942, introdotto dall'art. 18 della I. n. 765 del 1967, ove manchi un'espressa riserva di proprietà a favore dell'originario costruttore o sia stato omesso qualsiasi riferimento, al riguardo, nei singoli atti di trasferimento delle unità immobiliari, le aree in questione, destinate al parcheggio, globalmente considerate, devono essere ritenute parti comuni dell'edificio condominiale, ai sensi dell'art. 1117 c.c., come appunto affermato chiaramente dalla sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] n. 125 del 2019 relativa alla vicenda in esame. Da tale premessa deriva la solidarietà ex art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, tra tutte le parti del giudizio in ordine all'imposta di registro relativa alla sentenza che ha definito la controversia tra i condomini e l'originario alienante-costruttore, riconoscendo ai primi il diritto di comproprietà sull'area condominiale, in quanto non si tratta di plurimi rapporti sostanziali, tra di loro autonomi ed indipendenti, ma di un unico rapporto sostanziale (relativo appunto al diritto di comproprietà). Per mera completezza va precisato che l'affermazione della solidarietà, ex art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986, tra i condomini, dipendendo dall'interpretazione dell'art. 1117 cod.civ. e dalla qualificazione, come rapporto unitario, del loro diritto sull'area condominiale non può essere preclusa dalla diversa conclusione delle commissioni tributarie, nelle sentenze nei confronti degli altri condomini, in quanto l'attività interpretativa delle norme giuridiche compiuta da un giudice, essendo consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire limite alla attività esegetica esercitata da un altro giudice e non è neppure suscettibile di formare oggetto di giudicato, assolvendo una funzione meramente strumentale alla decisione (v., per tutte, Sez. V, sent. n. 11331 del 3/3/2022, in corso di massimazione). 6. Il tema dei limiti soggettivi del giudicato tributario è stato discusso con riguardo all'applicabilità, all'istituto della solidarietà tributaria, dell'art. 1306, comma 2, cod.civ., che - in deroga appunto a detti limiti soggettivi - consente al condebitore di opporre al creditore il giudicato intervenuto nel giudizio tra il creditore ed un altro condebitore. Invero, ai sensi dell'art. 1306, primo comma, cod.civ., "la sentenza, pronunciata tra il creditore ed uno dei debitori in solido non ha effetto contro gli altri debitori". Tale norma riflette il principio secondo cui la sentenza vale solo tra le parti del processo e non ultra partes, per cui la sentenza che abbia respinto il ricorso contro l'accertamento proposto da un coobbligato non ha effetti nei processi promossi da altri coobbligati. In deroga a tale principio, il secondo comma dell'art. 1306 cod.civ. prevede che i debitori che non hanno partecipato al processo possono opporre al creditore la sentenza favorevole ottenuta da un altro condebitore (salvo che sia fondata su ragioni personali). La giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. 26008/13 ed innumerevoli altre) ritiene applicabile l'art. 1306 cod.civ. nel giudizio tributario, facendo prevalere l'effetto del giudicato esterno (riguardante un condebitore) sull'avviso di accertamento, con il solo limite che il giudicato esterno non può esser fatto valere dal coobbligato nei cui confronti si sia direttamente formato un giudicato di segno contrario. Va osservato che il processo tributario è un processo costitutivo rivolto all'annullamento di atti autoritativi: considerato che i ricorsi dei condebitori in solido hanno per oggetto un identico atto impositivo, l'annullamento o la rettifica di un atto non può che valere erga omnes. In pratica, l'annullamento ottenuto dal condebitore impugnante concerne l'unico atto impositivo che sorregge il rapporto ed esplica i suoi effetti verso tutti i condebitori cui sia stato notificato. Per tale motivo, del giudicato potrà giovarsi anche il condebitore che ha opposto lo stesso avviso. Tuttavia, solo il co-obbligato solidale può chiedere di far valere nel giudizio contro l'ente impositore la sentenza (da lui reputata favorevole) emessa in altro giudizio nei confronti di altro co-obbligato. Anche in tema di solidarietà passiva d'imposta, il meccanismo previsto dall'art. 1306 cod. civ., costituente una deroga ai principi in materia di limiti del giudicato, non può operare ipso iure: spetta esclusivamente al debitore decidere se la sentenza resa nei confronti di un condebitore solidale debba considerarsi a sè favorevole. Si tratta, quindi, di una valutazione che, in assenza di una precisa manifestazione di volontà del debitore, non può essere fatta dal giudice. L'applicazione dell'art. 1306, secondo comma, cod. civ., presuppone, pertanto, che il debitore abbia espressamente chiesto che a lui si estendano gli effetti della sentenza resa nei confronti del condebitore, esercitando un diritto potestativo sostanziale che presuppone la mancata formazione di specifico giudicato (o comunque di preclusioni processuali) a carico di colui che intende esercitarlo (Cass. n. 1681 del 2000, n. 2383 del 2006; n. 27906 del 2011, n.21958 del 2013; Cass. n. 16560 del 05/07/2017; Cass.n. 18154 del 5/07/2019; Cass. n. 31807/2019). Nel caso in esame, la contribuente si è avvalsa, ai sensi dell'art. 1306 cod.civ., delle decisioni favorevoli, intervenute in ordine al medesimo rapporto, tra l'Agenzia delle Entrate e gli altri condomini - condebitori solidali (decisioni adottate successivamente o, comunque, divenute definitive successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione e prodotte con la memoria del 30 marzo 2022). 7. In conclusione, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, va annullato l'avviso opposto, dovendo l'Agenzia delle entrate limitare la propria pretesa nei confronti della contribuente negli stessi termini delle decisioni ormai divenute definitive nei confronti degli altri condomini ed invocate in questo giudizio ai sensi dell'art. 1306 cod.civ. 8.Le spese dell'intero giudizio devono essere integralmente compensate, tenuto conto della circostanza che l'esito della lite è stato condizionato dalla riforma dell'originaria sentenza civile del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla l'avviso opposto; dichiara integralmente compensat