CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 novembre 2021
Cassazione n. 06977/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Fermo, ha assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in relazione alle cessioni in favore di [OSCURATO:PERSONA] e, in accoglimento del ricorso del Procuratore generale, ha determinato al pena in anni sei di reclusione e C 26.000 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 81 comma 2 cod.pen. e 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in relazione alle cessioni di eroina in favore di [OSCURATO:PERSONA]. Fatti commessi nel 2012. Deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità, al diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen. e al trattamento sanzionatorio. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3. Il ricorrente ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838) ed è anche volto a prefigurare una diversa ricostruzione dei fatti non consentita in questa sede. 4. La Corte territoriale, in continuità con la sentenza di primo grado, ha bene argomentato, con considerazioni aderenti alle emergenze dell'incartamento processuale, lineari e conformi a logica — pertanto incensurabili nella sede di legittimità -, le ragioni per le quali abbia ritenuto la responsabilità penale per le cessione di eroina in favore di [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta delle sue dichiarazioni e del testimoniale a conforto della prime. Il diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen. esso è stato argomentato in ragione dell'assenza di elementi positivi, non rilevando il mero stato di incensuratezza. Come questa Corte ha più volte affermato, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900) nell'ambito dei quali la mera incensuratezza non può costituire una valida ragione per il riconoscimento. Non di meno, il riconoscimento o meno di tale circostanza è un giudizio di fatto che compente alla discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, in presenza di congrua motivazione. Ciò premesso, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi qui ricordati ed ha escluso le menzionate attenuanti sul rilievo che la mera incesuratezza non poteva per ciò solo fondare il riconoscimento, elementi positivi che l'imputato non aveva indicato quale altra situazione meritevole di valutazione in tal senso e, oggi, non allega limitandosi ad invocarne il riconoscimento. Infine, quanto al trattamento sanzionatorio deve osservarsi che è stata applicata la pena nel minimo edittale di anni sei di reclusione e C 26.000,00 di multa, senza neppure operare l'aumento per il reato continuato. 5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 novembre 2021 Il c