CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22025/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di CatanzaroUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che siriporta alla requisitoria in atti e conclude per l'inammissibilità del ricorso.Il difensore del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] del foro di Catanzaro, si riporta ai motivi del ricorsoe insiste per l'accoglimento dello stesso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato il riesame avversol’ordinanza cautelare applicativa della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],poiché gravemente indiziato dei delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso (capo1), e tentata estorsione aggravata (capo 23), commessi quale appartenente alla locale di‘ndrangheta di Crotone, essendo stato ravvisato nei suoi confronti il pericolo di reiterazionecriminosa, in presenza della presunzione legale di cui all’art. 275 co. 3 cod. proc. pen.2. Ricorre per cassazione l’indagato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA]Rotundo, che formula quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti per la motivazione,ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen..2.1. Con il primo motivo, denuncia violazione dell’art. 292 co. 2 lett. c), cod. proc. pen. ecorrelati vizi della motivazione per assenza della autonoma valutazione, da parte del giudiceper le indagini preliminari, del profilo dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai contestatidelitti.2.1.1. In particolare, si deduce che, con il gravame di merito, era stata denunciata lamotivazione apparente in merito al delitto estorsivo - essendosi limitato il G.I.P. a riportare,con la tecnica compilatoria del c.d. ‘copia-incolla’, le risultanze investigative refluite nellarichiesta del P.M. - nonchè la totale assenza di vaglio critico in ordine al delitto associativo ealle esigenze cautelari.2.1.2. La motivazione offerta sul punto dal Tribunale distrettuale risulta connotata da unfugace riferimento all’odierno indagato, correlato al richiamo giurisprudenziale relativo allapresenza rafforzativa del proposito criminoso del concorrente morale silente, del tuttoinconferente rispetto alla condotta specifica ascritta al [OSCURATO:PERSONA], che non era presente almomento della formulazione della presunta richiesta estorsiva.2.1.3. Quanto al delitto associativo, il Tribunale ha operato il richiamo alla prosecuzionedel ruolo associativo del [OSCURATO:PERSONA], già condannato per analogo delitto, senza confrontarsi conil contenuto dell’ordinanza genetica, che aveva fatto ricorso a una generica e indifferenziataformula di stile per tutti gli indagati, vieppiù sovrapponendo il quadro indiziario relativo allatentata estorsione a quello relativo al delitto associativo, senza argomentare in merito allaragione per la quale la partecipazione a un solo reato-fine sia ritenuta sufficiente a lumeggiarela condotta partecipativa, né scrutinando l’affectio societatis e la stabilità dell’apporto delsingolo. In più, la valorizzazione del profilo della continuità con la precedente condottapartecipativa si scontra con l’assoluzione definitiva riportata dal [OSCURATO:PERSONA] in relazione allacontestazione relativa al precedente periodo; il ricorrente, infatti, pur condannato per il delittodi cui all’art. 416 bis cod. pen. fino al 2009 nell’ambito del procedimento ‘Perseus’, è stato poiassolto dall’analoga contestazione relativa al periodo successivo, contestata nel proc. ‘Old2.1.4. Analogamente inconsistente risulta – in ottica difensiva – la motivazione offerta sultema delle esigenze cautelari, in spregio al canone ermeneutico che devolve al giudice dellacautela l’onere di una argomentazione individualizzante.2.2. Con il secondo motivo, sono denunciati erronea applicazione degli artt. 56-110-629cod. pen. in relazione alla regola di giudizio in tema di valutazione indiziaria, e correlati vizidella motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza della tentata estorsione di cui al capo23 della provvisoria imputazione.2.2.1. L’ordinanza impugnata opera contraddittori richiami al tentativo incompiuto e aglidei fatti con valutazione ex post, sulla base di una rielaborazione dei dati emersisuccessivamente e non noti al momento in cui il [OSCURATO:PERSONA] è intervenuto nella vicenda, in talmodo illogicamente valutando la idoneità e univocità degli atti.2.2.2. Infatti, la stessa p.o. ha riferito che, al momento del primo accesso del [OSCURATO:PERSONA],unitamente al [OSCURATO:PERSONA], presso l’esercizio commerciale Unieruro, non percepì alcuna minacciapromanare da una richiesta di interlocuzione sollecitata dagli indagati al dipendente della ditta,asseritamente per ‘un lavoro’, tanto più che, visionando le telecamere del negozio, appurò dinon conoscere i due soggetti che si erano presentati al negozio, così venendo smentita anchela tesi della minaccia implicita correlata all’inserimento degli agenti in contesti ‘ndranghetistici,circostanza questa sconosciuta alla p.o. al momento della condotta ascritta al [OSCURATO:PERSONA].D’altronde, sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] sono stati assolti dal delitto associativo nel procedimento‘[OSCURATO:PERSONA]’.2.2.3. Si stigmatizza la mancata replica alla deduzione difensiva che segnalava come gliindagati, dopo gli accessi all’esercizio commerciale, si fossero astenuti, spontaneamente eautonomamente, dal dare seguito alle intenzioni, peraltro esternate, al più, dal solo [OSCURATO:PERSONA], inoccasione del secondo accesso, il 18 marzo 2024, in cui non era presente [OSCURATO:PERSONA].2.2.4. Ancora, è denunciata l’illogicità della motivazione con la quale è stata affermata lainverosimiglianza della versione difensiva - ovvero che [OSCURATO:PERSONA] si fosse recato pressol’esercizio commerciale della p.o. per finalizzare l’acquisto di un televisore di grandi dimensionida parte del [OSCURATO:PERSONA] – in quanto il Tribunale non ha tenuto conto del riscontro proveniente daifilmati acquisiti, che danno conto dell’arrivo autonomo sul posto del [OSCURATO:PERSONA], a bordo delproprio veicolo dotato di un cassone aperto, idoneo al trasporto di una TV di grandi dimensioni.2.3. Analoghi vizi sono denunciati con il terzo motivo, relativamente alla valutazione deigravi indizi del delitto associativo di cui al capo 1), in ordine al quale l’ordinanza impugnata nonha fornito alcun riscontro alle censure della difesa.2.3.1. In particolare, posto che, nell’ordinanza genetica, la conferma dell’ultrattività dellacondotta associativa era stata tratta dal procedimento ‘[OSCURATO:PERSONA]’, che, però, è stato definitocon esito assolutorio per [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha immotivatamente ritenuto irrilevante dettasopravvenienza processuale, ancorando il proprio giudizio alla pregressa partecipazioneassociativa, per cui il ricorrente aveva subìto condanna per condotte molto risalenti.2.3.2. Quanto all’ulteriore elemento, costituito dal rinvenimento di traccia scritta della‘copiata’, attestante la dote di ‘camorrista’ acquista dal ricorrente, si denuncia il travisamentodella prova che – come indicato nella stessa mozione cautelare del P.M. - attesterebbe, inrealtà, la sola dote di ‘picciotto’. Sul punto, si censura il silenzio dell’ordinanza impugnata inmerito alla segnalata circostanza che la contestazione associativa nel presente procedimentoabbia quale dies a quo il 2013, con conseguente esclusione della rilevanza di una ‘copiata’rinvenuta nel 2016 e riferita a un non ben individuato periodo precedente.2.3.3. Ancora, non si è dato seguito alla segnalata circostanza che nessun collaboratore digiustizia abbia saputo riferire sulla figura del [OSCURATO:PERSONA] all’attualità e che il suo nome non èemerso da intercettazioni o in avvistamenti con presunti sodali, cosicchè, non è ritraibile, dalcontesto argomentativo della ordinanza impugnata, l’effettivo ruolo