CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2022
Cassazione n. 23778/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che la Corte di appello di Messina, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo [OSCURATO:PERSONA] responsabile di furto in concorso in abitazione; - che avverso tale decisione, l'imputato, per il tramite del suo difensore, ricorre per cassazione articolando un unico motivo di censura, relativo all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio; - che le doglianze sono manifestamente infondate perché, quanto alle circostanze attenuanti generiche, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4 della motivazione); quanto al trattamento sanzionatorio, nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402), come accaduto nel caso di specie (avuto riguardo al valore dei beni sottratti ed ai precedenti penali: pag. 4 della sentenza impugnata) - che il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]