CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 05932/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 879-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1386/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 22/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: « Con l'unico motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt.156 c.p.c. e 157 c.p.c. per non avere la corte di merito ritenuto sanata la nullità della notifica per il raggiungimento dello scopo cui era destinata in quanto il Comune di Lascari si era costituito nel giudizio d'appello. Il motivo è fondato. La notifica dell'impugnazione effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce non l'inesistenza ma la nullità della notifica. Conseguentemente, deve essere disposta "ex officio" la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio, ipotesi nella quale la nullità deve ritenersi sanata "ex tunc" secondo il principio generale dettato dall'art. 156, comma 2, c.p.c. (Sez. 2 - , Ordinanza n. 10500 del 03/05/2018 );" Considerato che: - il Collegio condivide la proposta del Relatore, osservando che, nonostante l'appello fosse stato notificato alla parte personalmente e non al procuratore costituito, vi era stata regolare costituzione in giudizio dell'appellato, con conseguente sanatoria della nullità della notifica; - ha quindi errato la Corte d'appello nel dichiarare inammissibile l'appello nonostante l'atto avesse raggiunto lo scopo cui era destinato; Ric. 2021 n. 00879 sez. M2 - ud. 13-10-2021 -2- - il ricorso, pertanto, deve essere accolto; - la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, anche per le spese di legittimità, alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di legittimità, alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione. [OSCURATO:PERSONA] i DENTE Luigi o 'ATO tP4 CANCELLI:MA _ _____ CANCELLIE 20Z.Z _ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] resi i- r ./icereo