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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2018/2026

ECLI:EU:C:2026:86
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 12 febbraio 2026 ( * ) « Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Attraversamento delle frontiere esterne degli [OSCURATO:PERSONA] membri – Regolamento (UE) 2018/1806 – Normativa nazionale che obbliga un cittadino di più paesi terzi che ha beneficiato di un regime di esenzione dal visto a presentare un documento supplementare al fine di ottenere un permesso di soggiorno temporaneo – Accordo economico e commerciale globale tra il [OSCURATO:PERSONA], da una parte, e l’Unione europea, dall’altra – Effetto diretto » Nella causa C‑634/24 [Lenaimon] ( i ), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania), con decisione del 25 settembre 2024, pervenuta in cancelleria il 30 settembre 2024, nel procedimento M.P. contro [OSCURATO:PERSONA] departamentas prie [OSCURATO:PERSONA] vidaus reikalų ministerijos, LA CORTE (Terza Sezione), composta da C. Lycourgos (relatore), presidente di sezione, O. Spineanu‑Matei, S. Rodin, N. Piçarra, e N. Fenger, giudici, avvocato generale: J. Richard de la Tour cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per il governo lituano, da K. Dieninis e

V. Kazlauskaitė-Švenčionienė, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da F. Blanc, C. Hermes e J. Jokubauskaitė, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 30.6 dell’accordo economico e commerciale globale tra il [OSCURATO:PERSONA], da una parte, e l’Unione europea e i suoi [OSCURATO:PERSONA] membri, dall’altra, firmato a Bruxelles il 30 ottobre 2016 [(GU 2017, L 11, pag. 23), noto anche con l’acronimo [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] ); in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]»], e dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU 2018, L 303, pag. 39). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra M.P. e il [OSCURATO:PERSONA] departamentas prie [OSCURATO:PERSONA] vidaus reikalų ministerijos (dipartimento dell’immigrazione presso il Ministero dell’Interno della Repubblica di Lituania; in prosieguo: il «dipartimento dell’immigrazione») in merito alla legittimità della decisione, adottata da quest’ultimo, di negare a M.P. il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo nel territorio lituano (in prosieguo: la «decisione di cui trattasi nel procedimento principale»).

Contesto normativo Diritto internazionale 3 L’articolo 1.2 del [OSCURATO:PERSONA] così dispone: «Ai fini del presente accordo, salvo diversamente indicato, si intende per: cittadino:

a) per il [OSCURATO:PERSONA], una persona fisica che sia cittadino del [OSCURATO:PERSONA] a norma della legislazione canadese; (…)». 4 Il capo 10 di tale accordo è intitolato «Ingresso e soggiorno temporanei di persone fisiche per motivi professionali» e contiene gli articoli da 10.1 a 10.10 dello stesso. 5 L’articolo 10.1 di detto accordo prevede: «Ai fini del presente capo si intende per: (…) personale chiave, i visitatori per motivi professionali a fini di investimento, gli investitori e il personale trasferito all’interno di una società: (…)

b) investitori, le persone fisiche che realizzano o sviluppano un investimento o ne gestiscono il funzionamento con responsabilità esecutive o di supervisione, investimento al quale tali persone fisiche o l’impresa che le impiega ha assegnato o intende assegnare importanti risorse di capitale; (…) persone fisiche per motivi professionali, il personale chiave, i prestatori di servizi contrattuali, i professionisti indipendenti o i visitatori di breve durata per motivi professionali che siano cittadini di una parte». 6 L’articolo 10.2 del medesimo accordo stabilisce: «1.

Il presente capo riflette la relazione commerciale preferenziale esistente tra le parti e il mutuo obiettivo di agevolare gli scambi di servizi e gli investimenti autorizzando l’ingresso e il soggiorno temporanei di persone fisiche per motivi professionali e garantendo la trasparenza di tale processo.

2. Il presente capo si applica alle misure adottate o mantenute in vigore da una parte per quanto concerne l’ingresso e il soggiorno temporanei nel suo territorio di personale chiave, prestatori di servizi contrattuali, professionisti indipendenti e visitatori di breve durata per motivi professionali.

Le disposizioni del presente capo non si applicano alle misure concernenti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una delle parti né alle misure riguardanti la cittadinanza, la residenza o l’occupazione a titolo permanente.

3. Nessuna disposizione del presente capo osta a che le parti applichino misure per disciplinare l’ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche nei loro territori, ivi comprese le misure necessarie a tutelare l’integrità dei confini e a garantirne il regolare attraversamento da parte delle persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi per le parti derivanti dalle disposizioni del presente capo.

Il semplice fatto di esigere un visto per le persone fisiche di un determinato paese e non per quelle di altri paesi non è considerato tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti dal presente capo.

4. Nella misura in cui non siano assunti impegni nel presente capo, continuano ad applicarsi tutte le altre prescrizioni legislative delle parti per quanto concerne l’ingresso e il soggiorno, comprese quelle che disciplinano la durata del soggiorno. (…)». 7 Ai sensi dell’articolo 10.3, paragrafo 1, del [OSCURATO:PERSONA]: «Ciascuna parte consente l’ingresso temporaneo di persone fisiche per motivi professionali dell’altra parte che rispettino, quanto al resto, le misure di tale parte in materia di immigrazione applicabili all’ingresso temporaneo, in conformità delle disposizioni del presente capo». 8 L’articolo 10.6, paragrafo 1, di tale accordo prevede quanto segue: «Il presente accordo non impone alle parti obblighi relativi alle loro misure in materia di immigrazione, se non quelli specificamente indicati nel presente capo e nel capo 27 (Trasparenza)». 9 L’articolo 10.7 di detto accordo prevede: «1.

Ciascuna parte autorizza l’ingresso e il soggiorno temporanei del personale chiave dell’altra parte nel rispetto delle riserve e delle eccezioni elencate nell’allegato 10-B.

2. Le parti si astengono dall’adottare o dal mantenere in vigore limitazioni – sotto forma di restrizioni numeriche o dell’imposizione di una verifica della necessità economica – al totale del personale chiave dell’altra parte cui è concesso l’ingresso temporaneo. (…)

4. Ciascuna parte consente nel proprio territorio l’impiego temporaneo di investitori e di personale trasferito all’interno di una società dell’altra parte.

5. La durata massima ammissibile del soggiorno del personale chiave è stabilita come segue: (…)

c) investitori: un anno, con possibili proroghe a scelta della parte che concede l’ingresso e il soggiorno temporanei; (…)». 10 L’articolo 28.3, paragrafo 2, del medesimo accordo dispone: «Ai fini dei capi (…) 10 (Ingresso e soggiorno temporanei di persone fisiche per motivi professionali), (…) a condizione che tali misure non siano applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le parti in presenza di condizioni analoghe, ovvero una restrizione dissimulata agli scambi di servizi, nessuna disposizione del presente accordo va interpretata in modo da impedire ad una parte di adottare o applicare le misure necessarie:

a) a tutelare la sicurezza pubblica o la morale pubblica o a mantenere l’ordine pubblico (…)

b) a tutelare la vita o la salute dell’uomo, degli animali o delle piante (…)

c) a garantire l’osservanza di leggi e regolamenti che non siano incompatibili con le disposizioni del presente accordo, ivi compresi quelle relative: (…) iii) alla sicurezza». 11 L’articolo 28.6 del [OSCURATO:PERSONA] prevede: «Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di: (…)

b) impedire ad una parte di adottare i provvedimenti ritenuti necessari per la protezione dei suoi interessi essenziali di sicurezza: (…) ii) adottati in periodo di guerra o comunque di emergenza nelle relazioni internazionali; oppure (…)

c) impedire ad una parte di agire per adempiere i suoi obblighi internazionali per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali». 12 A termini dell’articolo 30.6 di tale accordo: «1.

Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come tale da conferire alle persone diritti o imporre loro obblighi diversi dai diritti o dagli obblighi istituiti tra le parti in forza del diritto internazionale pubblico, né può essere interpretata in modo da consentire che il presente accordo possa essere direttamente invocato negli ordinamenti giuridici interni delle parti.

2. Le parti non prevedono nei rispettivi ordinamenti giuridici interni un diritto di agire in giudizio contro l’altra parte per il semplice fatto che una misura adottata dall’altra parte sia incompatibile con il presente accordo».

Diritto dell ’ Unione Decisione (UE) 2017/38 13 I considerando 4 e 6 della decisione (UE) 2017/38 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa all’applicazione provvisoria dell’accordo economico e commerciale globale ([OSCURATO:PERSONA]) tra il [OSCURATO:PERSONA], da una parte, e l’Unione europea e i suoi [OSCURATO:PERSONA] membri, dall’altra (GU 2017, L 11, pag. 1080), così recitano: «(4) Parti dell’accordo rientranti nella competenza dell’Unione [europea] possono essere applicate a titolo provvisorio, in attesa che siano completate le procedure per la sua conclusione. (…) (6) In conformità all’articolo 30.6, paragrafo 1, dell’accordo esso non conferisce diritti né impone obblighi che possono essere direttamente invocati dinanzi agli organi giudiziari dell’Unione o degli [OSCURATO:PERSONA] membri». 14 L’articolo 1 di tale decisione dispone: «1. [Il [OSCURATO:PERSONA]] è applicato a titolo provvisorio dall’Unione, a norma dell’articolo 30.7, paragrafo 3, dell’accordo stesso, in attesa che siano espletate le procedure per la sua conclusione, e nel rispetto dei seguenti punti: (…)».

Codice frontiere Schengen 15 Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU 2016, L 77, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018 (GU 2018, L 236, pag. 1; in prosieguo: il «codice frontiere Schengen»): «Per soggiorni previsti nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri, la cui durata non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni, il che comporta di prendere in considerazione il periodo di 180 giorni che precede ogni giorno di soggiorno, le condizioni d’ingresso per i cittadini di paesi terzi sono le seguenti: (…)

b) essere in possesso di un visto valido, se richiesto a norma del regolamento [2018/1806], salvo che si sia in possesso di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorni di lunga durata in corso di validità; (…)».

Codice dei visti 16 L’articolo 1, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU 2009, L 243, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) 2019/1155 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 (GU 2019, L 188, pag. 25) (in prosieguo: il «codice dei visti»), prevede quanto segue: «1.

Il presente regolamento stabilisce le procedure e le condizioni per il rilascio dei visti per soggiorni previsti nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri non superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni. (…)

3. Il presente regolamento elenca anche i paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all’obbligo di un visto di transito aeroportuale in deroga al principio di libero transito stabilito dall’allegato 9 della convenzione [relativa all’aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 ( Recueil des traités des Nations unies , volume 15, n. 102) ed entrata in vigore il 4 aprile 1947] e definisce le procedure e le condizioni per il rilascio del visto ai fini del transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti degli [OSCURATO:PERSONA] membri». 17 L’articolo 2 del codice dei visti dispone: «Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: (…) 2) “visto”: autorizzazione rilasciata da uno Stato membro, necessaria ai fini:

a) di un soggiorno previsto nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni; o

b) del transito nelle zone internazionali degli aeroporti degli [OSCURATO:PERSONA] membri; (…)».

Regolamento 2018/1806 18 L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 2018/1806 così dispone: «I cittadini dei paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato I devono essere in possesso di visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne degli [OSCURATO:PERSONA] membri [(in prosieguo: “visto Schengen”)]». 19 L’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento prevede: «I cittadini dei paesi terzi che figurano nell’elenco dell’allegato II sono esentati dall’obbligo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, per soggiorni la cui durata globale non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni». 20 L’articolo 6 di detto regolamento dispone quanto segue: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere deroghe all’obbligo del visto di cui all’articolo 3 o all’esenzione da tale obbligo di cui all’articolo 4, per le seguenti categorie di persone:

a) i titolari di passaporti diplomatici, di passaporti di servizio/ufficiali o di passaporti speciali;

b) i membri degli equipaggi civili di aerei e navi nell’esercizio delle loro funzioni;

c) i membri degli equipaggi civili di navi che si recano a terra e che sono in possesso di un documento di identità per marittimi rilasciato ai sensi delle convenzioni [(n. 108) sui documenti d’identità dei marittimi, adottata il 13 maggio 1958 nella quarantunesima sessione della Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) ed entrata in vigore il 19 febbraio 1961,] oppure [(n. 185) sui documenti d’identità dei marittimi (riveduta), adottata il 19 giugno 2003 nella novantunesima sessione della Conferenza generale dell’OIL ed entrata in vigore il 9 febbraio 2005] o della convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale [firmata a Londra il 9 aprile 1965 ed entrata in vigore il 5 marzo 1967 ( Recueil des traités des Nations unies , volume 591, n. 265)];

d) gli equipaggi e i membri delle missioni di soccorso o salvataggio in caso di catastrofe o incidente;

e) gli equipaggi civili di navi che operano in acque interne internazionali;

f) i titolari di documenti di viaggio rilasciati da organizzazioni internazionali intergovernative di cui sia membro almeno uno Stato membro o da altre entità riconosciute dallo Stato membro interessato qual[i] soggetti di diritto internazionale ai funzionari di tali organizzazioni o entità. (…)

3. [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere deroghe all’esenzione dall’obbligo del visto di cui all’articolo 4, per le persone che esercitano un’attività remunerata durante il loro soggiorno». 21 L’allegato I del medesimo regolamento contiene l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne degli [OSCURATO:PERSONA] membri. [OSCURATO:PERSONA] russa figura tra tali paesi terzi. 22 L’allegato II del regolamento 2018/1806 contiene l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall’obbligo del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne degli [OSCURATO:PERSONA] membri per soggiorni la cui durata globale non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni. [OSCURATO:PERSONA] e lo Stato di Israele figurano tra tali paesi terzi.

Diritto lituano Legge sugli stranieri 23 L’articolo 40, paragrafo 1, punto 16, del [OSCURATO:PERSONA] įstatymas dėl užsieniečių teisinės padėties Nr.

IX-2206 (legge della Repubblica di Lituania n.

IX-2206, sullo status giuridico degli stranieri), del 29 aprile 2004 (Žin., 2004, n. 73-2539), nella versione applicabile alla controversia principale (in prosieguo: la «legge sugli stranieri»), dispone che un permesso di soggiorno temporaneo può essere rilasciato o rinnovato qualora l’interessato sia un cittadino australiano, giapponese, del [OSCURATO:PERSONA], degli [OSCURATO:PERSONA], canadese, neozelandese o sudcoreano e intenda lavorare o esercitare un’altra attività lecita in Lituania.

Legge recante misure restrittive 24 In forza dell’articolo 1 del [OSCURATO:PERSONA] ribojamųjų priemonių dėl karinės agresijos prieš Ukrainą nustatymo įstatymas Nr.

XIV-1888 (legge n.

XIV-1888 della Repubblica di Lituania, recante misure restrittive in considerazione dell’aggressione militare contro l’Ucraina), del 20 aprile 2023 (TAR, 2023, n. 2023-7804; in prosieguo: la «legge recante misure restrittive»), tale legge mira a tutelare gli interessi in materia di sicurezza nazionale e di politica estera della Repubblica di Lituania nonché a conseguire gli obiettivi definiti all’articolo 1, paragrafo 1, del [OSCURATO:PERSONA] tarptautinių sankcijų įstatymas Nr.

IX-2160 (legge della Repubblica di Lituania n.

IX-2160, relativa alle sanzioni internazionali), del 22 aprile 2004 (Žin., 2004, n. 68-2369), stabilendo le misure restrittive applicate in Lituania in considerazione dell’aggressione militare commessa da [OSCURATO:PERSONA] stranieri contro l’Ucraina. 25 Ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della legge recante misure restrittive, da un lato, il ricevimento delle domande di visto di cittadini della [OSCURATO:PERSONA] russa e della Repubblica di Bielorussia da parte dei servizi visti della Repubblica di Lituania all’estero è sospeso, ad eccezione dei casi in cui il Ministero degli Affari esteri della Repubblica di Lituania interviene come intermediario per la presentazione della domanda di cui trattasi e, dall’altro, è sospeso il ricevimento delle domande di visto nazionale di cittadini della [OSCURATO:PERSONA] russa e della Repubblica di Bielorussia tramite un prestatore di servizi esterno all’estero. 26 L’articolo 3, paragrafo 3, di tale legge stabilisce che il ricevimento delle domande di permesso di soggiorno temporaneo in Lituania di cittadini della [OSCURATO:PERSONA] russa tramite un prestatore di servizi esterno all’estero è sospeso, ad eccezione dei cittadini della [OSCURATO:PERSONA] russa relativamente ai quali un’autorità autorizzata dal governo lituano interviene in qualità di intermediario, nei casi definiti dal governo lituano.

Il ricevimento di tali domande è sospeso anche in Lituania, ad eccezione delle domande di cittadini della [OSCURATO:PERSONA] russa titolari di un visto Schengen o nazionale, in corso di validità e rilasciato all’estero o in Lituania dai servizi visti della Repubblica di Lituania, o di un permesso di soggiorno valido, rilasciato dalla Repubblica di Lituania o da un altro Stato membro dell’Unione. 27 L’articolo 4, paragrafo 1, della suddetta legge precisa che, ad eccezione della misura restrittiva di cui all’articolo 3, paragrafo 2, le misure restrittive previste all’articolo 3 della medesima legge si applicano per un periodo di un anno dall’entrata in vigore della stessa. 28 Ai sensi dell’articolo 5 della legge recante misure restrittive, detta legge è entrata in vigore il 3 maggio 2023 ed è rimasta in vigore fino al 2 maggio 2024.

Legge del 25 aprile 2024 29 L’articolo 2 del [OSCURATO:PERSONA] ribojamųjų priemonių dėl karinės agresijos prieš Ukrainą nustatymo įstatymo Nr.

XIV-1888 3, 4 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr.

XIV-2581 (legge n.

XIV-2581 che modifica gli articoli 3, 4 e 5 della legge n.

XIV-1888 della Repubblica di Lituania recante misure restrittive in considerazione dell’aggressione militare contro l’Ucraina), del 25 aprile 2024 (TAR, 2024, n. 2024-8222k; in prosieguo: la «legge del 25 aprile 2024»), ha modificato, in particolare, l’articolo 4, paragrafo 1, della legge recante misure restrittive, con la conseguenza che le misure restrittive previste da tale articolo 3, ad eccezione di quella di cui al paragrafo 8, erano applicabili dal 3 maggio 2024 al 2 maggio 2025. 30 L’articolo 3 della legge del 25 aprile 2024 ha modificato l’articolo 5 della legge recante misure restrittive, prevedendo che quest’ultima permanesse in vigore fino al 2 maggio 2025. 31 L’articolo 4, paragrafo 1, della legge del 25 aprile 2024 precisa che tale legge entra in vigore il 3 maggio 2024, ad eccezione del suo articolo 1, paragrafo 5, e del suo articolo 4, paragrafo

3. Procedimento principale e questioni pregiudiziali 32 M.P., cittadino canadese, russo e israeliano, è entrato in Lituania con un passaporto canadese.

Le autorità lituane competenti non hanno pertanto richiesto che egli disponesse di un visto per entrare nel territorio di tale Stato membro. 33 Il 13 ottobre 2023 M.P. ha presentato una domanda diretta ad ottenere con urgenza un permesso di soggiorno temporaneo in Lituania invocando l’articolo 40, paragrafo 1, punto 16, della legge sugli stranieri.

Egli ha sostenuto di essere cittadino canadese, di detenere quote in un’impresa che esercitava la sua attività in Lituania e di esservisi recato allo scopo di lavorare in tale paese.

