CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 aprile 2024
Cassazione n. 42156/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 24 aprile 2024, il Tribunale di Napoli ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il G.i.p. aveva applicato la misura della custodia cautelare degli arresti domiciliari in relazione al delitto di cui agli artt. 81, cpv., 110 e 453, primo comma, nn. 3 e 4, cod. pen., indicato nel capo 31 della rubrica. Secondo l'imputazione provvisoria, [OSCURATO:PERSONA], insieme a un'altra persona non identificata, acquistava e metteva in circolazione, cedendole a soggetti terzi non identificati, 300 banconote false dal valore nominale di euro 100. Nel provvedimento impugnato, si chiarisce il contesto investigativo più generale (che ha portato all'adozione della misura cautelare indicata), avente a oggetto un'organizzazione criminale, operante nel quartiere partenopeo "[OSCURATO:PERSONA]", dedita all'acquisto e alla successiva messa in circolazione di banconote contraffatte e dotata di più basi logistiche e di più sodali. 2. Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ai due motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si duole di vizio di motivazione, avendo il Tribunale addotto, quali elementi a sostegno dell'impugnato provvedimento, le intercettazioni e i filmati estrapolati da videocamere di sorveglianza del tutto inidonei a fondare logicamente l'asserita gravità indiziaria. Quanto all'intercettazione telefonica, il Tribunale ha sostenuto che un uomo rimasto ignoto colloquiasse al telefono col Novaca; ma alcun riscontro è stato indicato a supporto di un'ipotesi siffatta. Nella ricostruzione del Collegio del riesame, inoltre, tale persona ignota avrebbe poi seguito le indicazioni ricevute dal [OSCURATO:PERSONA] (uno degli organizzatori dell'associazione a delinquere finalizzata alla messa in circolazione e vendita di banconote false) per raggiungere il ricorrente stesso. Di per sé, la trattativa effettuata dall'uomo rimasto ignoto non sarebbe sufficiente a ritenere fondata la gravità indiziaria, tanto più ove si consideri che è mancata la prova della consegna del denaro "genuino" da parte del Novaca o dell'uomo ignoto. Ove la trattativa si fosse davvero conclusa, le intercettazioni avrebbero dovuto restituire quanto meno un conteggio di denaro. Neppure risulta provato che il ricorrente si fosse mai recato presso il negozio o l'abitazione della concorrente, [OSCURATO:PERSONA], presso cui, secondo gli inquirenti, avvenivano le dazioni di banconote false. La motivazione, dunque, oltre a essere illogica, non supera la prova cd. di resistenza.2.2 Col secondo motivo, si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., per avere il Tribunale asserito la pericolosità dell'indagato basandosi sulla pendenza del procedimento, a carico di quest'ultimo, per falso e ricettazione, senza tener conto in alcun modo la giovane età del ricorrente, il suo status di persona incensurata e la documentazione attestante l'esercizio di attività lavorativa. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, a) le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso; b) conclusioni nell'interesse dell'imputato, in replica alle conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, con le quali si insiste per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. il primo motivo di ricorso è infondato, per i motivi di seguito illustrati. In via preliminare, deve ricordarsi il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, secondo cui il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate . dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997). Invero, al giudice di legittimità spetta, al più, la verifica dell'adeguatezza della motivazione sugli elementi indizianti operata dal giudice di merito e della congruenza di essa ai parametri della logica, da condursi sempre entro i limiti che caratterizzano la peculiare natura del giudizio di cassazione (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828). In altre parole, il controllo di legittimità non deve concernere né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice della cautela circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400 - 01)./3 Così delimitato l'ambito di valutazione di questa Corte, si osserva che la difesa si limita a eccepire censure basate su ipotesi meramente congetturali (è il caso del mancato conteggio di denaro che, in tesi difensiva, avrebbe dovuto necessariamente far seguito alla trattativa, ove quest'ultima avesse avuto effettivamente luogo) o, in ogni caso, non sufficienti a disarticolare con argomentazioni decisive l'iter logico seguito dai giudici del riesame (è il caso della mancata individuazione del luogo in cui è avvenuta la consegna delle banconote false). Rispetto a tali profili, ritenuti irrilevanti dal Collegio del riesame con motivazione esente dal dedotto vizio di illogicità, il ricorrente chiama in causa un test di giudizio che egli stesso non supera (la cd. prova di resistenza): i predetti profili (la mancata indicazione del luogo della consegna e del mancato conteggio del denaro), che sarebbero stati illogicamente sottovalutati dal Tribunale, sono risultati, infatti, irrilevanti e ininfluenti ai fini della correttezza e della legittimità della decisione cautelare (cfr., in tema di prova di resistenza nel giudizio cautelare, Sez. 6, n. 41468 del 12/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277370 - 01), posto che la provvista indiziaria è risultata idonea a giustificare l'identico convincimento (Sez. U, Sentenza n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 20/02/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218 - 01; massime conformi, N. 3207 del 2014 Rv. 262011 - 01, N. 18764 del 2014 Rv. 259452 - 01). Invero, nella motivazione dell'impugnato provvedimento si è adeguatamente dato conto dei gravi indizi a carico dell'indagato, risultanti da intercettazioni e riprese effettuate dalla polizia giudiziaria nel corso dei servizi di osservazione, che hanno confermato 1) la trattativa per l'acquisto di banconote false presso il basso terraneo di vico [OSCURATO:PERSONA] (con il ricorrente nel ruolo di acquirente) 2) la consegna della valuta falsa in zona Lavinaio, vale a dire l'epicentro dell'attività illecita presso il quale erano soliti recarsi i membri del sodalizio. Ora, a fronte della solidità indiziaria delle risultanze valorizzate dal Tribunale (le riprese di uno scooter, con a bordo il Novaca e un'altra persona, che entravano di poi nel basso di via [OSCURATO:PERSONA]; le intercettazioni che rivelavano la richiesta, da parte del Novaca, di acquisto di banconote false), che hanno confermato la condotta del ricorrente nella trattativa e nella consegna del denaro, il Tribunale, come già accennato, ha razionalmente rimarcato l'irrilevanza della mancata, precisa individuazione del luogo in cui è avvenuta la consegna delle banconote (se presso una sede dell'associazione religiosa "s. Maria dell'Arco", ovvero presso l'esercizio commerciale gestito da [OSCURATO:PERSONA]), posto che entrambi i luoghi appena indicati si trovano nella zona (via Lavinaio) prescelta dall'associazione indagata per i propri traffici illeciti.rir3 2. Il secondo motivo è, del pari, infondato, avendo il Tribunale valorizzato il profilo dell'abitualità del ricorrente nello specifico settore criminale, desunta dal linguaggio utilizzato nel corso delle conversazioni intercettate e, più in generale, dalle modalità della condotta tesa, peraltro, all'acquisto di un'ingente quantità di banconote false (da 30.000 euro). Al giudizio sulle modalità della condotta, il Tribunale ha aggiunto l'apprezzamento della negativa personalità dell'indagato, con una valutazione non manifestamente illogica, sulla quale questo Collegio non può, pertanto, intervenire (cfr. le già citate Sez. 4, Tiana, Rv. 255460; Sez. U, Audino, Rv. 215828). Si osserva, infine, che il giudizio sulla persistente pericolosità dell'indagato è stato condotto alla stregua di parametri condivisi dalla ormai ferma giurisprudenza più recente di questa Corte (che, in tema di misure cautelari personali, richiede, ai fini della valutazione circa il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale: cfr. Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991 - 01), correttamente applicati al caso in esame. 3. Per le ragioni fin qui esposte, il Collegio ritiene che il ricorso vada rigettato. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese