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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 febbraio 2022

Cassazione n. 11016/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7 febbraio 1977 avverso la sentenza emessa il 9 febbraio 2017 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 22 febbraio 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso; Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 9 febbraio 2017 la Corte d'appello di Ancona, in riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Pesaro, ha disapplicato la recidiva contestata e ha ridotto ad euro 800,00 di multa la pena pecuniaria inflitta a [OSCURATO:PERSONA], revocando la pena accessoria dell'interdizione quinquennale dai pubblici uffici e confermando nel resto.

L'imputato è stato ritenuto responsabile di due rapine aggravate a due banche di [OSCURATO:PERSONA] e Riccione e due reati cui all'art. 4 legge n. 110/1975.

Avverso la sentenza della Corte d'appello l'imputato - tramite il suo difensore - ha proposto ricorso per cassazione, deducendo omessa, illogica e contraddittoria motivazione, per avere la Corte d'appello errato nella valutazione delle dichiarazioni auto/etero accusatorie del coimputato [OSCURATO:PERSONA], da ritenersi inutilizzabili per difetto di riscontri individualizzanti.

Richiamati i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità sulla valenza delle c.d. chiamate in correità, necessitanti di riscontri individualizzati, che devono, cioè, riguardare non soltanto il fatto reato ma anche la riferibilítà dello stesso all'imputato, il ricorrente ha dedotto che, nel caso in esame, non vi sarebbe nessun apporto corroborante le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA].

La Corte territoriale avrebbe ritenuto sussistenti ì riscontri individualizzanti sulla scorta di elementi, che al più potrebbero essere valutati sotto il profilo della cosiddetta attendibilità soggettiva ed oggettiva ma che non sarebbero utili a collegare l'imputato [OSCURATO:PERSONA] alle condotte contestate, poiché non possederebbero un'autonoma capacità di asseverazione dei fatti e non avrebbero, quindi, i caratteri imposti dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

Inoltre, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe descritto il veicolo, utilizzato per la fuga, come un Ducato di colore bianco mentre gli operanti avrebbero accertato che si trattava di un'utilitaria di colore nero. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

Il ricorrente ha censurato la valutazione compiuta dalla Corte d'appello in ordine alla chiamata in correità del coimputato [OSCURATO:PERSONA].

A tal riguardo giova ricordare che questa Corte (ex multis, Sez. 6, n. 45733 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 274151; Sez.

U, n. 1653 del 21/10/1992, Rv 192465) ha affermato che, in tema di prova, ai fini di una corretta valutazione della chiamata in correità a mente del disposto dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., il giudice deve sciogliere, in primo luogo, il problema della credibilità del dichiarante (confitente e accusatore) in relazione, tra l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità e alla genesi, remota o prossima, della sua risoluzione alla confessione e all'accusa dei coautori e complici; in secondo luogo, deve verificare l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; infine, egli deve esaminare i riscontri cosiddetti esterni, i quali, debbono avere carattere individualizzante, cioè riferirsi a fatti che riguardano direttamente la persona dell'incolpato, in relazione a tutti gli specifici reati a lui addebitati.

Si è precisato che (Sez. 2, n. 35923 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 276744) i riscontri, dei quali necessita la narrazione del chiamante in correità, possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità.

Si deve aggiungere che gli «altri elementi», utili per confermarne l'attendibilità, possono consistere anche in altre chiamate in correità, purché la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare, mentre non è necessario che l'elemento di riscontro sia rappresentato da una prova diretta o storica, ben potendo accadere, sempre con le cautele del caso, che la conferma sia ottenuta per il mezzo della prova logica (tra le molte, Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Rv. 260607).

Siffatte coordinate ermeneutiche non sono state seguite dalla Corte d'appello.

L'imputato, indiscusso il vaglio in ordine alla credibilità soggettiva e all'attendibilità estrinseca del chiamante in correità, aveva dedotto in appello l'assenza di riscontri individualizzanti rispetto alle dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA].

Al riguardo, la Corte territoriale ha affermato che vi erano le schede di notificazione relative al campeggio "[OSCURATO:PERSONA]" in Torrette di Fano, da cui emergeva che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (altro coimputato), oltre a due donne, avevano soggiornato insieme nei periodi in cui erano state commesse le rapine a [OSCURATO:PERSONA] e a Riccione.

La menzionata Corte ha aggiunto che, oltre a tali schede, "a conferma dell'attendibilità del Vigoriti e dell'assidua frequentazione dello stesso con l'imputato, vi sono le sentenze irrevocabili, emesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che ha patteggiato la pena", e "[OSCURATO:PERSONA] in relazione alle citate rapine patteggiate dal complice ha descritto l'accaduto in termini pressoché identici rispetto alle rapine oggi valutate, venendo sostanzialmente seguite sempre le stesse modalità organizzative", ossia l'alloggio "(per come riscontrato)" presso una struttura vicina alle banche e alcuni coimputati che partecipavano materialmente al delitto mentre uno che fungeva da palo.

Premesso che il suindicato inciso "per come riscontrato", senza nessuna altra aggiunta, non dà contezza di chi e come sarebbero state riscontrate le presenze dei coimputati nelle anzidette strutture, deve rilevarsi che i riscontri, ritenuti tali dal Collegio del merito, si risolvono in dichiarazioni del medesimo chiamante [OSCURATO:PERSONA], così da non costituire quegli "altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità", richiesti dall'art. 192 cod. proc. pen., come interpretato alla luce dell'insegnamento di questa Corte.

Appare evidente, dunque, che la Corte territoriale, pur a fronte di specifica doglianza, articolata con i motivi d'appello, non ha effettuato il necessario vaglio sulla presenza dei riscontri delle dichiarazioni del propalante [OSCURATO:PERSONA].

Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia, che, attesa la natura del vizio rilevato, deve procedere ad una nuova valutazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], facendo corretta applicazione dei principi di diritto sopra enunciati, al fine di stabilire se sussista o meno la penale responsabilità dell'imputato per i reati ascrittigli.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia per nuovo giudizio.