Tra gli altri documenti, il ricorrente nel procedimento principale aveva allegato copie dei suoi passaporti canadese, russo e israeliano. 34 Il 19 ottobre 2023 la sezione di Klaipėda (Lituania) del dipartimento dell’immigrazione ha accettato di esaminare la sua domanda. 35 Il 20 ottobre 2023 il dipartimento dell’immigrazione ha chiesto a M.P. di precisare in base a quale cittadinanza egli chiedeva un permesso di soggiorno temporaneo in Lituania.

M.P. ha dichiarato, ancora una volta, di chiedere tale permesso in qualità di cittadino canadese. 36 Con la decisione di cui trattasi nel procedimento principale, notificata a M.P. il 30 novembre 2023, il dipartimento dell’immigrazione ha revocato la decisione della sezione di Klaipėda che accettava di esaminare la domanda di permesso di soggiorno di M.P., con la motivazione che quest’ultimo non era soltanto cittadino canadese, ma anche cittadino russo, e che non aveva allegato alla sua domanda nessuno dei documenti di cui all’articolo 3, paragrafo 3, della legge recante misure restrittive, ossia un visto Schengen o nazionale in corso di validità, rilasciato dal servizio visti della Repubblica di Lituania, o un permesso di soggiorno nel territorio di uno Stato membro in corso di validità. 37 M.P. ha adito il Regionų administracinio teismo Vilniaus rūmai (Tribunale amministrativo regionale, sezione di Vilnius, Lituania) proponendo un ricorso diretto, in particolare, all’annullamento della decisione di cui trattasi nel procedimento principale.

Dopo che il suo ricorso è stato respinto con sentenza del 2 aprile 2024, M.P. ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania), giudice del rinvio. 38 M.P. sostiene che, sebbene avessero ammesso il suo status di cittadino canadese, gli avessero applicato il regime di esenzione dal visto per il suo ingresso nel territorio lituano e avessero accettato di esaminare la sua domanda di permesso di soggiorno temporaneo in Lituania in tale qualità, le autorità lituane hanno successivamente deciso di prendere in considerazione la sua cittadinanza russa per applicargli le disposizioni della legge recante misure restrittive.

Orbene, nessun testo vieterebbe a una persona avente la cittadinanza di più paesi terzi di scegliere tra le sue cittadinanze quella di cui intende avvalersi per presentare una domanda di permesso di soggiorno alle autorità lituane. 39 Secondo M.P., in tal modo si prescinderebbe dalla sua cittadinanza canadese, mentre, in forza degli articoli 10.1 e da 10.6 a 10.9 del [OSCURATO:PERSONA], le parti di tale accordo devono consentire a taluni cittadini di tali parti, come gli imprenditori, gli investitori, i dirigenti d’azienda o i professionisti, di entrare e di soggiornare nel paese interessato, senza autorizzazione aggiuntiva, nonché di lavorare in imprese ivi stabilite o di esercitarvi un’attività economica.

M.P. ritiene che il [OSCURATO:PERSONA] riconosca ai cittadini canadesi il diritto di ottenere un permesso di soggiorno temporaneo in Lituania, e che tale regola sia attuata a livello nazionale dall’articolo 40, paragrafo 1, punto 16, della legge sugli stranieri.

In caso di conflitto tra il [OSCURATO:PERSONA] e l’articolo 3, paragrafo 3, della legge recante misure restrittive, tale accordo dovrebbe prevalere. 40 Il dipartimento dell’immigrazione sostiene, dal canto suo, che la legge recante misure restrittive non esclude dal suo ambito di applicazione i cittadini russi che hanno altresì la cittadinanza di un altro paese.

Non spetterebbe a tale dipartimento decidere quale sia la cittadinanza della persona che ha presentato una domanda di permesso di soggiorno temporaneo in Lituania, ma detto dipartimento dovrebbe limitarsi a esaminare i documenti allegati a tale domanda. 41 Il giudice del rinvio rileva, in primo luogo, che l’articolo 30.6 del [OSCURATO:PERSONA] stabilisce che nessuna disposizione di tale accordo può essere interpretata come tale da conferire alle persone diritti o imporre loro obblighi diversi dai diritti o dagli obblighi istituiti tra le parti in forza del diritto internazionale pubblico, né può essere interpretata in modo da consentire che detto accordo possa essere direttamente invocato negli ordinamenti giuridici interni delle parti, come la Corte avrebbe confermato nel parere 1/17 (Accordo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]), del 30 aprile 2019 (EU:C:2019:341). 42 Ciò premesso, poiché la causa che ha dato origine a tale parere si distinguerebbe dal procedimento principale, occorrerebbe stabilire se l’articolo 30.6 del [OSCURATO:PERSONA] debba essere interpretato nel senso che osta a che M.P. si avvalga delle disposizioni di tale accordo dinanzi al giudice del rinvio. 43 In secondo luogo, tale giudice rileva che, in forza dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’allegato I del regolamento 2018/1806, i cittadini russi che intendano fare ingresso nel territorio lituano devono essere in possesso di un visto, mentre, in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’allegato II di tale regolamento, i cittadini canadesi sono esentati da tale obbligo per soggiorni la cui durata non superi i 90 giorni su un periodo di 180 giorni. 44 Nel caso di specie, mentre le autorità lituane hanno applicato all’ingresso di M.P. nel loro territorio, nella sua qualità di cittadino canadese, un regime di esenzione dal visto, esse lo hanno successivamente assoggettato, al momento della sua domanda di permesso di soggiorno temporaneo in Lituania, all’obbligo di presentare o un visto Schengen o nazionale, o un permesso di soggiorno valido rilasciato dalla Repubblica di Lituania o da un altro Stato membro.

Peraltro, conformemente all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della legge recante misure restrittive, M.P. non potrebbe ottenere un visto nazionale in quanto cittadino russo. 45 Inoltre, secondo il giudice del rinvio, M.P. non rientra in nessuna delle situazioni che possono essere oggetto di eccezioni all’esenzione dal visto menzionate all’articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a f), del regolamento 2018/1806.

Inoltre, se è vero che l’articolo 6, paragrafo 3, di detto regolamento consente altresì agli [OSCURATO:PERSONA] membri di prevedere tali eccezioni per quanto riguarda le persone che esercitano un’attività retribuita durante il loro soggiorno, lo scopo per il quale M.P. è entrato nel territorio lituano è tuttavia irrilevante ai fini dell’applicazione della legge recante misure restrittive.

Pertanto, il giudice del rinvio ritiene che neppure l’articolo 6, paragrafo 3, sia applicabile nel caso di specie. 46 In tale contesto, il [OSCURATO:PERSONA] vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 30.6 [del [OSCURATO:PERSONA]] debba essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle del [procedimento principale], esso non consente a una persona in possesso della cittadinanza canadese, israeliana e russa di invocare le disposizioni di tale accordo nell’ambito di un ricorso dinanzi a un giudice nazionale avente ad oggetto un permesso di soggiorno temporaneo nella Repubblica di Lituania. 2) Se l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento [2018/1806], in combinato disposto con l’allegato II di tale regolamento, debba essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle del [procedimento principale], esso non osta a una normativa nazionale in vigore per un periodo di tempo limitato, in forza della quale un cittadino russo che voglia richiedere un permesso di soggiorno temporaneo nella Repubblica di Lituania è soggetto all’obbligo di presentare un visto o un permesso di soggiorno valido, indipendentemente dal fatto che tale persona sia entrata nella Repubblica di Lituania in regime di esenzione dal visto in qualità di cittadino di [un paese] figurante nell’elenco di cui all’allegato II [di detto regolamento], sollevando al contempo la questione della compatibilità di tali disposizioni del [medesimo regolamento] con il [OSCURATO:PERSONA]». 47 Con lettera dell’8 luglio 2025, la cancelleria della Corte ha rivolto al giudice del rinvio una domanda di chiarimenti.

In risposta a tale domanda, il giudice del rinvio ha indicato, in primo luogo, che, a suo avviso, M.P. poteva essere considerato un «investitore», ai sensi dell’articolo

10.1. del [OSCURATO:PERSONA], in secondo luogo, che l’articolo 3, paragrafo 3, della legge recante misure restrittive non aveva l’effetto di sospendere l’ammissione delle domande di permesso di soggiorno temporaneo presentate da cittadini russi se questi ultimi disponevano di un permesso di soggiorno nel territorio lituano o nel territorio di un altro Stato membro e, in terzo luogo, che, in forza del [OSCURATO:PERSONA] ribojamųjų priemonių dėl karinės agresijos prieš Ukrainą nustatymo įstatymo Nr.

XIV-1888 3, 4 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr.

XV-170 (legge n.

XV-170 recante modifica degli articoli 3, 4 e 5 della legge n.

XIV-1888 della Repubblica di Lituania recante misure restrittive in considerazione dell’aggressione militare contro l’Ucraina), del 17 aprile 2025 (TAR, 2025, n. 2025-7432), le misure previste da tale articolo 3, paragrafo 3, erano applicabili fino al 2 maggio 2026.

Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 48 Dalle considerazioni dedicate dal giudice del rinvio alla sua prima questione nella domanda di pronuncia pregiudiziale e dalla sua risposta alla domanda di chiarimenti rivoltagli dalla Corte risulta che tale giudice si chiede se le disposizioni del capo 10 del [OSCURATO:PERSONA] possano essere invocate dinanzi ad esso da un privato, avente la qualità di investitore canadese, ai sensi dell’articolo

10.1. di tale accordo. 49 Ne consegue che, con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 30.6 del [OSCURATO:PERSONA] debba essere interpretato nel senso che le disposizioni del capo 10 hanno effetto diretto. 50 In primo luogo, occorre sottolineare che, come rilevato dalla Commissione europea, detto capo 10 rientra nella competenza dell’Unione ed è applicato a titolo provvisorio dal 21 settembre 2017, conformemente all’articolo 1 della decisione 2017/38.

