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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21173/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 648 cod. pen., è inammissibile poiché si risolve nella pedissequa reiterazione di quanto già dedotto in appello e puntualmente disatteso nella sentenza impugnata ( pagine da 4 a 8) ove si evidenzia che sulla vettura compendio di furto trovata nella officina di cui l'imputato era titolare erano in corso - al momento dell'intervento della polizia giudiziaria - operazioni di smontaggio, idonee ad ostacolare l'identificazione e provenienza delittuosa con conseguente prova del quid pluris che connota la fattispecie di riciclaggio differenziandola da quella di ricettazione; con tali argomentazioni il ricorrente non si confronta, sicchè la doglianza deve considerarsi non specifica ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta in primo luogo la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 8 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità che richiama, quali elementi negativi, la gravità del fatto commesso in concorso con altro soggetto in regime di arresti domiciliari ed autorizzato a lavorare presso l'officina gestita dall'imputato, l'entità del danno arrecato alla vettura ed il precedente specifico; manifestamente infondata è anche l'ulteriore doglianza relativa alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena come rideterminata dalla Corte che, indicando i dati fattuali ostativi alle attenuanti generiche, ha implicitamente formulato un giudizio di prognosi negativa ai sensi dell'art. 163 cod. pen., tipicamente di merito e che non scade nell'illogicità. ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 648 cod. pen., è inammissibile poiché si risolve nella pedissequa reiterazione di quanto già dedotto in appello e puntualmente disatteso nella sentenza impugnata ( pagine da 4 a 8) ove si evidenzia che sulla vettura compendio di furto trovata nella officina di cui l'imputato era titolare erano in corso - al momento dell'intervento della polizia giudiziaria - operazioni di smontaggio, idonee ad ostacolare l'identificazione e provenienza delittuosa con conseguente prova del quid pluris che connota la fattispecie di riciclaggio differenziandola da quella di ricettazione; con tali argomentazioni il ricorrente non si confronta, sicchè la doglianza deve considerarsi non specifica ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta in primo luogo la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 8 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità che richiama, quali elementi negativi, la gravità del fatto commesso in concorso con altro soggetto in regime di arresti domiciliari ed autorizzato a lavorare presso l'officina gestita dall'imputato, l'entità del danno arrecato alla vettura ed il precedente specifico; manifestamente infondata è anche l'ulteriore doglianza relativa alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena come rideterminata dalla Corte che, indicando i dati fattuali ostativi alle attenuanti generiche, ha implicitamente formulato un giudizio di prognosi negativa ai sensi dell'art. 163 cod. pen., tipicamente di merito e che non scade nell'illogicità. ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il
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