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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 maggio 2026

Cassazione n. 12248/2026

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sa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Nicola L. de RenzisSonnino;-ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege;- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 3507/2021, pubblicata in data 1 ottobre 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9142/2022Numero sezionale 1231/2026Numero di raccolta generale 12248/2026Data pubblicazione 01/05/2026Con sentenza n. 3507/2021, pubblicata in data 1 ottobre 2021, laCommissione Tributaria Regionale della Lombardia ha respinto sia l’appelloprincipale della UnipolSai [OSCURATO:PERSONA] di Gestione del RisparmioS.p.A. contro la decisione della [OSCURATO:PERSONA] diMilano di respingere il ricorso della contribuente avverso l’avviso diaccertamento catastale n.

M10182821/2018 sia l’appello incidentaledell’Agenzia delle Entrate avverso il capo della medesima sentenza relativoalla compensazione delle spese.Contro la sentenza la UnipolSai [OSCURATO:PERSONA] di Gestione delRisparmio S.p.A. propone ricorso per cassazione, mentre l’Agenzia delleEntrate resiste con controricorso.

Entrambe le parti depositano memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Col primo motivo di ricorso si denuncia, con riferimento all’art. 360,primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la nullità della decisione di rigettareil ricorso del contribuente per violazione e falsa applicazione degli artt.112 e 132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ., nonché degli artt. 1,comma 2, e 36, comma 2, num. 4, d.lgs. n. 546/1992.2.

Col secondo motivo di ricorso si censura, con riferimento all’art.360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., il vizio di violazione e falsaapplicazione degli artt. 53 e 56 d.lgs. 546/1992, anche in relazione all’art.1, comma 244, legge n. 190/2014 ed agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.,in combinato disposto con l’art. 2697 c.c.3.

Col terzo motivo si espone il vizio di violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 28 e 29 d.P.R. n. 1142/1949, degli artt. 8 e 11r.d.l. n. 652/1939, dell’art. 11 d.l. n. 70/1988, dell’art. 1, comma 244,legge n. 190/2014 nonché dell’art. 1, comma 21, legge n. 208/2015, inriferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.Numero registro generale 9142/2022Numero sezionale 1231/2026Numero di raccolta generale 12248/2026Data pubblicazione 01/05/20264.

Col quarto motivo si prospetta la violazione dell’art. 112 cod. proc.civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.5.

Col quinto motivo si censura la nullità della sentenza per omessae/o apparente motivazione, in violazione dell’art. 132, secondo comma,num. 4, cod. proc. civ. nonché degli artt. 1, comma 2, e 36, comma 2,num. 4, d.lgs. n. 546/1992, con riferimento all’art. 360, primo comma,num. 4, cod. proc. civ.6.

Con tali motivi si duole, in particolare, la ricorrente che la CTR, inviolazione delle norme richiamate, abbia omesso di accertare e dimotivare la correttezza della procedura estimativa dell’Ufficio, anche intermini di corretta applicazione della Circolare n. 6/2012, e dunque lacongruità della rendita attribuita all’immobile nell’atto di classamentoimpugnato, nonostante le censure alla base del ricorso, espressamenteriproposte in appello e sostenute da una perizia giurata di stima, e lasollecitazione di una c.t.u.7.

Col sesto motivo si censura la nullità della sentenza per carenza dimotivazione, in relazione al mancato accoglimento dell’istanza di c.t.u.proposta sin dal primo grado, per violazione dell’art. 132, secondocomma, num. 4, cod. proc. civ., degli artt. 1, comma 2, 7 e 36, comma 2,num. 4, d.lgs. n. 546/1992, nonché degli artt. 61 ss. cod. proc. civ., conriferimento al canone di cui all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc.civ.8.

Col settimo motivo si espone il vizio di violazione e falsaapplicazione dell’art. 7, comma 2, d.lgs. 546/1992 nonché degli artt. 61ss. cod. proc. civ., con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod.proc. civ.9.

Il primo motivo è fondato, assorbiti gli altri.9.1.