dinamico assunto dalGenovese nel contesto associativo di riferimento.2.4. Il quarto motivo è dedicato al profilo delle esigenze cautelari, e denuncia la assenza oapparenza della motivazione resa sul punto dal Tribunale di Catanzaro, con il ricorso a formulestereotipate per dare conto della sussistenza delle esigenze e del mancato superamento dellapresunzione legale, omettendo di prendere in considerazione e valutare il lungo periodo didetenzione patito dal [OSCURATO:PERSONA] e la risalenza dell’unico reato-fine contestato a oltre un annofa. Manca, quindi, lo scrutinio del profilo della attualità delle esigenze.3. Con memoria depositata in data 11/03/2026, il difensore del ricorrente ha insistito neimotivi di ricorso e ha concluso per l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Sono fondati in modo assorbente i motivi di censura riguardanti i gravi indizi dicolpevolezza, in relazione a entrambi i delitti contestati nella provvisoria imputazione.2. Come premesso, [OSCURATO:PERSONA] è sottoposto alla misura di massimo rigore perchéritenuto gravemente indiziato dei delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso e ditentata estorsione pluriaggravata ai sensi dell’art. 416-bis.1. cod. pen., reati in relazione aiquali vige la presunzione legale di cui all’art. 275 co. 3 cod. proc. pen. Egli è indicato comeintraneo alla locale di Crotone, impegnato in attività estorsive, segnatamente quella di cui alcapo 23), ai danni del titolare del centro commerciale Unieuro di Crotone, unitamente al sodaleDomenico [OSCURATO:PERSONA], e in diretti rapporti criminali con esponenti della cosca di Cirò.3. Con riguardo alla tentata estorsione in danno del titolare dell’esercizio commercialeUnieuro di Crotone, l’episodio si è sviluppato in due fasi: il 6 marzo 2024, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],erano entrati nel negozio e avevano insistito con il collaboratore del titolare per ottenere unappuntamento con quest’ultimo ‘per un lavoro’, allontanandosi dopo avere rappresentato chesarebbero ripassati in un altro momento; il 18 marzo 2024, il solo [OSCURATO:PERSONA] era tornato sul posto e,ottenuto un incontro con il titolare, dichiarando di essere amico di ‘Basile’ precisava che ‘giàsarebbero dovuti venire a Natale ma erano passati solo a Pasqua’ e, riferendosi a Basile, che‘avrebbe chiarito lui la cosa e si sarebbero fatti rivedere’; la p.o. riconosceva fotograficamenteDomenico [OSCURATO:PERSONA], mentre il suo collaboratore identificava nel [OSCURATO:PERSONA] l’accompagnatore delprimo accesso.3.1. Fondatamente, la difesa denuncia l’errore di prospettiva giuridica nel quale sono incorsii giudici di merito.3.1.1. E’ noto che, ai fini della sussistenza del delitto tentato, rilevano l'idoneità causaledegli atti compiuti al conseguimento dell'obiettivo delittuoso e la univocità della lorodestinazione, da apprezzarsi secondo una valutazione "ex ante" della concreta condottadell'agente, in rapporto alle sue modalità ed al contesto ambientale in cui è stata posta in essere,(Sez. 5, n. 44903 del 13/09/2017, Rv. 271062), venendo in rilievo la connotazione storica delfatto, le sue effettive implicazioni in riferimento sia alla posizione dell'autore della condotta chea quella del suo interlocutore, nonché il significato del linguaggio e del messaggio alla streguadelle abitudini locali (Sez. 5, n. 34242 del 01/07/2009,Rv. 24491; conf. Sez. 6, n. 197 del15/12/2011 (dep.20129), Rv.2514939).3.3. È vero anche che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel reato di estorsione,la aggravante di cui all’art. 628 comma terzo, n. 3, cod. pen, richiamata dall'art. 629, commasecondo, cod. pen., e quella dell’utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.(che possono concorrere -Sez. 6, n. 31325 del 18/06/2025, Rv. 288638) possono essereintegrate da un messaggio intimidatorio anche "silente", cioè privo di richiesta (cfr.Sez. 5, n. 38964 del 21/06/2013, Rv. 257760) che in motivazione fa riferimento a tre differentiforme di messaggio intimidatorio: quello esplicito e mirato, quello a forma larvata o implicita,quello con silente richiesta).Ma, nel caso di specie, [OSCURATO:PERSONA] è intervenuto solo in un momento in cui non venneveicolata alcuna minaccia alla persona offesa, egli essendosi limitato, in tale occasione, adaccompagnare il [OSCURATO:PERSONA] presso il centro commerciale, il quale si limitò a chiedere del titolare delnegozio e a comunicare che sarebbero ripassati in un altro momento. Come si è detto, il secondoaccesso ha visto come unico protagonista [OSCURATO:PERSONA], e fu in tale occasione che egli formulòla richiesta estorsiva.3.4. [OSCURATO:PERSONA], in sede di interrogatorio, ha fornito una propria alternativa versione dellasua presenza al centro commerciale il 6 marzo 2024, dicendo di essersi posto a disposizione delPace con il proprio furgone, per permettere il trasporto di un televisore di grandi dimensioni cheil [OSCURATO:PERSONA] era intenzionato ad acquistare. I filmati delle telecamere di videosorveglianza installatisul posto, confermano che [OSCURATO:PERSONA] vi giunse, da solo, a bordo di un veicolo dotato dicassone aperto.3.5. Se questo è il compendio indiziario, emerge con evidenza il salto logico con il quale ilTribunale ne ha tratto la consapevole adesione del [OSCURATO:PERSONA] al tentativo estorsivo condotto dalPace, che esplicitò la minaccia solo in occasione del secondo solitario accesso, quando ottennedi incontrare il titolare dell’esercizio commerciale preso di mira.3.6. Non si misura il Tribunale né con la circostanza che il ricorrente prese parte solo alprimo segmento della condotta, quando il titolare non era presente sul posto, e non venneformulata alcuna minaccia neppure, apparentemente, in modalità “silente” (non avendo i giudicidel merito nemmeno spiegato perché la prima fase della condotta, tenuto conto del suo concretosvolgimento, dovrebbe ritenersi aver veicolato un tale tipo di minaccia), né con quanto riferitodalla stessa persona offesa in sede di denuncia, ovvero che gli fossero sconosciuti i due soggettiche avevano chiesto di lui a un suo dipendente, e che egli, dunque, ne ignorasse l’asseritaappartenenza a contesti di criminalità organizzata attiva sul territorio.3.7. Il Tribunale, confrontandosi con tali circostanze, avrebbe dovuto spiegare da qualielementi abbia tratto il convincimento che la persona offesa potesse avere percepito da quelprimo accesso, di cui fu informato dal suo collaboratore, la natura intimidatoria della condottatenuta dal [OSCURATO:PERSONA].Affermazione che, invece, il Tribunale ha ricostruito, ex post, dalla successiva condotta delsolo [OSCURATO:PERSONA], traendone, immotivatamente, argomenti per affermare la sussistenza di gravi indizidi colpevolezza anche a carico del [OSCURATO:PERSONA], che rimase in silenzio la prima volta, e non fupresente al secondo accesso.3.8. Tale fallace modalità argomentativa inficia, sotto il profilo logico, la motivazione delprovvedimento impugnato anche nella parte in cui ha apoditticamente affermato lainverosimiglianza della tesi difensiva, sostenendo trattarsi di versione ‘priva di alcunaallegazione concreta’, pur a fronte delle immagini del sistema di videosorveglianza, cheriprendono [OSCURATO:PERSONA] mentre raggiunge autonomamente il centro commerciale a bordo del suofurgone, così rendendo la propria valutazione intrinsecamente viziata per omesso confronto conle specifiche deduzioni difensive.4. Analoghi vizi motivazionali sono ravvisabili nell’ordinanza impugnata con riguardo allaaffermata partecipazione associativa del [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla quale, venuta meno lacondanna in primo grado riportata nel procedimento ‘[OSCURATO:PERSONA]’, il Tribunale distrettuale havalorizzato – sotto il profilo indiziario, tre elementi: la precedente, definitiva, condannariportata nel procedimento ‘Perseus’, in relazione alla organicità al medesimo