CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41313/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Bologna il 29 novembre 2023 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il G.i.p. del Tribunale di Forlì il 21 ottobre 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di trasporto e di detenzione a fine di cessione di 2 kg di marijuana, fatto contestato come commesso il 28 aprile 2021, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche ed operata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia, non sospesa condizionalmente. 2. L'imputato si affida a due motivi con cui lamenta difetto di motivazione: A) quanto alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, avendo i decidenti trascurato la 'giovane età dell'imputato, la sua incensuratezza e l'atteggiamento tenuto, essendosi costituito; B) e quanto alla scelta del trattamento sanzionatorio, ritenuto troppo severo. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Infatti la pronunzia è corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici e rispetto ad essa il ricorso prospetta deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). Le doglianze, peraltro strutturate in maniera meramente assertiva ed avversativa, risultano reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici di merito (alle pp. 2-3) e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata: in particolare, la mancata concessione della sospensione condizionale della pena è giustificata con l'assenza di elementi positivi e con l'essere l'imputato fuggito ed essersi reso irreperibile dopo i fatti; e la scelta della pena-base, parametrata sui valori edittali medi, tiene conto della quantità non insignificante di droga (due chili), del principio attivo e delle dosi ricavabili, non risultando valorizzabile, nella prospettiva della Difesa, la confessione resa, attesa la sorpresa in flagranza, ed essendo state applicate le attenuanti generiche nella misura massima, attesa la giovane età e l'incensuratezza dell'imputato. 4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i