Per giurisprudenza unanime di questa Corte, il sindacato dilegittimità sulla motivazione comporta la verifica del rispetto del "minimocostituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass. n.Numero registro generale 9142/2022Numero sezionale 1231/2026Numero di raccolta generale 12248/2026Data pubblicazione 01/05/202613248/2020; n. 17196/2020), che viene violato qualora la motivazione siatotalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti o risulti perplessa edobiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali (Cass. 23580/2025; 23577/2025; 7090/2022; 22598/2018;sez.

U. 8053/2014).9.2.

E’ il caso di specie, in cui la C.T.R. ha pronunciato e impostato lamotivazione della decisione su un oggetto totalmente diverso da quellodedotto in giudizio, ovvero sull’impugnazione dell’avviso di accertamentocatastale n.

MI0182821/2018, relativo all’immobile sito in Milano, viaCusani n. 13, con riferimento al quale – da quanto risulta in sentenza (cfr.pg. 3, sub “oggetto della domanda” e “svolgimento del processo”) – ilcontribuente ha presentato denuncia di variazione n.

MI0439534 del 12ottobre 2017 per “frazionamento e fusione con parziale cambio d’uso”, concui sono state proposte la categoria D/2 e la rendita catastale di euro119.800,00, ed alla quale è seguito l’avviso di accertamento catastale n.MI0182821/2018, con cui l’ufficio, mantenuta la destinazione D/2, haelevato la rendita ad euro 249.000,00, quando invece il giudizio hapacificamente ad oggetto l’impugnazione di altro avviso di accertamento,quello per “variazione nel classamento” n.

MI0233576/2018, relativo aldiverso immobile sito in Milano, via Mazzini n. 4, e col quale l’Ufficio delTerritorio ha elevato la rendita da euro 34.800,00 ad euro 67.212,00.9.3.

L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata in relazione al primomotivo, assorbiti gli altri, con rinvio, anche per le spese di questo giudiziodi legittimità, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaLombardia, in diversa composizione.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i residui motivi;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia laNumero registro generale 9142/2022Numero sezionale 1231/2026Numero di raccolta generale 12248/2026Data pubblicazione 01/05/2026causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia,in diversa composizione, anche per la disciplina delle spese del presentegiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 10 febbraio 2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Nicola L. de RenzisSonnino;-ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege;- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 3507/2021, pubblicata in data 1 ottobre 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9142/2022Numero sezionale 1231/2026Numero di raccolta generale 12248/2026Data pubblicazione 01/05/2026Con sentenza n. 3507/2021, pubblicata in data 1 ottobre 2021, laCommissione Tributaria Regionale della Lombardia ha respinto sia l’appelloprincipale della UnipolSai [OSCURATO:PERSONA] di Gestione del RisparmioS.p.A. contro la decisione della [OSCURATO:PERSONA] diMilano di respingere il ricorso della contribuente avverso l’avviso diaccertamento catastale n. M10182821/2018 sia l’appello incidentaledell’Agenzia delle Entrate avverso il capo della medesima sentenza relativoalla compensazione delle spese.Contro la sentenza la UnipolSai [OSCURATO:PERSONA] di Gestione delRisparmio S.p.A. propone ricorso per cassazione, mentre l’Agenzia delleEntrate resiste con controricorso. Entrambe le parti depositano memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Col primo motivo di ricorso si denuncia, con riferimento all’art. 360,primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la nullità della decisione di rigettareil ricorso del contribuente per violazione e falsa applicazione degli artt.112 e 132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ., nonché degli artt. 1,comma 2, e 36, comma 2, num. 4, d.lgs. n. 546/1992.2. Col secondo motivo di ricorso si censura, con riferimento all’art.360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., il vizio di violazione e falsaapplicazione degli artt. 53 e 56 d.lgs. 546/1992, anche in relazione all’art.1, comma 244, legge n. 190/2014 ed agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.,in combinato disposto con l’art. 2697 c.c.3. Col terzo motivo si espone il vizio di violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 28 e 29 d.P.R. n. 1142/1949, degli artt. 8 e 11r.d.l. n. 652/1939, dell’art. 11 d.l. n. 70/1988, dell’art. 1, comma 244,legge n. 190/2014 nonché dell’art. 1, comma 21, legge n. 208/2015, inriferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.Numero registro generale 9142/2022Numero sezionale 1231/2026Numero di raccolta generale 12248/2026Data pubblicazione 01/05/20264. Col quarto motivo si prospetta la violazione dell’art. 112 cod. proc.civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.5. Col quinto motivo si censura la nullità della sentenza per omessae/o apparente motivazione, in violazione dell’art. 132, secondo comma,num. 4, cod. proc. civ. nonché degli artt. 1, comma 2, e 36, comma 2,num. 4, d.lgs. n. 546/1992, con riferimento all’art. 360, primo comma,num. 4, cod. proc. civ.6. Con tali motivi si duole, in particolare, la ricorrente che la CTR, inviolazione delle norme richiamate, abbia omesso di accertare e dimotivare la correttezza della procedura estimativa dell’Ufficio, anche intermini di corretta applicazione della Circolare n. 6/2012, e dunque lacongruità della rendita attribuita all’immobile nell’atto di classamentoimpugnato, nonostante le censure alla base del ricorso, espressamenteriproposte in appello e sostenute da una perizia giurata di stima, e lasollecitazione di una c.t.u.7. Col sesto motivo si censura la nullità della sentenza per carenza dimotivazione, in relazione al mancato accoglimento dell’istanza di c.t.u.proposta sin dal primo grado, per violazione dell’art. 132, secondocomma, num. 4, cod. proc. civ., degli artt. 1, comma 2, 7 e 36, comma 2,num. 4, d.lgs. n. 546/1992, nonché degli artt. 61 ss. cod. proc. civ., conriferimento al canone di cui all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc.civ.8. Col settimo motivo si espone il vizio di violazione e falsaapplicazione dell’art. 7, comma 2, d.lgs. 546/1992 nonché degli artt. 61ss. cod. proc. civ., con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod.proc. civ.9. Il primo motivo è fondato, assorbiti gli altri.9.1. Per giurisprudenza unanime di questa Corte, il sindacato dilegittimità sulla motivazione comporta la verifica del rispetto del "minimocostituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass. n.Numero registro generale 9142/2022Numero sezionale 1231/2026Numero di raccolta generale 12248/2026Data pubblicazione 01/05/202613248/2020; n. 17196/2020), che viene violato qualora la motivazione siatotalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti o risulti perplessa edobiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali (Cass. 23580/2025; 23577/2025; 7090/2022; 22598/2018;sez. U. 8053/2014).9.2. E’ il caso di specie, in cui la C.T.R. ha pronunciato e impostato lamotivazione della decisione su un oggetto totalmente diverso da quellodedotto in giudizio, ovvero sull’impugnazione dell’avviso di accertamentocatastale n. MI0182821/2018, relativo all’immobile sito in Milano, viaCusani n. 13, con riferimento al quale – da quanto risulta in sentenza (cfr.pg. 3, sub “oggetto della domanda” e “svolgimento del processo”) – ilcontribuente ha presentato denuncia di variazione n. MI0439534 del 12ottobre 2017 per “frazionamento e fusione con parziale cambio d’uso”, concui sono state proposte la categoria D/2 e la rendita catastale di euro119.800,00, ed alla quale è seguito l’avviso di accertamento catastale n.MI0182821/2018, con cui l’ufficio, mantenuta la destinazione D/2, haelevato la rendita ad euro 249.000,00, quando invece il giudizio hapacificamente ad oggetto l’impugnazione di altro avviso di accertamento,quello per “variazione nel classamento” n. MI0233576/2018, relativo aldiverso immobile sito in Milano, via Mazzini n. 4, e col quale l’Ufficio delTerritorio ha elevato la rendita da euro 34.800,00 ad euro 67.212,00.9.3. L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata in relazione al primomotivo, assorbiti gli altri, con rinvio, anche per le spese di questo giudiziodi legittimità, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaLombardia, in diversa composizione. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i residui motivi;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia laNumero registro generale 9142/2022Numero sezionale 1231/2026Numero di raccolta generale 12248/2026Data pubblicazione 01/05/2026causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia,in diversa composizione, anche per la disciplina delle spese del presentegiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 10 febbraio 2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO
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