consessomafioso accertata fino al 2009; la vicenda estorsiva di cui si è appena detto, quale reato-finedella organizzazione criminosa; la dote di camorristica emersa dal rinvenimento, nel corso diuna perquisizione eseguita nel 2016, di una annotazione manoscritta.4.1. Quanto al primo elemento, è vero, come cita l’ordinanza impugnata, che i gravi indizidi colpevolezza per il reato associativo possono desumersi da precedente condanna peradesione al medesimo contesto associativo e per il ruolo svolto nell’organizzazione, davalutarsi unitamente ad altri elementi significativi della perdurante partecipazione nel periodosuccessivo a quello oggetto della condanna al medesimo contesto associativo(Sez. 1 n. 19703 del 14/11/2023 (dep. 2024) Rv. 286395).4.2. Nondimeno, nel caso di specie, l’elemento indiziario individuato dall’ordinanzaimpugnata ai fini della continuità partecipativa del [OSCURATO:PERSONA] con precedente condottaassociativa sconta un doppio limite: si riferisce a una condotta associativa risalente al febbraio2009 e non si confronta con la assoluzione per il medesimo reato, medio tempore,sopravvenuta nel processo ‘[OSCURATO:PERSONA]’, che crea uno iato temporale tanto più rilevanteconsiderato che [OSCURATO:PERSONA] è stato a lungo detenuto, riacquistando la libertà solo nel dicembre2023.4.3. D’altronde, anche la fattispecie estorsiva di cui al capo 23 - che pure l’ordinanzaimpugnata pone a base del quadro indiziario relativo al delitto associativo, quale elemento diconcretezza della permanente attuale affiliazione, in quanto delitto-scopo tipico del sodaliziodi appartenenza - risulta privo di apprezzabile efficacia dimostrativa nell’ottica in esame, inragione delle aporie logiche ravvisabili, di cui si è già detto.4.4. Non ha maggiore pregnanza indiziaria l’ulteriore elemento, valorizzato dallaordinanza impugnata, ovvero l’attribuzione al [OSCURATO:PERSONA] della dote di ‘camorrista’ in seno allaarticolazione di ‘ndrangheta operante in territorio crotonese, tratta dalla annotazionerinvenuta nel corso di una perquisizione avvenuta nel 2016 a carico di tale [OSCURATO:PERSONA], chesarebbe stato, peraltro, assolto dalla imputazione di associazione mafiosa: manca, infatti, unriferimento certo all’epoca in cui detta qualifica sarebbe stata conseguita dal [OSCURATO:PERSONA](certamente prima del 2016), a carico del quale, dal 2000 fino ai fatti del presenteprocedimento, non sono emersi elementi significativi di ruolo associativo, tenuto anche contoche egli neppure è stato mai evocato dai collaboratori di giustizia, e ha patito un lungoperiodo di detenzione, in conseguenza delle condanne riportate.4.5. Dunque, in sintesi, il ragionamento probatorio svolto dall’ordinanza impugnata siregge su elementi indiziari che si rivelano, a fronte delle censure difensive, labili e ambiguinel loro significato, richiedendosi, nel rinnovato giudizio di merito – ai fini del necessario livellodi gravità degli indizi nella sede cautelare, - uno specifico e accorto confronto con lecircostanze di segno avverso prospettate dal ricorrente, e poc’anzi evidenziate.4.6. In particolare, quanto al delitto associativo, onde inferirne la effettiva permanenzanel medesimo contesto associativo nel periodo temporale contestato, il giudice del rinviodovrà misurarsi con l’ampio intervallo temporale tra la prima condanna e la condottaassociativa qui in esame, e, con riguardo alla condotta estorsiva, dovranno essere illustratielementi indiziari concreti indicativi dell’effettivo e consapevole contributo fornito dalGenovese alla commissione del delitto.5. L’epilogo del presente scrutinio di legittimità è l’annullamento con rinvio dell’ordinanzaimpugnata relativamente al profilo indiziario dei delitti contestati. Restano assorbite leulteriori doglianze. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. Att. Cod. Proc.Pen.Così deciso in Roma, il 17 marzo 2026Il consigliere estensoreMaria [OSCURATO:PERSONA] PresidenteLuca Pistorelli