CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02823/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28020/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale in calce al ricorso, che ha indicato indirizzo p.e.c., avendo la contribuente eletto domicilio presso lo studio professionale dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Milano, [OSCURATO:PERSONA] n. 4/A, che ha indicato indirizzop.e.c.; –ricorrente – Contro Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’ Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, elettivamente domicilia; –controricorrente – avverso Oggetto: notifica ex art. 26 D.P.R. 602/1973 -esclusione della prova della notifica della raccomandata informativa – omessa valutazione di fatto decisivo la sentenza n. 150/2020 pronunciata in data 17/01/2020 d a lla Commissione tributaria r egionale della Lombardia, sezione 20, e depositata il 23/01/2020, ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] , La Corte osserva: [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano la contribuente impugnava gli estratti di ruolo riferiti alle cartelle n. 06820140019981328, n. 06820140103544858, n. 06820160097234467, n. 06820160137021786, eccependo in via preliminare la validità dell’estratto di ruolo come atto impugnabile, nel merito la mancata notifica delle cartelle, con conseguente nullità ed inesistenza delle stesse. [OSCURATO:PERSONA] tributaria p rovinciale, con sentenza n. 5210/12/2018, ritenendo tardiva la costituzione dell’Agenzia Entrate Riscossione, dichiarava fondato il ricorso introduttivo e annullava le cartelle di pagamento opposte, con condanna dell’Ufficio al pagamento delle spese di lite. 2. L’Agente della Riscossione impugnava la sentenza dinanzi alla Commissione t ributaria r egionale della Lombardia reiterando le eccezioni, le deduzioni e le richieste avanzate; la contribuente si costituiva chiedendo dichiararsi la nullità della costituzione in giudizio dell’appellante e la nullità dell’appello. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia ha accolto l’appello, compensando le spese di lite. 3. La contribuente propone ricorso per cassazione affidandoloa due motivi. L’Agenzia Entrate Riscossione si costituisce con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.In via preliminare va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione proposta nel controricorso. L’Agenzia Entrate Riscossione ha eccepito la carenza di interesse, ai sensi dell’art. 100 cd. proc. civ., alla proposizione del ricorso da parte della contribuente, per aver quest’ultima depositato, in data 4/4/2017 ed in data 30/4/2019, dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ex D.L. 119/2018, conv. in L. 136/2018 relativamente alle cartelle di pagamento oggetto del contenzioso. La contribuente non ha assunto alcuna posizione processuale rispetto a detta eccezione, non avendo presentato memorie. L’eccezione non può, però, essere accolta mancando in atti documentazione attestante l’esito positivo della procedura di definizione. 2. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3c.p.c. la contribuente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R 602/1973, dell’art. 60 del d.P.R. 600/1973 e dell’art. 140 c.p.c., per aver la Commissione t ributaria regionale ritenuto regolare la notifica della cartella di pagamento in assenza del destinatario -c.d. irreperibilità relativa-, nonostante la mancata allegazione della prova dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa. 2.1. Il motivo è infondato. 2.2.La contribuente ritiene errata la decisione della Commissione di secondo grado nella parte in cui ha ritenuto perfezionata la notifica relativa alla cartella n. 06820140019981328 emessa per l’anno di imposta 2010 di cui trascrive i dati, poiché la consegna a persona qualificatasi come genitore in data 4/7/2016 avrebbe invece richiesto la necessaria produzione in atti da parte dell’ente riscossore dell’obbligatorio avviso di ricevimento della raccomandata informativa. 2.3. Co n riferimento alla notifica eseguita ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. 602/1973, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 (cfr. Cass del 13/07/2017, n. 17445, che richiama Cass. n. 17598/2010; Cass. n. 911/2012; Cass.n. 14146/2014; Cass. n. 19771/2013; Cass. n. 16949/2014). Tale forma semplificata di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (Cass. sez. VI-V, 12.11.2018, n. 28872, Cass., sez. V, 28/5/2020, n. 10131, Cass. sez. V, 11/4/2024, n.9866, Cass. sez. V, 3/10/2025, n. 26653). Giova anche osservare che lo stesso art. 14 della legge n.890/1982 menzionata dalla ricorrente fa salvo il disposto dell’art. 26 del d.P.R. 602/1973, che prevede espressamente al primo comma che la notifica possa essere eseguita mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento e che, in tal caso, la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone indicate. Secondo il regolamento sul servizio postale ordinario non è prevista la comunicazione di avvenuta notifica e la specialità del procedimento di notifica ai sensi dell’art.26 esclude che sia necessario il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario. Il richiamo, anch’esso contenuto nel medesimo art. 14 della L. 890/1982, al disposto di cui all’art.60del d.P.R. 600/1973 non risulta dirimente, sia perché il citato art. 14 fa salvo, al tempo stesso , anche il disposto dell’art. 26 del d.P.R. 600/1973, sia perché la specialità della notificazione eseguita secondo quest’ultima previsione e, quindi, in via diretta e con le sole formalità previste in tal caso, si coglie nella previsione dell’ultimo comma del citato art. 26, che rinvia alle disposizioni dell’art. 60 del d.P.R. 600/193 soltanto per quanto non regolato dallo stesso art. 26. 2.4. In definitiva, può affermarsi che nel caso di notifica della cartella di pagamentoo di altro atto in via diretta non occorre l’invio di una seconda raccomandata (Cass. Sez. 6 - 5, 13/06/2016, n. 12083 , Cass. Sez. 6-5, 10/4/2019, n.10037)o, più precisamente, non occorre la prova della ricezione della stessa. L’art.26 del d.P.R. 603/1972, quindi, prevedendo che, oltre che «nelle forme previste dalla legge», gli ufficiali della riscossione e gli altrisoggetti abilitati possono eseguire la notifica «anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento», detta una disciplina speciale rispetto a quella dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, applicabile, invece, nei soli casi in cui la notificazione avvenga ai sensi dell'art. 140 c.p.c. o per mezzo di posta elettronica certificata, e solo per quanto nonregolato dal suddetto art. 26. Nel caso di specie la censura non ha fondamento, atteso che l’agente della riscossione ben poteva procedere alla notifica in via diretta a mezzo posta con le formalità ivi previste e cioè con l’invio di raccomandata con avviso di ricevimento e con perfezionamento della notifica alla data indicata nell’avviso di ricevimento. 3. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, la contribuente denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione agravi anomalie ed evidenti irregolarità riscontrabili nella documentazione prodotta in appello dall’Agenzia Entrate Riscossione, tali da rendere inidonea la notifica della prodromica cartella. La ricorrente si duole,in particolare, della discrasia tra le date , i n un caso tra la data del deposito presso la Casa comunale e la data della spedizione della raccomandata, negli altri casi tra la data di notifica indicata sull’estratto di ruolo e la data di notifica effettuata dal messo notificatore e l’avviso di deposito presso la casa comunale. 3.1. Il motivo è infondato. 3.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha rilevato in relazione agli avvisi di ricevimento delle raccomandate trasmesse per notificare le cartelle impugnate che risultano la data di consegna e le modalità di espletamento della procedura; ha poi osservato che sono stati depositati gli avvisi nella casa comunale,dai quali si evince che è stata correttamente eseguita la procedura di notifica ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. 6021973. In relazione a detta pronuncia partericorrente, in sostanza , reitera le proprie argomentazioni in ordine ad irregolarità del procedimento notificatorio delle cartelle. A fronte del puntuale esame delle notifiche delle cartelle e cioè dei quattro avvisi di ricevimento delle raccomandate trasmesse per notificare le cartelle impugnatee degli avvisi di deposito da parte della Commissione tributaria regionale, che ha anche osservato come le doglianze della partefossero generiche, la ricorrente deduce profili di irregolarità che non attengono nemmeno all’iter procedurale da seguire per il compimento della notifica della cartella laddove segnala delle incongruenze rispetto alla data sull’estratto di ruolo o sui registri rispetto alla notifica eseguita o agli avvisi. Nel dedurre dette irregolarità, la ricorrente non incentra la censura in ordine alla eventuale efficacia causale di dette irregolaritàrispetto alla conoscenza dell’atto da parte del destinatario e cioè rispetto alla finalità sostanziale perseguita dalla previsione delle formalità, non evidenziando il fatto storico, discusso tra le parti. Non si configura, in ogni caso, il vizio dell’omesso esame di un fatto decisivo, perché la questione delle notifiche è stata esaminata ed i profili della discrepanza delle date appaiono del tutto irrilevanti ai fini del decidere, non essendo chiarito per quali ragioni le irregolarità denunciate non hanno consentito la conoscenza legale dell’atto, a fronte della individuazione puntuale da parte dei giudici di merito delle date e delle modalità di consegna degli atti e della esecuzione degli avvisi previsti. Da ultimo, la ricorrente articola anche una generica censura in ordine alla produzione di fotocopie chenon può essere accolta , non essendo stata dedotta la difformità rispetto ai documenti in originale. La ricorrente, infatti, non ha chiarito se la contestazione abbia ad oggetto la non conformità all’originale dell’atto prodotto in copia o la vera e propria inesistenza del predetto originale. La Corte al riguardo ha affermato (anche da ultimo ordinanza della sezione tributaria dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] n.32293) che, per giurisprudenza consolidata, è preclusa la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia per il tramite di mere clausole di stile e generiche o onnicomprensive, dovendo, invece, essa essere operata – a pena di inefficaci a – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 27633; Cass. 20/06/2019 n. 16557; Cass. 25/05/2021 n. 14279). L’onere stabilito dall’art. 2719 c.c. di disconoscere espressamente la copia fotostatica di una scrittura implica pertanto necessariamente che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una inequivoca negazione della genuinità della copia, con indicazione puntuale dei motivi. 4. In definitiva, il ricorso va rigettato con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controparte. La Corte, P.Q.M Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite infavore dell’Agenzia Entrate Riscossione, spese che liquida in euro 2.300,00. oltre spese prenotate a deposito Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore