CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06093/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2023 della Corte di appello di Genova visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso avverso condanna per il reato di cui all'art. 372 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici del merito che hanno compiutamente ricostruito l'elemento psicologico del reato escludendo che il ricordo degli avvenimenti, falsamente rappresentati nel ar corso della testimonianza, potesse essere stato "annebbiato" per decorso del tempo; che è generico il motivo di ricorso sulla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., che non aveva costituito oggetto di richiesta in appello neppure con motivi aggiunti o in sede di conclusioni; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuak e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis