CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 15620/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/402021 della Corte di appello di Lecce, Sez. dist. di Taranto visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Lecce, Sez. dist. di Taranto, confermava la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Taranto del 10 ottobre 2020, con la quale era stato condannato, all'esito di giudizio abbreviato, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 81 e 316-ter cod. pen., 67 d.lgs. n. 159 del 2011, 2 I. n. 898 del 1986. All'imputato era stato contestato di aver presentato per le annualità dal 2009 al 2019 all'Agea la domanda per accedere ai fondi FEAGA/FEASR, attestando di essere a conoscenza delle disposizioni di legge in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo e delle relative sanzioni penali e amministrative e omettendo di informare l'Agea di essere stato sottoposto alla misura di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno dal 1995a1 2004, così percependo indebitamente le erogazioni di detto fondo. Il primo Giudice aveva dichiarato l'imputato responsabile per la sola erogazione percepita il 12 luglio 2019 e, ritenuta la continuazione tra i reati, lo condannava alla pena di un anno e mesi quattro di reclusione. Per le restanti annate, il medesimo Giudice aveva ritenutt i fatti o non integranti i reati contestati per l'entità (sotto soglia) della somma indebitamente percepita o i relativi reati estinti per prescrizione. In sede di appello, la Corte di appello riteneva infondata l'impugnazione proposta dall'imputato al fine di far valere la mancanza di dolo e l'assorbimento del reato di cui all'art. 2 I. n. 898 del 1986 in quello dell'art. 316-ter cod. pen., nonché per ottenere la concessione del beneficio sospensivo della pena o le attenuanti generiche. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Vizio di motivazione in relazione al dolo. Una più attenta lettura della documentazione a disposizione del primo giudice doveva condurre la Corte di appello a ben altre conclusioni: i prestampati compilati dal ricorrente erano generici quanto ai riferimenti normativi, con la conseguente oggettiva impossibilità di leggerli per un soggetto che non fosse un operatore di diritto; era pertanto facile incorrere in errore; la qualifica di imprenditore agricolo non conferisce particolari capacità giuridiche; il ricorrente, stante i moduli prestampati, riteneva di presentarli senza apportare alcuna modifica; il ricorrente non poteva immaginare che la sua condizione - tra l'altro risalente nel tempo - fosse ostativa alla concessione dei contributi (il modulo non offriva alcuna specifica indicazione se non il riferimento normativo inserito con caratteri minuscoli). 2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 62-bis e 163 cod. pen. La motivazione sul diniego delle attenuanti generiche è carente ed apodittica, basata sui precedenti penali e sulla mancata restituzione delle somme percepite. Il ricorrente non poteva restituire le somme percepite in quanto convinto di aver agito legittimamente, avendo presentato le domande in buona fede e comunque per i fatti precedenti al 2019 l'imputato è stato assolto. Non sono ostativi né la gravità del reato, né i precedenti penali (non specifici nella specie).Carente è anche la motivazione in ordine al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, tenuto conto di un solo precedente, non specifico, risalente al 2007, la cui pena è stata interamente scontata. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal d.l. 30 dicembre 2021, n. 228), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Quanto al primo motivo, è stato già affermato che, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 2, legge 23 dicembre 1986, n. 898 (indebito conseguimento di contributi a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, cosiddetta frode comunitaria), l'eventuale ignoranza da parte del reo del contenuto della domanda e delle attestazioni effettuate e sottoscritte non esclude il dolo ex art. 5 cod. pen. in relazione alla sentenza della Corte Cost. n. 364 del 1988, in quanto non si versa in tal caso in una ipotesi di ignoranza inevitabile della legge penale, essendo noto il disvalore sociale della condotta (Sez. 3, n. 2257 del 30/11/2007, dep. 2008, Rv. 238627). Si è fatto notare con tale arresto che l'ignoranza inevitabile della legge, secondo la stessa sentenza della Corte costituzionale n. 364 del 1988, vale soprattutto per chi versa in situazioni soggettive di sicura inferiorità e non può certo essere strumentalizzata per coprire omissioni di controlli o atteggiamenti indifferenti o superficiali da parte di soggetti dai quali, per la loro elevata condizione sociale ovvero per la qualificazione tecnica (imprenditore agricolo o commerciale), sono esigibili particolari comportamenti diretti a conoscere la disciplina normativa che regola l'attività svolta ed il contenuto degli atti che sottoscrivono nell'esercizio della loro attività. D'altra parte, in un soggetto sano di mente l'ignoranza dell'antigiuridicità del fatto è concepibile solo quando si tratti di reati che, sebbene presentino un generico disvalore sociale, non siano sempre e dovunque previsti come illeciti penali ovvero di reati che non presentino neppure un generico disvalore sociale, mentre la frode comunitaria, al pari della truffa, è un delitto molto diffuso, il cui disvalore sociale è noto a tutti ed è noto soprattutto a quelli che fraudolentemente percepiscono aiuti comunitari.D'altronde, il ricorrente avrebbe dovuto compiere uno sforzo ben modesto per verificare la propria situazione personale, che ovviamente non ha dichiarato di non conoscere, in ordine all'impossibilità di fruire dei contributi pubblici attesa l'esistenza di misura di prevenzione a suo carico. Pertanto il primo motivo, oltre a diffondersi in considerazioni di merito, è manifestamente infondato. 3. Relativamente alle attenuanti generiche, va osservato che, in primo grado, il diniego era stato motivato sui numerosi e gravi precedenti penali, sulla mancata restituzione delle somme indebitamente percepite, per la condotta di indifferenza alla normativa di settore tenuta per molti anni. Il motivo di appello era il medesimo (anche graficamente) di quello proposto con il ricorso. Quindi volto a sostenere la non ostatività degli elementi indicati piuttosto che a fornirne altri di positiva valutazione. La Corte di appello ha quindi ritenuto insussistenti fatti di positiva valutazione, conferendo dirimente valenza in senso ostativo al dolo intenso, rivelato dalla reiterazione delle condotte negli anni pregressi (ancorché prive di rilevanza penale per la soglia di punibilità) e all'omessa restituzione delle somme. Il motivo è pertanto aspecifico e comunque manifestamente infondato, in quanto la valutazione della Corte di appello appare immune da censure, perché adeguata, corretta (la condotta di vita antecedente al reato costituisce infatti un legittimo parametro indicato dall'art. 133 cod. pen. per la dosimetria della pena) e non manifestamente illogica, che il ricorrente contrasta con critiche non consentite e meramente reiterative. 4. Quanto alla sospensione condizionale della pena, il motivo di ricorso replica pedissequamente quello di appello, risultando anch'esso aspecifico. La Corte di appello riteneva ostativa, infatti, l'entità dei precedenti penali (4 anni e sei mesi di reclusione per estorsione, tentata estorsione, traffico di stupefacenti, art. 416-bis cod. pen.; nonché sei mesi di reclusione per violazione del divieto di gareggiare in velocità con veicoli). 5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così