Così deciso in Roma, udienza pubblica del 22 febbraio 2022 Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7 febbraio 1977 avverso la sentenza emessa il 9 febbraio 2017 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 22 febbraio 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso; Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 9 febbraio 2017 la Corte d'appello di Ancona, in riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Pesaro, ha disapplicato la recidiva contestata e ha ridotto ad euro 800,00 di multa la pena pecuniaria inflitta a [OSCURATO:PERSONA], revocando la pena accessoria dell'interdizione quinquennale dai pubblici uffici e confermando nel resto. L'imputato è stato ritenuto responsabile di due rapine aggravate a due banche di [OSCURATO:PERSONA] e Riccione e due reati cui all'art. 4 legge n. 110/1975. Avverso la sentenza della Corte d'appello l'imputato - tramite il suo difensore - ha proposto ricorso per cassazione, deducendo omessa, illogica e contraddittoria motivazione, per avere la Corte d'appello errato nella valutazione delle dichiarazioni auto/etero accusatorie del coimputato [OSCURATO:PERSONA], da ritenersi inutilizzabili per difetto di riscontri individualizzanti. Richiamati i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità sulla valenza delle c.d. chiamate in correità, necessitanti di riscontri individualizzati, che devono, cioè, riguardare non soltanto il fatto reato ma anche la riferibilítà dello stesso all'imputato, il ricorrente ha dedotto che, nel caso in esame, non vi sarebbe nessun apporto corroborante le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale avrebbe ritenuto sussistenti ì riscontri individualizzanti sulla scorta di elementi, che al più potrebbero essere valutati sotto il profilo della cosiddetta attendibilità soggettiva ed oggettiva ma che non sarebbero utili a collegare l'imputato [OSCURATO:PERSONA] alle condotte contestate, poiché non possederebbero un'autonoma capacità di asseverazione dei fatti e non avrebbero, quindi, i caratteri imposti dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Inoltre, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe descritto il veicolo, utilizzato per la fuga, come un Ducato di colore bianco mentre gli operanti avrebbero accertato che si trattava di un'utilitaria di colore nero. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Il ricorrente ha censurato la valutazione compiuta dalla Corte d'appello in ordine alla chiamata in correità del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. A tal riguardo giova ricordare che questa Corte (ex multis, Sez. 6, n. 45733 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 274151; Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, Rv 192465) ha affermato che, in tema di prova, ai fini di una corretta valutazione della chiamata in correità a mente del disposto dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., il giudice deve sciogliere, in primo luogo, il problema della credibilità del dichiarante (confitente e accusatore) in relazione, tra l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità e alla genesi, remota o prossima, della sua risoluzione alla confessione e all'accusa dei coautori e complici; in secondo luogo, deve verificare l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; infine, egli deve esaminare i riscontri cosiddetti esterni, i quali, debbono avere carattere individualizzante, cioè riferirsi a fatti che riguardano direttamente la persona dell'incolpato, in relazione a tutti gli specifici reati a lui addebitati. Si è precisato che (Sez. 2, n. 35923 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 276744) i riscontri, dei quali necessita la narrazione del chiamante in correità, possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità. Si deve aggiungere che gli «altri elementi», utili per confermarne l'attendibilità, possono consistere anche in altre chiamate in correità, purché la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare, mentre non è necessario che l'elemento di riscontro sia rappresentato da una prova diretta o storica, ben potendo accadere, sempre con le cautele del caso, che la conferma sia ottenuta per il mezzo della prova logica (tra le molte, Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Rv. 260607). Siffatte coordinate ermeneutiche non sono state seguite dalla Corte d'appello. L'imputato, indiscusso il vaglio in ordine alla credibilità soggettiva e all'attendibilità estrinseca del chiamante in correità, aveva dedotto in appello l'assenza di riscontri individualizzanti rispetto alle dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA]. Al riguardo, la Corte territoriale ha affermato che vi erano le schede di notificazione relative al campeggio "[OSCURATO:PERSONA]" in Torrette di Fano, da cui emergeva che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (altro coimputato), oltre a due donne, avevano soggiornato insieme nei periodi in cui erano state commesse le rapine a [OSCURATO:PERSONA] e a Riccione. La menzionata Corte ha aggiunto che, oltre a tali schede, "a conferma dell'attendibilità del Vigoriti e dell'assidua frequentazione dello stesso con l'imputato, vi sono le sentenze irrevocabili, emesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che ha patteggiato la pena", e "[OSCURATO:PERSONA] in relazione alle citate rapine patteggiate dal complice ha descritto l'accaduto in termini pressoché identici rispetto alle rapine oggi valutate, venendo sostanzialmente seguite sempre le stesse modalità organizzative", ossia l'alloggio "(per come riscontrato)" presso una struttura vicina alle banche e alcuni coimputati che partecipavano materialmente al delitto mentre uno che fungeva da palo. Premesso che il suindicato inciso "per come riscontrato", senza nessuna altra aggiunta, non dà contezza di chi e come sarebbero state riscontrate le presenze dei coimputati nelle anzidette strutture, deve rilevarsi che i riscontri, ritenuti tali dal Collegio del merito, si risolvono in dichiarazioni del medesimo chiamante [OSCURATO:PERSONA], così da non costituire quegli "altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità", richiesti dall'art. 192 cod. proc. pen., come interpretato alla luce dell'insegnamento di questa Corte. Appare evidente, dunque, che la Corte territoriale, pur a fronte di specifica doglianza, articolata con i motivi d'appello, non ha effettuato il necessario vaglio sulla presenza dei riscontri delle dichiarazioni del propalante [OSCURATO:PERSONA]. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia, che, attesa la natura del vizio rilevato, deve procedere ad una nuova valutazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], facendo corretta applicazione dei principi di diritto sopra enunciati, al fine di stabilire se sussista o meno la penale responsabilità dell'imputato per i reati ascrittigli. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, udienza pubblica del 22 febbraio 2022 Il Consigliere est
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