Pertanto, la questione se le disposizioni contenute nel medesimo capo 10 abbiano effetto diretto non deve essere decisa esclusivamente dai giudici nazionali sulla base del loro diritto nazionale (sentenze del 14 dicembre 2000, Dior e a., C‑300/98 e C‑392/98, EU:C:2000:688, punto 48, dell’11 settembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], C‑431/05, EU:C:2007:496, punti 34 e 47, nonché dell’8 marzo 2011, Lesoochranárske zoskupenie, C‑240/09, EU:C:2011:125, punti 32 e 33). 51 In secondo luogo, da una giurisprudenza costante risulta che solo nel caso in cui l’accordo internazionale di cui trattasi non abbia disciplinato la questione del suo effetto diretto spetta alla Corte risolvere tale questione, fondandosi in particolare sullo spirito, sulla struttura o sulla lettera di tale accordo (sentenza del 13 gennaio 2015, Consiglio e a./[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da C‑401/12 P a C‑403/12 P, EU:C:2015:4, punto 53 e giurisprudenza citata). 52 Orbene, come rilevato dal governo lituano e dalla Commissione, l’articolo 30.6 del [OSCURATO:PERSONA] esclude, senza ambiguità, che le disposizioni di tale accordo possano essere invocate direttamente da un singolo dinanzi a un giudice nazionale.

Ne consegue che le disposizioni del capo 10 di detto accordo devono essere considerate prive di effetto diretto [v., in tal senso, parere 1/17 (Accordo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]), del 30 aprile 2019, EU:C:2019:341, punti 181 e 198]. 53 In terzo luogo, occorre tuttavia aggiungere, al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, che, qualora la controversia principale rientri nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, il diritto nazionale applicabile dev’essere interpretato, quanto più possibile, conformemente a un accordo internazionale facente parte del diritto dell’Unione, anche qualora tale accordo sia privo di effetto diretto [v., in tal senso, sentenze del 4 luglio 2006, Adeneler e a., C‑212/04, EU:C:2006:443, punto 113; dell’8 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Omologazione dei veicoli a motore), C‑873/19, EU:C:2022:857, punto 66, e dell’11 gennaio 2024, Societatea Civilă Profesională de Avocaţi AB & CD, C‑252/22, EU:C:2024:13, punti 76 e 82 e giurisprudenza citata]. 54 Un siffatto obbligo di interpretazione conforme presenta tuttavia taluni limiti.

Infatti, l’obbligo per il giudice nazionale di fare riferimento al contenuto di un accordo internazionale nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme pertinenti del diritto interno trova un limite nei principi generali del diritto e non può servire da fondamento per un’interpretazione contra legem di tale diritto interno [v., per analogia, sentenze del 20 febbraio 2024, X (Assenza di motivi di recesso), C‑715/20, EU:C:2024:139, punto 70, e del 27 febbraio 2024, EUIPO/The KaiKai [OSCURATO:PERSONA], C‑382/21 P, EU:C:2024:172, punto 74]. 55 Ne consegue che, nonostante l’assenza di effetto diretto delle disposizioni contenute nel capo 10 del [OSCURATO:PERSONA], qualora una disposizione del diritto lituano, rilevante per l’esito della controversia principale, risultasse incompatibile con tali disposizioni, spetterebbe al giudice del rinvio esaminare se sia possibile, nel rispetto dei limiti ricordati al punto precedente della presente sentenza, interpretare il proprio diritto nazionale in modo conforme a dette disposizioni, prendendo in considerazione il diritto nazionale nel suo insieme e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo (sentenza del 15 ottobre 2024, KUBERA, C‑144/23, EU:C:2024:881, punto 51). 56 Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 30.6 del [OSCURATO:PERSONA] dev’essere interpretato nel senso che le disposizioni del capo 10 di tale accordo non hanno effetto diretto, il che non esclude tuttavia che esse possano servire come base per un’interpretazione conforme della normativa nazionale di cui trattasi.

Sulla seconda questione 57 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento 2018/1806, in combinato disposto con l’allegato II di tale regolamento, debba essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale l’ottenimento, da parte di un cittadino russo, di un permesso di soggiorno temporaneo nel suo territorio è subordinato alla presentazione, da parte di tale cittadino, di un visto rilasciato dalle autorità di tale Stato membro o di un permesso di soggiorno rilasciato da uno qualsiasi degli [OSCURATO:PERSONA] membri, qualora detto cittadino abbia fatto ingresso nel territorio del primo di tali [OSCURATO:PERSONA] membri senza aver dovuto presentare un visto, per il fatto che egli è anche cittadino di uno dei paesi di cui all’allegato II di detto regolamento.

Il giudice del rinvio si interroga altresì sulla compatibilità di tali disposizioni del regolamento 2018/1806 con il [OSCURATO:PERSONA]. 58 In primo luogo, dall’articolo 6, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen risulta, sotto un primo profilo, che il permesso di soggiorno conferito da tale codice ai cittadini di paesi terzi li autorizza unicamente a soggiornare nel territorio dello spazio Schengen per una durata massima di 90 giorni su un periodo di 180 giorni [sentenza del 5 febbraio 2020, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Imbarco di marittimi nel porto di Rotterdam), C‑341/18, EU:C:2020:76, punto 58]. 59 Sotto un secondo profilo, detto articolo 6 prevede, inoltre, l’obbligo, per alcuni di tali cittadini di paesi terzi, di essere in possesso di un visto in corso di validità per poter beneficiare di tale diritto di soggiorno di breve durata. 60 Come risulta dal suo articolo 1, il codice dei visti è diretto a stabilire le procedure e le condizioni per il rilascio dei visti di transito o per soggiorni previsti nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri non superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

L’articolo 2, punto 2), lettere a) e b), del menzionato codice definisce la nozione di «visto», ai fini del codice stesso, come l’«autorizzazione rilasciata da uno Stato membro» necessaria, rispettivamente, ai fini «di un soggiorno previsto nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni» e «del transito nelle zone internazionali degli aeroporti degli [OSCURATO:PERSONA] membri» (v., in tal senso, sentenza del 7 marzo 2017, X e X, C‑638/16 PPU, EU:C:2017:173, punto 41). 61 È in questa stessa prospettiva che il regolamento 2018/1806 stabilisce l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono soggetti a un tale obbligo di visto o sono esentati dalla sua osservanza. 62 Infatti, l’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento prevede che i cittadini dei paesi terzi che figurano nell’elenco dell’allegato II di detto regolamento non sono tenuti a ottenere un visto per attraversare le frontiere esterne dell’Unione per un soggiorno la cui durata non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni. 63 Ne consegue che tale disposizione esenta i cittadini di taluni paesi terzi, tra cui il [OSCURATO:PERSONA], ma non la [OSCURATO:PERSONA] russa, dalla necessità di ottenere un visto ai fini di un soggiorno di breve durata nel territorio dello spazio Schengen. 64 Orbene, alla luce degli elementi forniti dal giudice del rinvio, tale soggiorno di breve durata non è in discussione nel procedimento principale.

Infatti, da un lato, dalla decisione di rinvio risulta che M.P. chiede un diritto di soggiorno temporaneo al fine di lavorare in Lituania per una durata manifestamente più lunga di quella del soggiorno concesso in forza del codice frontiere Schengen.

Dall’altro lato, da tale decisione non risulta affatto che la controversia principale riguardi la regolarità dell’ingresso di M.P. nel territorio lituano o una decisione delle autorità lituane che abbia posto fine anticipatamente al diritto di soggiorno di breve durata di quest’ultimo in tale territorio, quale garantito dal codice frontiere Schengen. 65 Poiché il regolamento 2018/1806 non riguarda la concessione di un diritto di soggiorno temporaneo, come quello di cui trattasi nel procedimento principale (v., per analogia, sentenza del 16 gennaio 2018, E, C‑240/17, EU:C:2018:8, punto 41), tale regolamento non può ostare a una normativa come quella descritta nella seconda questione pregiudiziale. 66 Ne consegue, in secondo luogo, che non è necessario esaminare, per il resto, la conformità dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento 2018/1806 e del suo allegato II con il [OSCURATO:PERSONA]. 67 Da tutte le considerazioni che precedono risulta che occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento 2018/1806, in combinato disposto con l’allegato II di tale regolamento, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale l’ottenimento, da parte di un cittadino russo, di un permesso di soggiorno temporaneo nel suo territorio è subordinato alla presentazione, da parte di tale cittadino, di un visto rilasciato dalle autorità di tale Stato membro o di un permesso di soggiorno rilasciato da uno qualsiasi degli [OSCURATO:PERSONA] membri, qualora detto cittadino abbia fatto ingresso nel territorio del primo di tali [OSCURATO:PERSONA] membri senza aver dovuto presentare un visto, per il motivo che egli è anche cittadino di uno dei paesi di cui all’allegato II di detto regolamento.

Sulle spese 68 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara: 1) L’articolo 30.6 dell’accordo economico e commerciale globale tra il [OSCURATO:PERSONA], da una parte, e l’Unione europea e i suoi [OSCURATO:PERSONA] membri, dall’altra, firmato a Bruxelles il 30 ottobre 2016, dev’essere interpretato nel senso che: le disposizioni del capo 10 di tale accordo non hanno effetto diretto, il che non esclude tuttavia che esse possano servire come base per un’interpretazione conforme della normativa nazionale di cui trattasi. 2) L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, in combinato disposto con l’allegato II di tale regolamento, dev’essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale l’ottenimento, da parte di un cittadino russo, di un permesso di soggiorno temporaneo nel suo territorio è subordinato alla presentazione, da parte di tale cittadino, di un visto rilasciato dalle autorità di tale Stato membro o di un permesso di soggiorno rilasciato da uno qualsiasi degli [OSCURATO:PERSONA] membri, qualora detto cittadino abbia fatto ingresso nel territorio del primo di tali [OSCURATO:PERSONA] membri senza aver dovuto presentare un visto, per il motivo che egli è anche cittadino di uno dei paesi di cui all’allegato II di detto regolamento.

Firme * Lingua processuale: il lituano. i Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 12 febbraio 2026 ( * ) « Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Attraversamento delle frontiere esterne degli [OSCURATO:PERSONA] membri – Regolamento (UE) 2018/1806 – Normativa nazionale che obbliga un cittadino di più paesi terzi che ha beneficiato di un regime di esenzione dal visto a presentare un documento supplementare al fine di ottenere un permesso di soggiorno temporaneo – Accordo economico e commerciale globale tra il [OSCURATO:PERSONA], da una parte, e l’Unione europea, dall’altra – Effetto diretto » Nella causa C‑634/24 [Lenaimon] ( i ), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania), con decisione del 25 settembre 2024, pervenuta in cancelleria il 30 settembre 2024, nel procedimento M.P. contro [OSCURATO:PERSONA] departamentas prie [OSCURATO:PERSONA] vidaus reikalų ministerijos, LA CORTE (Terza Sezione), composta da C. Lycourgos (relatore), presidente di sezione, O. Spineanu‑Matei, S. Rodin, N. Piçarra, e N. Fenger, giudici, avvocato generale: J. Richard de la Tour cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: –        per il governo lituano, da K. Dieninis e V. Kazlauskaitė-Švenčionienė, in qualità di agenti; –        per la Commissione europea, da F. Blanc, C. Hermes e J. Jokubauskaitė, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 30.6 dell’accordo economico e commerciale globale tra il [OSCURATO:PERSONA], da una parte, e l’Unione europea e i suoi [OSCURATO:PERSONA] membri, dall’altra, firmato a Bruxelles il 30 ottobre 2016 [(GU 2017, L 11, pag. 23), noto anche con l’acronimo [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] ); in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]»], e dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU 2018, L 303, pag. 39). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra M.P. e il [OSCURATO:PERSONA] departamentas prie [OSCURATO:PERSONA] vidaus reikalų ministerijos (dipartimento dell’immigrazione presso il Ministero dell’Interno della Repubblica di Lituania; in prosieguo: il «dipartimento dell’immigrazione») in merito alla legittimità della decisione, adottata da quest’ultimo, di negare a M.P. il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo nel territorio lituano (in prosieguo: la «decisione di cui trattasi nel procedimento principale»). Contesto normativo Diritto internazionale 3 L’articolo 1.2 del [OSCURATO:PERSONA] così dispone: «Ai fini del presente accordo, salvo diversamente indicato, si intende per: cittadino: a)      per il [OSCURATO:PERSONA], una persona fisica che sia cittadino del [OSCURATO:PERSONA] a norma della legislazione canadese; (…)». 4 Il capo 10 di tale accordo è intitolato «Ingresso e soggiorno temporanei di persone fisiche per motivi professionali» e contiene gli articoli da 10.1 a 10.10 dello stesso. 5 L’articolo 10.1 di detto accordo prevede: «Ai fini del presente capo si intende per: (…) personale chiave, i visitatori per motivi professionali a fini di investimento, gli investitori e il personale trasferito all’interno di una società: (…) b)      investitori, le persone fisiche che realizzano o sviluppano un investimento o ne gestiscono il funzionamento con responsabilità esecutive o di supervisione, investimento al quale tali persone fisiche o l’impresa che le impiega ha assegnato o intende assegnare importanti risorse di capitale; (…) persone fisiche per motivi professionali, il personale chiave, i prestatori di servizi contrattuali, i professionisti indipendenti o i visitatori di breve durata per motivi professionali che siano cittadini di una parte». 6 L’articolo 10.2 del medesimo accordo stabilisce: «1.      Il presente capo riflette la relazione commerciale preferenziale esistente tra le parti e il mutuo obiettivo di agevolare gli scambi di servizi e gli investimenti autorizzando l’ingresso e il soggiorno temporanei di persone fisiche per motivi professionali e garantendo la trasparenza di tale processo. 2.      Il presente capo si applica alle misure adottate o mantenute in vigore da una parte per quanto concerne l’ingresso e il soggiorno temporanei nel suo territorio di personale chiave, prestatori di servizi contrattuali, professionisti indipendenti e visitatori di breve durata per motivi professionali. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle misure concernenti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una delle parti né alle misure riguardanti la cittadinanza, la residenza o l’occupazione a titolo permanente. 3.      Nessuna disposizione del presente capo osta a che le parti applichino misure per disciplinare l’ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche nei loro territori, ivi comprese le misure necessarie a tutelare l’integrità dei confini e a garantirne il regolare attraversamento da parte delle persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi per le parti derivanti dalle disposizioni del presente capo. Il semplice fatto di esigere un visto per le persone fisiche di un determinato paese e non per quelle di altri paesi non è considerato tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti dal presente capo. 4.      Nella misura in cui non siano assunti impegni nel presente capo, continuano ad applicarsi tutte le altre prescrizioni legislative delle parti per quanto concerne l’ingresso e il soggiorno, comprese quelle che disciplinano la durata del soggiorno. (…)». 7 Ai sensi dell’articolo 10.3, paragrafo 1, del [OSCURATO:PERSONA]: «Ciascuna parte consente l’ingresso temporaneo di persone fisiche per motivi professionali dell’altra parte che rispettino, quanto al resto, le misure di tale parte in materia di immigrazione applicabili all’ingresso temporaneo, in conformità delle disposizioni del presente capo». 8 L’articolo 10.6, paragrafo 1, di tale accordo prevede quanto segue: «Il presente accordo non impone alle parti obblighi relativi alle loro misure in materia di immigrazione, se non quelli specificamente indicati nel presente capo e nel capo 27 (Trasparenza)». 9 L’articolo 10.7 di detto accordo prevede: «1.      Ciascuna parte autorizza l’ingresso e il soggiorno temporanei del personale chiave dell’altra parte nel rispetto delle riserve e delle eccezioni elencate nell’allegato 10-B. 2.      Le parti si astengono dall’adottare o dal mantenere in vigore limitazioni – sotto forma di restrizioni numeriche o dell’imposizione di una verifica della necessità economica – al totale del personale chiave dell’altra parte cui è concesso l’ingresso temporaneo. (…) 4.      Ciascuna parte consente nel proprio territorio l’impiego temporaneo di investitori e di personale trasferito all’interno di una società dell’altra parte. 5.      La durata massima ammissibile del soggiorno del personale chiave è stabilita come segue: (…) c)      investitori: un anno, con possibili proroghe a scelta della parte che concede l’ingresso e il soggiorno temporanei; (…)». 10 L’articolo 28.3, paragrafo 2, del medesimo accordo dispone: «Ai fini dei capi (…) 10 (Ingresso e soggiorno temporanei di persone fisiche per motivi professionali), (…) a condizione che tali misure non siano applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le parti in presenza di condizioni analoghe, ovvero una restrizione dissimulata agli scambi di servizi, nessuna disposizione del presente accordo va interpretata in modo da impedire ad una parte di adottare o applicare le misure necessarie: a)      a tutelare la sicurezza pubblica o la morale pubblica o a mantenere l’ordine pubblico (…) b)      a tutelare la vita o la salute dell’uomo, degli animali o delle piante (…) c)      a garantire l’osservanza di leggi e regolamenti che non siano incompatibili con le disposizioni del presente accordo, ivi compresi quelle relative: (…) iii)      alla sicurezza». 11 L’articolo 28.6 del [OSCURATO:PERSONA] prevede: «Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di: (…) b)      impedire ad una parte di adottare i provvedimenti ritenuti necessari per la protezione dei suoi interessi essenziali di sicurezza: (…) ii)      adottati in periodo di guerra o comunque di emergenza nelle relazioni internazionali; oppure (…) c)      impedire ad una parte di agire per adempiere i suoi obblighi internazionali per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali». 12 A termini dell’articolo 30.6 di tale accordo: «1.      Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come tale da conferire alle persone diritti o imporre loro obblighi diversi dai diritti o dagli obblighi istituiti tra le parti in forza del diritto internazionale pubblico, né può essere interpretata in modo da consentire che il presente accordo possa essere direttamente invocato negli ordinamenti giuridici interni delle parti. 2.      Le parti non prevedono nei rispettivi ordinamenti giuridici interni un diritto di agire in giudizio contro l’altra parte per il semplice fatto che una misura adottata dall’altra parte sia incompatibile con il presente accordo». Diritto dell ’ Unione Decisione (UE) 2017/38 13 I considerando 4 e 6 della decisione (UE) 2017/38 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa all’applicazione provvisoria dell’accordo economico e commerciale globale ([OSCURATO:PERSONA]) tra il [OSCURATO:PERSONA], da una parte, e l’Unione europea e i suoi [OSCURATO:PERSONA] membri, dall’altra (GU 2017, L 11, pag. 1080), così recitano: «(4)      Parti dell’accordo rientranti nella competenza dell’Unione [europea] possono essere applicate a titolo provvisorio, in attesa che siano completate le procedure per la sua conclusione. (…) (6)      In conformità all’articolo 30.6, paragrafo 1, dell’accordo esso non conferisce diritti né impone obblighi che possono essere direttamente invocati dinanzi agli organi giudiziari dell’Unione o degli [OSCURATO:PERSONA] membri». 14 L’articolo 1 di tale decisione dispone: «1. [Il [OSCURATO:PERSONA]] è applicato a titolo provvisorio dall’Unione, a norma dell’articolo 30.7, paragrafo 3, dell’accordo stesso, in attesa che siano espletate le procedure per la sua conclusione, e nel rispetto dei seguenti punti: (…)». Codice frontiere Schengen 15 Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU 2016, L 77, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018 (GU 2018, L 236, pag. 1; in prosieguo: il «codice frontiere Schengen»): «Per soggiorni previsti nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri, la cui durata non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni, il che comporta di prendere in considerazione il periodo di 180 giorni che precede ogni giorno di soggiorno, le condizioni d’ingresso per i cittadini di paesi terzi sono le seguenti: (…) b)      essere in possesso di un visto valido, se richiesto a norma del regolamento [2018/1806], salvo che si sia in possesso di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorni di lunga durata in corso di validità; (…)». Codice dei visti 16 L’articolo 1, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU 2009, L 243, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) 2019/1155 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 (GU 2019, L 188, pag. 25) (in prosieguo: il «codice dei visti»), prevede quanto segue: «1.      Il presente regolamento stabilisce le procedure e le condizioni per il rilascio dei visti per soggiorni previsti nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri non superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni. (…) 3.      Il presente regolamento elenca anche i paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all’obbligo di un visto di transito aeroportuale in deroga al principio di libero transito stabilito dall’allegato 9 della convenzione [relativa all’aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 ( Recueil des traités des Nations unies , volume 15, n. 102) ed entrata in vigore il 4 aprile 1947] e definisce le procedure e le condizioni per il rilascio del visto ai fini del transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti degli [OSCURATO:PERSONA] membri». 17 L’articolo 2 del codice dei visti dispone: «Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: (…) 2)      “visto”: autorizzazione rilasciata da uno Stato membro, necessaria ai fini: a)      di un soggiorno previsto nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni; o b)      del transito nelle zone internazionali degli aeroporti degli [OSCURATO:PERSONA] membri; (…)». Regolamento 2018/1806 18 L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 2018/1806 così dispone: «I cittadini dei paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato I devono essere in possesso di visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne degli [OSCURATO:PERSONA] membri [(in prosieguo: “visto Schengen”)]». 19 L’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento prevede: «I cittadini dei paesi terzi che figurano nell’elenco dell’allegato II sono esentati dall’obbligo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, per soggiorni la cui durata globale non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni». 20 L’articolo 6 di detto regolamento dispone quanto segue: «1.      [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere deroghe all’obbligo del visto di cui all’articolo 3 o all’esenzione da tale obbligo di cui all’articolo 4, per le seguenti categorie di persone: a)      i titolari di passaporti diplomatici, di passaporti di servizio/ufficiali o di passaporti speciali; b)      i membri degli equipaggi civili di aerei e navi nell’esercizio delle loro funzioni; c)      i membri degli equipaggi civili di navi che si recano a terra e che sono in possesso di un documento di identità per marittimi rilasciato ai sensi delle convenzioni [(n. 108) sui documenti d’identità dei marittimi, adottata il 13 maggio 1958 nella quarantunesima sessione della Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) ed entrata in vigore il 19 febbraio 1961,] oppure [(n. 185) sui documenti d’identità dei marittimi (riveduta), adottata il 19 giugno 2003 nella novantunesima sessione della Conferenza generale dell’OIL ed entrata in vigore il 9 febbraio 2005] o della convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale [firmata a Londra il 9 aprile 1965 ed entrata in vigore il 5 marzo 1967 ( Recueil des traités des Nations unies , volume 591, n. 265)]; d)      gli equipaggi e i membri delle missioni di soccorso o salvataggio in caso di catastrofe o incidente; e)      gli equipaggi civili di navi che operano in acque interne internazionali; f)      i titolari di documenti di viaggio rilasciati da organizzazioni internazionali intergovernative di cui sia membro almeno uno Stato membro o da altre entità riconosciute dallo Stato membro interessato qual[i] soggetti di diritto internazionale ai funzionari di tali organizzazioni o entità. (…) 3.      [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere deroghe all’esenzione dall’obbligo del visto di cui all’articolo 4, per le persone che esercitano un’attività remunerata durante il loro soggiorno». 21 L’allegato I del medesimo regolamento contiene l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne degli [OSCURATO:PERSONA] membri. [OSCURATO:PERSONA] russa figura tra tali paesi terzi. 22 L’allegato II del regolamento 2018/1806 contiene l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall’obbligo del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne degli [OSCURATO:PERSONA] membri per soggiorni la cui durata globale non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni. [OSCURATO:PERSONA] e lo Stato di Israele figurano tra tali paesi terzi. Diritto lituano Legge sugli stranieri 23 L’articolo 40, paragrafo 1, punto 16, del [OSCURATO:PERSONA] įstatymas dėl užsieniečių teisinės padėties Nr. IX-2206 (legge della Repubblica di Lituania n. IX-2206, sullo status giuridico degli stranieri), del 29 aprile 2004 (Žin., 2004, n. 73-2539), nella versione applicabile alla controversia principale (in prosieguo: la «legge sugli stranieri»), dispone che un permesso di soggiorno temporaneo può essere rilasciato o rinnovato qualora l’interessato sia un cittadino australiano, giapponese, del [OSCURATO:PERSONA], degli [OSCURATO:PERSONA], canadese, neozelandese o sudcoreano e intenda lavorare o esercitare un’altra attività lecita in Lituania. Legge recante misure restrittive 24 In forza dell’articolo 1 del [OSCURATO:PERSONA] ribojamųjų priemonių dėl karinės agresijos prieš Ukrainą nustatymo įstatymas Nr. XIV-1888 (legge n. XIV-1888 della Repubblica di Lituania, recante misure restrittive in considerazione dell’aggressione militare contro l’Ucraina), del 20 aprile 2023 (TAR, 2023, n. 2023-7804; in prosieguo: la «legge recante misure restrittive»), tale legge mira a tutelare gli interessi in materia di sicurezza nazionale e di politica estera della Repubblica di Lituania nonché a conseguire gli obiettivi definiti all’articolo 1, paragrafo 1, del [OSCURATO:PERSONA] tarptautinių sankcijų įstatymas Nr. IX-2160 (legge della Repubblica di Lituania n. IX-2160, relativa alle sanzioni internazionali), del 22 aprile 2004 (Žin., 2004, n. 68-2369), stabilendo le misure restrittive applicate in Lituania in considerazione dell’aggressione militare commessa da [OSCURATO:PERSONA] stranieri contro l’Ucraina. 25 Ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della legge recante misure restrittive, da un lato, il ricevimento delle domande di visto di cittadini della [OSCURATO:PERSONA] russa e della Repubblica di Bielorussia da parte dei servizi visti della Repubblica di Lituania all’estero è sospeso, ad eccezione dei casi in cui il Ministero degli Affari esteri della Repubblica di Lituania interviene come intermediario per la presentazione della domanda di cui trattasi e, dall’altro, è sospeso il ricevimento delle domande di visto nazionale di cittadini della [OSCURATO:PERSONA] russa e della Repubblica di Bielorussia tramite un prestatore di servizi esterno all’estero. 26 L’articolo 3, paragrafo 3, di tale legge stabilisce che il ricevimento delle domande di permesso di soggiorno temporaneo in Lituania di cittadini della [OSCURATO:PERSONA] russa tramite un prestatore di servizi esterno all’estero è sospeso, ad eccezione dei cittadini della [OSCURATO:PERSONA] russa relativamente ai quali un’autorità autorizzata dal governo lituano interviene in qualità di intermediario, nei casi definiti dal governo lituano. Il ricevimento di tali domande è sospeso anche in Lituania, ad eccezione delle domande di cittadini della [OSCURATO:PERSONA] russa titolari di un visto Schengen o nazionale, in corso di validità e rilasciato all’estero o in Lituania dai servizi visti della Repubblica di Lituania, o di un permesso di soggiorno valido, rilasciato dalla Repubblica di Lituania o da un altro Stato membro dell’Unione. 27 L’articolo 4, paragrafo 1, della suddetta legge precisa che, ad eccezione della misura restrittiva di cui all’articolo 3, paragrafo 2, le misure restrittive previste all’articolo 3 della medesima legge si applicano per un periodo di un anno dall’entrata in vigore della stessa. 28 Ai sensi dell’articolo 5 della legge recante misure restrittive, detta legge è entrata in vigore il 3 maggio 2023 ed è rimasta in vigore fino al 2 maggio 2024. Legge del 25 aprile 2024 29 L’articolo 2 del [OSCURATO:PERSONA] ribojamųjų priemonių dėl karinės agresijos prieš Ukrainą nustatymo įstatymo Nr. XIV-1888 3, 4 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIV-2581 (legge n. XIV-2581 che modifica gli articoli 3, 4 e 5 della legge n. XIV-1888 della Repubblica di Lituania recante misure restrittive in considerazione dell’aggressione militare contro l’Ucraina), del 25 aprile 2024 (TAR, 2024, n. 2024-8222k; in prosieguo: la «legge del 25 aprile 2024»), ha modificato, in particolare, l’articolo 4, paragrafo 1, della legge recante misure restrittive, con la conseguenza che le misure restrittive previste da tale articolo 3, ad eccezione di quella di cui al paragrafo 8, erano applicabili dal 3 maggio 2024 al 2 maggio 2025. 30 L’articolo 3 della legge del 25 aprile 2024 ha modificato l’articolo 5 della legge recante misure restrittive, prevedendo che quest’ultima permanesse in vigore fino al 2 maggio 2025. 31 L’articolo 4, paragrafo 1, della legge del 25 aprile 2024 precisa che tale legge entra in vigore il 3 maggio 2024, ad eccezione del suo articolo 1, paragrafo 5, e del suo articolo 4, paragrafo 3. Procedimento principale e questioni pregiudiziali 32 M.P., cittadino canadese, russo e israeliano, è entrato in Lituania con un passaporto canadese. Le autorità lituane competenti non hanno pertanto richiesto che egli disponesse di un visto per entrare nel territorio di tale Stato membro. 33 Il 13 ottobre 2023 M.P. ha presentato una domanda diretta ad ottenere con urgenza un permesso di soggiorno temporaneo in Lituania invocando l’articolo 40, paragrafo 1, punto 16, della legge sugli stranieri. Egli ha sostenuto di essere cittadino canadese, di detenere quote in un’impresa che esercitava la sua attività in Lituania e di esservisi recato allo scopo di lavorare in tale paese. Tra gli altri documenti, il ricorrente nel procedimento principale aveva allegato copie dei suoi passaporti canadese, russo e israeliano. 34 Il 19 ottobre 2023 la sezione di Klaipėda (Lituania) del dipartimento dell’immigrazione ha accettato di esaminare la sua domanda. 35 Il 20 ottobre 2023 il dipartimento dell’immigrazione ha chiesto a M.P. di precisare in base a quale cittadinanza egli chiedeva un permesso di soggiorno temporaneo in Lituania. M.P. ha dichiarato, ancora una volta, di chiedere tale permesso in qualità di cittadino canadese. 36 Con la decisione di cui trattasi nel procedimento principale, notificata a M.P. il 30 novembre 2023, il dipartimento dell’immigrazione ha revocato la decisione della sezione di Klaipėda che accettava di esaminare la domanda di permesso di soggiorno di M.P., con la motivazione che quest’ultimo non era soltanto cittadino canadese, ma anche cittadino russo, e che non aveva allegato alla sua domanda nessuno dei documenti di cui all’articolo 3, paragrafo 3, della legge recante misure restrittive, ossia un visto Schengen o nazionale in corso di validità, rilasciato dal servizio visti della Repubblica di Lituania, o un permesso di soggiorno nel territorio di uno Stato membro in corso di validità. 37 M.P. ha adito il Regionų administracinio teismo Vilniaus rūmai (Tribunale amministrativo regionale, sezione di Vilnius, Lituania) proponendo un ricorso diretto, in particolare, all’annullamento della decisione di cui trattasi nel procedimento principale. Dopo che il suo ricorso è stato respinto con sentenza del 2 aprile 2024, M.P. ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania), giudice del rinvio. 38 M.P. sostiene che, sebbene avessero ammesso il suo status di cittadino canadese, gli avessero applicato il regime di esenzione dal visto per il suo ingresso nel territorio lituano e avessero accettato di esaminare la sua domanda di permesso di soggiorno temporaneo in Lituania in tale qualità, le autorità lituane hanno successivamente deciso di prendere in considerazione la sua cittadinanza russa per applicargli le disposizioni della legge recante misure restrittive. Orbene, nessun testo vieterebbe a una persona avente la cittadinanza di più paesi terzi di scegliere tra le sue cittadinanze quella di cui intende avvalersi per presentare una domanda di permesso di soggiorno alle autorità lituane. 39 Secondo M.P., in tal modo si prescinderebbe dalla sua cittadinanza canadese, mentre, in forza degli articoli 10.1 e da 10.6 a 10.9 del [OSCURATO:PERSONA], le parti di tale accordo devono consentire a taluni cittadini di tali parti, come gli imprenditori, gli investitori, i dirigenti d’azienda o i professionisti, di entrare e di soggiornare nel paese interessato, senza autorizzazione aggiuntiva, nonché di lavorare in imprese ivi stabilite o di esercitarvi un’attività economica. M.P. ritiene che il [OSCURATO:PERSONA] riconosca ai cittadini canadesi il diritto di ottenere un permesso di soggiorno temporaneo in Lituania, e che tale regola sia attuata a livello nazionale dall’articolo 40, paragrafo 1, punto 16, della legge sugli stranieri. In caso di conflitto tra il [OSCURATO:PERSONA] e l’articolo 3, paragrafo 3, della legge recante misure restrittive, tale accordo dovrebbe prevalere. 40 Il dipartimento dell’immigrazione sostiene, dal canto suo, che la legge recante misure restrittive non esclude dal suo ambito di applicazione i cittadini russi che hanno altresì la cittadinanza di un altro paese. Non spetterebbe a tale dipartimento decidere quale sia la cittadinanza della persona che ha presentato una domanda di permesso di soggiorno temporaneo in Lituania, ma detto dipartimento dovrebbe limitarsi a esaminare i documenti allegati a tale domanda. 41 Il giudice del rinvio rileva, in primo luogo, che l’articolo 30.6 del [OSCURATO:PERSONA] stabilisce che nessuna disposizione di tale accordo può essere interpretata come tale da conferire alle persone diritti o imporre loro obblighi diversi dai diritti o dagli obblighi istituiti tra le parti in forza del diritto internazionale pubblico, né può essere interpretata in modo da consentire che detto accordo possa essere direttamente invocato negli ordinamenti giuridici interni delle parti, come la Corte avrebbe confermato nel parere 1/17 (Accordo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]), del 30 aprile 2019 (EU:C:2019:341). 42 Ciò premesso, poiché la causa che ha dato origine a tale parere si distinguerebbe dal procedimento principale, occorrerebbe stabilire se l’articolo 30.6 del [OSCURATO:PERSONA] debba essere interpretato nel senso che osta a che M.P. si avvalga delle disposizioni di tale accordo dinanzi al giudice del rinvio. 43 In secondo luogo, tale giudice rileva che, in forza dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’allegato I del regolamento 2018/1806, i cittadini russi che intendano fare ingresso nel territorio lituano devono essere in possesso di un visto, mentre, in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’allegato II di tale regolamento, i cittadini canadesi sono esentati da tale obbligo per soggiorni la cui durata non superi i 90 giorni su un periodo di 180 giorni. 44 Nel caso di specie, mentre le autorità lituane hanno applicato all’ingresso di M.P. nel loro territorio, nella sua qualità di cittadino canadese, un regime di esenzione dal visto, esse lo hanno successivamente assoggettato, al momento della sua domanda di permesso di soggiorno temporaneo in Lituania, all’obbligo di presentare o un visto Schengen o nazionale, o un permesso di soggiorno valido rilasciato dalla Repubblica di Lituania o da un altro Stato membro. Peraltro, conformemente all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della legge recante misure restrittive, M.P. non potrebbe ottenere un visto nazionale in quanto cittadino russo. 45 Inoltre, secondo il giudice del rinvio, M.P. non rientra in nessuna delle situazioni che possono essere oggetto di eccezioni all’esenzione dal visto menzionate all’articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a f), del regolamento 2018/1806. Inoltre, se è vero che l’articolo 6, paragrafo 3, di detto regolamento consente altresì agli [OSCURATO:PERSONA] membri di prevedere tali eccezioni per quanto riguarda le persone che esercitano un’attività retribuita durante il loro soggiorno, lo scopo per il quale M.P. è entrato nel territorio lituano è tuttavia irrilevante ai fini dell’applicazione della legge recante misure restrittive. Pertanto, il giudice del rinvio ritiene che neppure l’articolo 6, paragrafo 3, sia applicabile nel caso di specie. 46 In tale contesto, il [OSCURATO:PERSONA] vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1)      Se l’articolo 30.6 [del [OSCURATO:PERSONA]] debba essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle del [procedimento principale], esso non consente a una persona in possesso della cittadinanza canadese, israeliana e russa di invocare le disposizioni di tale accordo nell’ambito di un ricorso dinanzi a un giudice nazionale avente ad oggetto un permesso di soggiorno temporaneo nella Repubblica di Lituania. 2)      Se l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento [2018/1806], in combinato disposto con l’allegato II di tale regolamento, debba essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle del [procedimento principale], esso non osta a una normativa nazionale in vigore per un periodo di tempo limitato, in forza della quale un cittadino russo che voglia richiedere un permesso di soggiorno temporaneo nella Repubblica di Lituania è soggetto all’obbligo di presentare un visto o un permesso di soggiorno valido, indipendentemente dal fatto che tale persona sia entrata nella Repubblica di Lituania in regime di esenzione dal visto in qualità di cittadino di [un paese] figurante nell’elenco di cui all’allegato II [di detto regolamento], sollevando al contempo la questione della compatibilità di tali disposizioni del [medesimo regolamento] con il [OSCURATO:PERSONA]». 47 Con lettera dell’8 luglio 2025, la cancelleria della Corte ha rivolto al giudice del rinvio una domanda di chiarimenti. In risposta a tale domanda, il giudice del rinvio ha indicato, in primo luogo, che, a suo avviso, M.P. poteva essere considerato un «investitore», ai sensi dell’articolo 10.1. del [OSCURATO:PERSONA], in secondo luogo, che l’articolo 3, paragrafo 3, della legge recante misure restrittive non aveva l’effetto di sospendere l’ammissione delle domande di permesso di soggiorno temporaneo presentate da cittadini russi se questi ultimi disponevano di un permesso di soggiorno nel territorio lituano o nel territorio di un altro Stato membro e, in terzo luogo, che, in forza del [OSCURATO:PERSONA] ribojamųjų priemonių dėl karinės agresijos prieš Ukrainą nustatymo įstatymo Nr. XIV-1888 3, 4 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XV-170 (legge n. XV-170 recante modifica degli articoli 3, 4 e 5 della legge n. XIV-1888 della Repubblica di Lituania recante misure restrittive in considerazione dell’aggressione militare contro l’Ucraina), del 17 aprile 2025 (TAR, 2025, n. 2025-7432), le misure previste da tale articolo 3, paragrafo 3, erano applicabili fino al 2 maggio 2026. Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 48 Dalle considerazioni dedicate dal giudice del rinvio alla sua prima questione nella domanda di pronuncia pregiudiziale e dalla sua risposta alla domanda di chiarimenti rivoltagli dalla Corte risulta che tale giudice si chiede se le disposizioni del capo 10 del [OSCURATO:PERSONA] possano essere invocate dinanzi ad esso da un privato, avente la qualità di investitore canadese, ai sensi dell’articolo 10.1. di tale accordo. 49 Ne consegue che, con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 30.6 del [OSCURATO:PERSONA] debba essere interpretato nel senso che le disposizioni del capo 10 hanno effetto diretto. 50 In primo luogo, occorre sottolineare che, come rilevato dalla Commissione europea, detto capo 10 rientra nella competenza dell’Unione ed è applicato a titolo provvisorio dal 21 settembre 2017, conformemente all’articolo 1 della decisione 2017/38. Pertanto, la questione se le disposizioni contenute nel medesimo capo 10 abbiano effetto diretto non deve essere decisa esclusivamente dai giudici nazionali sulla base del loro diritto nazionale (sentenze del 14 dicembre 2000, Dior e a., C‑300/98 e C‑392/98, EU:C:2000:688, punto 48, dell’11 settembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], C‑431/05, EU:C:2007:496, punti 34 e 47, nonché dell’8 marzo 2011, Lesoochranárske zoskupenie, C‑240/09, EU:C:2011:125, punti 32 e 33). 51 In secondo luogo, da una giurisprudenza costante risulta che solo nel caso in cui l’accordo internazionale di cui trattasi non abbia disciplinato la questione del suo effetto diretto spetta alla Corte risolvere tale questione, fondandosi in particolare sullo spirito, sulla struttura o sulla lettera di tale accordo (sentenza del 13 gennaio 2015, Consiglio e a./[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da C‑401/12 P a C‑403/12 P, EU:C:2015:4, punto 53 e giurisprudenza citata). 52 Orbene, come rilevato dal governo lituano e dalla Commissione, l’articolo 30.6 del [OSCURATO:PERSONA] esclude, senza ambiguità, che le disposizioni di tale accordo possano essere invocate direttamente da un singolo dinanzi a un giudice nazionale. Ne consegue che le disposizioni del capo 10 di detto accordo devono essere considerate prive di effetto diretto [v., in tal senso, parere 1/17 (Accordo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]), del 30 aprile 2019, EU:C:2019:341, punti 181 e 198]. 53 In terzo luogo, occorre tuttavia aggiungere, al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, che, qualora la controversia principale rientri nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, il diritto nazionale applicabile dev’essere interpretato, quanto più possibile, conformemente a un accordo internazionale facente parte del diritto dell’Unione, anche qualora tale accordo sia privo di effetto diretto [v., in tal senso, sentenze del 4 luglio 2006, Adeneler e a., C‑212/04, EU:C:2006:443, punto 113; dell’8 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Omologazione dei veicoli a motore), C‑873/19, EU:C:2022:857, punto 66, e dell’11 gennaio 2024, Societatea Civilă Profesională de Avocaţi AB & CD, C‑252/22, EU:C:2024:13, punti 76 e 82 e giurisprudenza citata]. 54 Un siffatto obbligo di interpretazione conforme presenta tuttavia taluni limiti. Infatti, l’obbligo per il giudice nazionale di fare riferimento al contenuto di un accordo internazionale nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme pertinenti del diritto interno trova un limite nei principi generali del diritto e non può servire da fondamento per un’interpretazione contra legem di tale diritto interno [v., per analogia, sentenze del 20 febbraio 2024, X (Assenza di motivi di recesso), C‑715/20, EU:C:2024:139, punto 70, e del 27 febbraio 2024, EUIPO/The KaiKai [OSCURATO:PERSONA], C‑382/21 P, EU:C:2024:172, punto 74]. 55 Ne consegue che, nonostante l’assenza di effetto diretto delle disposizioni contenute nel capo 10 del [OSCURATO:PERSONA], qualora una disposizione del diritto lituano, rilevante per l’esito della controversia principale, risultasse incompatibile con tali disposizioni, spetterebbe al giudice del rinvio esaminare se sia possibile, nel rispetto dei limiti ricordati al punto precedente della presente sentenza, interpretare il proprio diritto nazionale in modo conforme a dette disposizioni, prendendo in considerazione il diritto nazionale nel suo insieme e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo (sentenza del 15 ottobre 2024, KUBERA, C‑144/23, EU:C:2024:881, punto 51). 56 Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 30.6 del [OSCURATO:PERSONA] dev’essere interpretato nel senso che le disposizioni del capo 10 di tale accordo non hanno effetto diretto, il che non esclude tuttavia che esse possano servire come base per un’interpretazione conforme della normativa nazionale di cui trattasi. Sulla seconda questione 57 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento 2018/1806, in combinato disposto con l’allegato II di tale regolamento, debba essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale l’ottenimento, da parte di un cittadino russo, di un permesso di soggiorno temporaneo nel suo territorio è subordinato alla presentazione, da parte di tale cittadino, di un visto rilasciato dalle autorità di tale Stato membro o di un permesso di soggiorno rilasciato da uno qualsiasi degli [OSCURATO:PERSONA] membri, qualora detto cittadino abbia fatto ingresso nel territorio del primo di tali [OSCURATO:PERSONA] membri senza aver dovuto presentare un visto, per il fatto che egli è anche cittadino di uno dei paesi di cui all’allegato II di detto regolamento. Il giudice del rinvio si interroga altresì sulla compatibilità di tali disposizioni del regolamento 2018/1806 con il [OSCURATO:PERSONA]. 58 In primo luogo, dall’articolo 6, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen risulta, sotto un primo profilo, che il permesso di soggiorno conferito da tale codice ai cittadini di paesi terzi li autorizza unicamente a soggiornare nel territorio dello spazio Schengen per una durata massima di 90 giorni su un periodo di 180 giorni [sentenza del 5 febbraio 2020, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Imbarco di marittimi nel porto di Rotterdam), C‑341/18, EU:C:2020:76, punto 58]. 59 Sotto un secondo profilo, detto articolo 6 prevede, inoltre, l’obbligo, per alcuni di tali cittadini di paesi terzi, di essere in possesso di un visto in corso di validità per poter beneficiare di tale diritto di soggiorno di breve durata. 60 Come risulta dal suo articolo 1, il codice dei visti è diretto a stabilire le procedure e le condizioni per il rilascio dei visti di transito o per soggiorni previsti nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri non superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni. L’articolo 2, punto 2), lettere a) e b), del menzionato codice definisce la nozione di «visto», ai fini del codice stesso, come l’«autorizzazione rilasciata da uno Stato membro» necessaria, rispettivamente, ai fini «di un soggiorno previsto nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni» e «del transito nelle zone internazionali degli aeroporti degli [OSCURATO:PERSONA] membri» (v., in tal senso, sentenza del 7 marzo 2017, X e X, C‑638/16 PPU, EU:C:2017:173, punto 41). 61 È in questa stessa prospettiva che il regolamento 2018/1806 stabilisce l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono soggetti a un tale obbligo di visto o sono esentati dalla sua osservanza. 62 Infatti, l’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento prevede che i cittadini dei paesi terzi che figurano nell’elenco dell’allegato II di detto regolamento non sono tenuti a ottenere un visto per attraversare le frontiere esterne dell’Unione per un soggiorno la cui durata non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni. 63 Ne consegue che tale disposizione esenta i cittadini di taluni paesi terzi, tra cui il [OSCURATO:PERSONA], ma non la [OSCURATO:PERSONA] russa, dalla necessità di ottenere un visto ai fini di un soggiorno di breve durata nel territorio dello spazio Schengen. 64 Orbene, alla luce degli elementi forniti dal giudice del rinvio, tale soggiorno di breve durata non è in discussione nel procedimento principale. Infatti, da un lato, dalla decisione di rinvio risulta che M.P. chiede un diritto di soggiorno temporaneo al fine di lavorare in Lituania per una durata manifestamente più lunga di quella del soggiorno concesso in forza del codice frontiere Schengen. Dall’altro lato, da tale decisione non risulta affatto che la controversia principale riguardi la regolarità dell’ingresso di M.P. nel territorio lituano o una decisione delle autorità lituane che abbia posto fine anticipatamente al diritto di soggiorno di breve durata di quest’ultimo in tale territorio, quale garantito dal codice frontiere Schengen. 65 Poiché il regolamento 2018/1806 non riguarda la concessione di un diritto di soggiorno temporaneo, come quello di cui trattasi nel procedimento principale (v., per analogia, sentenza del 16 gennaio 2018, E, C‑240/17, EU:C:2018:8, punto 41), tale regolamento non può ostare a una normativa come quella descritta nella seconda questione pregiudiziale. 66 Ne consegue, in secondo luogo, che non è necessario esaminare, per il resto, la conformità dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento 2018/1806 e del suo allegato II con il [OSCURATO:PERSONA]. 67 Da tutte le considerazioni che precedono risulta che occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento 2018/1806, in combinato disposto con l’allegato II di tale regolamento, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale l’ottenimento, da parte di un cittadino russo, di un permesso di soggiorno temporaneo nel suo territorio è subordinato alla presentazione, da parte di tale cittadino, di un visto rilasciato dalle autorità di tale Stato membro o di un permesso di soggiorno rilasciato da uno qualsiasi degli [OSCURATO:PERSONA] membri, qualora detto cittadino abbia fatto ingresso nel territorio del primo di tali [OSCURATO:PERSONA] membri senza aver dovuto presentare un visto, per il motivo che egli è anche cittadino di uno dei paesi di cui all’allegato II di detto regolamento. Sulle spese 68 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara: 1) L’articolo 30.6 dell’accordo economico e commerciale globale tra il [OSCURATO:PERSONA], da una parte, e l’Unione europea e i suoi [OSCURATO:PERSONA] membri, dall’altra, firmato a Bruxelles il 30 ottobre 2016, dev’essere interpretato nel senso che: le disposizioni del capo 10 di tale accordo non hanno effetto diretto, il che non esclude tuttavia che esse possano servire come base per un’interpretazione conforme della normativa nazionale di cui trattasi. 2) L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, in combinato disposto con l’allegato II di tale regolamento, dev’essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale l’ottenimento, da parte di un cittadino russo, di un permesso di soggiorno temporaneo nel suo territorio è subordinato alla presentazione, da parte di tale cittadino, di un visto rilasciato dalle autorità di tale Stato membro o di un permesso di soggiorno rilasciato da uno qualsiasi degli [OSCURATO:PERSONA] membri, qualora detto cittadino abbia fatto ingresso nel territorio del primo di tali [OSCURATO:PERSONA] membri senza aver dovuto presentare un visto, per il motivo che egli è anche cittadino di uno dei paesi di cui all’allegato II di detto regolamento. Firme * Lingua processuale: il lituano. i Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2018/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris