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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 31244/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di Trento;visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;udite le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Trento che, in difesa diSilvestri [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Trento, in funzione diTribunale dell’appello cautelare, provvedendo ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen.,ha respinto l’appello proposto dall’odierno ricorrente.Per un’utile comprensione dell’oggetto del ricorso è necessario dareschematicamente conto di alcuni passaggi del procedimento penale.1.1.

Il sequestro preventivo è stato disposto nel contesto di una articolataindagine, in cui si assumeva che diverse persone avessero costituitoun’associazione per delinquere finalizzata a commettere svariati reati, lucrandoindebitamente crediti fiscali – per un controvalore di oltre otto milioni di euro – inmateria di c.d. superbonus al 110% (risultando così pendenti indagini preliminari,oltre che per il reato associativo, anche per ipotesi di falsità documentali eviolazione dell’art. 316-ter cod. pen. e dell’art. 119, comma 13-bis, decreto-leggen. 34/2020).

Anche la società che avrebbe maturato indebitamente i crediti fiscali(la società [OSCURATO:SOCIETA].) è sottoposta ad indagini per illeciti dell’ente dipendentida reato.Va detto inoltre che, secondo quanto ricostruito nel provvedimento quiimpugnato, la società [OSCURATO:SOCIETA]. ha poi venduto a società terze una parte deicrediti fiscali che l’ipotesi d’accusa assume essere il frutto delle frodi; tali societàterze hanno conseguentemente inserito i predetti crediti tributari nei propri“cassetti fiscali” al fine di porli in compensazione con i tributi da loro dovuti.1.2.

Il provvedimento di sequestro che assume rilievo in questo giudizio èstato emesso ai sensi dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen. e ha ad oggettoalcuni crediti fiscali acquistati dalla società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. dicui è legale rappresentante l’odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] (che non risultasottoposto ad indagini preliminari).Il sequestro è stato adottato ai sensi dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen.per impedire che il reato possa essere portato a conseguenze ulteriori (cosa cheavverrebbe in caso di utilizzo dei predetti crediti fiscali o con l’alienazione di questiultimi a terzi in buona fede).

I crediti sottoposti a vincolo sono quelli contraddistintida due specifici codici tributo (i codici nn. 7711 e 7718).L’imposizione del vincolo è avvenuta con un intervento dell’Agenzia delleEntrate che – intervenendo direttamente sul c.d. cassetto fiscale – ha impresso unvincolo di indisponibilità su quei crediti fiscali.1.3.

Va precisato che, contro il provvedimento genetico, fu proposta istanzadi riesame, ma il Tribunale del riesame rigettò il ricorso confermando il decreto disequestro preventivo.1.4.

A febbraio 2026, la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ha sollecitato, ai sensi dell’art.321, comma 3, cod. proc. pen., il dissequestro dei crediti fiscali, ritenendomancanti le condizioni per mantenere il vincolo.[OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha rigettato l’istanza, ritenendo – conmotivazione estremamente sintetica – che non vi fossero elementi sopravvenutiutili a superare il giudicato cautelare.1.5.

La società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ha dunque proposto appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. e il Tribunale della libertà – con il provvedimento impugnato –ha rigettato l’appello, confermando la legittimità del sequestro preventivo.2.

Il ricorrente impugna l’ordinanza indicata in epigrafe, proponendo quattromotivi di ricorso, qui sintetizzati nei limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc.pen.2.1.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge, per assenzadi motivazione specifica sull’individuazione dell’oggetto del vincolo e del nesso dipertinenzialità tra il bene sequestrato e i reati per cui si procede.Il ricorrente deduce che larga parte dei crediti fiscali sottoposti a vincolo nonsono pertinenziali ai reati oggetto di indagine, in ipotesi d’accusa connessi allefrodi commesse dalla società [OSCURATO:SOCIETA]Tale allegazione si fonda su una complessa analisi del contenuto del cassettofiscale della società [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente sostiene che – dai codici tributoe dai codici fiscali dei soggetti interessati – è possibile risalire alle singoleoperazioni che hanno generato il “credito fiscale” sottoposto a vincolo.

Tale analisipermetterebbe di raggiungere due risultati: (i) da un lato, emergerebbe che unalarga parte dei crediti fiscali che l’Agenzia delle Entrate, nel dare esecuzione alsequestro preventivo, ha sottoposto a vincolo non sono stati “acquistati” dallasocietà coinvolta nelle frodi ([OSCURATO:SOCIETA].); (ii) dall’altro lato, emergerebbeche anche una larga parte dei crediti fiscali acquistati da [OSCURATO:SOCIETA] e sottoposti avincolo sono relativi ad operazioni materiali diverse rispetto a quelle che siassumono simulate (risultando che solo crediti fiscali per il controvalore di 116.000euro circa sarebbero ricollegabili ad operazioni di cui si assume il caratterefraudolento).Da tali dati di fatto emergerebbe dunque che – nel dare esecuzione alsequestro – l’Agenzia delle Entrate ha sottoposto a vincolo crediti fiscali che nonsono pertinenziali a reato.

Di qui la necessità di procedere al dissequestro deicrediti fiscali non pertinenziali al reato.Tali temi – dedotti all’attenzione del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari (prima)e del Tribunale della libertà (poi) – non hanno ricevuto risposta, se non apparente.Sicché, il provvedimento impugnato andrebbe annullato per vizio di motivazione.2.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge eapparenza di motivazione sul c.d. periculum in mora.

Il ricorrente censural’ordinanza impugnata, in cui il Tribunale ha fatto ricorso a formule stereotipate supericolo di dispersione/monetizzazione dei crediti fiscali, con motivazioneapparente.2.3.

Con il terzo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e apparenzadi motivazione in relazione alla determinazione del profitto confiscabile e allamanifesta sproporzione del vincolo sui beni sequestrati.2.4.

Con il quarto motivo, il ricorrente deduce violazione di legge, avendo ilTribunale travisato la funzione della misura impeditiva e trascurato di consideraresoluzioni cautelari meno afflittive e comunue idonee a neutralizzare il ritenutopericolo.3.

Nella memoria depositata, il Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha evidenziato come alcune censure sianogeneriche e la proposizione di altre sia preclusa dall’esistenza di un giudicatocautelare; pertanto il ricorso sarebbe inammissibile.4.

All’udienza in camera di consiglio del 15 luglio 2026 sono comparse le parti,essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento.In via preliminare, il Presidente del Collegio ha sollecitato il contraddittorio inordine all’ammissibilità del ricorso, risultando esso proposto a mezzo PEC e nontramite il portale per il deposito telematico.L’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato di averedepositato il ricorso a mezzo PEC, rimettendosi, sul punto, alle determinazioni delCollegio.All’esito della discussione, le parti hanno poi concluso come riportato inepigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile, essendo stato presentato con modalità nonconsentite dalla legge.2.

Come emerge dal messaggio di invio, il ricorso è stato presentato in data23 aprile 2026, alle ore 11.05, a mezzo PEC con invio all’[OSCURATO:EMAIL] .

Nel messaggio di invio non si specificase il ricorso sia stato presentato a mezzo PEC a causa di un qualchemalfunzionamento del portale; né il ricorrente ha altrimenti documentatol’esistenza di malfunzionamenti.3.

Tanto premesso, deve essere osservato quanto segue.3.1.

Con riferimento al ricorso per cassazione in materia di misure cautelarireali, l’art. 325 richiama il dettato dell'art. 311, comma 3, cod. proc. pen., a mentedel quale il ricorso deve essere depositato nella cancelleria del giudice che haemesso la decisione, osservando le forme previste dall'art. 582 cod. proc. pen.L’art. 582, comma 1, cod. proc. pen. – come modificato dall’art. 33 del decretolegislativo 10 ottobre 2022, n. 150 – dispone che «salvo che la legge dispongaaltrimenti, l'atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalitàpreviste dall'articolo 111-bis nella cancelleria del giudice che ha emesso ilprovvedimento impugnato».L’art. 111-bis, comma 1, cod. proc. pen. – inserito nel corpo del codice di ritodall’art. 6, comma 1, lett. c), d. lgs. 150/2022 – dispone che «il deposito di atti,documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche,nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione,la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici».La modalità di deposito con modalità “esclusivamente” telematica è dunqueprescritta anche per il deposito degli atti di impugnazione (ex art. 582, comma 1,cod. proc. pen., con l’eccezione – non ricorrente nel caso in esame – contemplatadal successivo art. 582, comma 1-bis, cod. proc. pen.).3.2.

Considerata la necessità di predisporre un’infrastruttura tecnologicacapace di assicurare «la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione ericezione, nonché l'identità del mittente e del destinatario» (art. 111-bis cod. proc.pen.), il legislatore ha dettato una articolata disciplina transitoria, che ha scanditol’entrata in vigore delle disposizioni in materia di deposito telematico degli atti,condizionata dall’entrata in vigore di norme di rango regolamentare, da adottarecon decreto del Ministro della giustizia.3.3.

Con riferimento alle norme che vengono in rilievo in questo giudizio,occorre evidenziare che l’art. 87, comma 4, d. lgs. n. 150/2022 dispone checontinui a trovare applicazione la previgente formulazione dell’art. 311, comma 3(richiamato dall’art. 325) e dell’art. 582 cod. proc. pen. sino al quindicesimo giornosuccessivo all’emanazione del decreto ministeriale (o sino al diverso termineprevisto da detto decreto ministeriale, chiamato a delineare il perimetro temporaledella normativa transitoria).

Il successivo comma 5 dell’art. 87 disegna analogomeccanismo di diritto transitorio con riferimento agli artt. 111-bis e 175-bis cod.proc. pen.Nel periodo precedente all’effettiva entrata in vigore delle disposizioni sullemodalità di deposito telematico degli atti, questi possono essere depositati pressole segreterie e le cancellerie degli uffici giudiziari con modalità non telematiche, o,anche trasmessi a mezzo posta elettronica certificata (art. 87-bis, comma 1, d.lgs. n. 150/2022).

Ove l’atto depositato a mezzo posta elettronica certificata siaun’impugnazione, il legislatore detta specifiche disposizioni che regolamentanomodalità di formazione, trasmissione e sottoscrizione dell’atto di impugnazione(art. 87-bis, commi 3-7, d. lgs. cit.)3.4. [OSCURATO:PERSONA] che la disciplina transitoria relativa all’entrata in vigore delleregole sul deposito telematico degli atti è, in parte, regolamentata dalla legge e,in altra parte, demandata al decreto ministeriale di attuazione della delegaconferita al Governo dal legislatore, vengono in rilievo le disposizioni dettatedall’art. 3 Decreto del Ministro della giustizia 29 dicembre 2023, n. 217,incisivamente modificato dall’art. 1 del D.M. 27 dicembre 2024, n. 206 (e, poi,anche con D.M. 30 dicembre 2025, n. 206).3.4.1.

L’art. 3, comma 1, D.M. n. 217/2023 dispone che «a decorrere dal 1°gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte deisoggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalitàtelematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale», indiversi uffici giudiziari, tra i quali figura il Tribunale ordinario.3.4.2.

L’art. 3, citato, al successivo comma 3-ter, prevede che «sino al 31marzo 2026, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettera d), il depositoda parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste ememorie, nei procedimenti regolati dal libro IV, titolo I, capo VI e titolo II, capoIII del codice di procedura penale, nonché in quelli relativi alle impugnazioni inmateria di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità nontelematiche».3.4.3.

Alla luce di tali richiami normativi, ne discende che – a decorrere dalgiorno 1 aprile 2026 – le impugnazioni previste dall’art. 325 cod. proc. pen. (chefigura nel libro IV, titolo II, capo III) debbono essere proposte con modalitàesclusivamente telematiche, ai sensi del combinato disposto degli artt. 325, 311,comma 3, 582, comma 1, 111-bis cod. proc. pen.4.

Il legislatore ha tuttavia contemplato alcune ipotesi in cui – anche nelsistema sopra ricostruito – può essere ancora consentito il deposito degli atti conmodalità diverse da quelle telematiche.

Le ipotesi in questione sono consideratedall’art. 175-bis cod. proc. pen., inserito nel codice di rito dall’art. 11, comma 1,lett. c), d. lgs. n. 150/2022.

Tale disposizione disciplina i casi di malfunzionamentodei sistemi telematici.4.1.

Ai sensi dell’art. 175-bis, comma 3, nel periodo di malfunzionamento deisistemi telematici, gli atti e i documenti sono redatti in forma di documentoanalogico e depositati con modalità non telematiche (intendendosi che il depositodi un atto a mezzo PEC è considerato modalità di deposito “non telematica”).4.2.

I primi due commi dell’art. 175-bis cod. proc. pen. si occupano dellemodalità con cui il malfunzionamento dei sistemi informatici deve esserecomprovato.Il malfunzionamento deve essere «certificato dal direttore generale per iservizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, attestato sul portaledei servizi telematici del Ministero della giustizia e comunicato dal dirigentedell'ufficio giudiziario, con modalità tali da assicurarne la tempestiva conoscibilitàai soggetti interessati» (art. 175-bis, comma 1).

Le certificazioni, attestazioni ecomunicazioni appena indicate devono contenere «l'indicazione della data e, overisulti, dell'orario dell'inizio e della fine del malfunzionamento, registrati, inrelazione a ciascun settore interessato» (art. 175-bis, comma 2).

Il ripristino dellanormale funzionalità del sistema deve essere tracciato «con le medesimemodalità» (art. 175-bis, comma 1).4.3.

L’art. 175-bis, comma 4, cod. proc. pen. contempla – nel caso in cui visia un «malfunzionamento del sistema non certificato ai sensi del comma 1» – cherisul ti tuttavia «accertato ed attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, ecomunicato con modalità tali da assicurare la tempestiva conoscibilità ai soggettiinteressati della data e, ove risulti, dell'orario dell'inizio e della fine delmalfunzionamento».4.4.

Dalla articolata disciplina dettata dall’art. 175-bis cod. proc. pen. èpossibile trarre un’indicazione chiara: perché sia autorizzato il deposito nontelematico degli atti per cui ciò è prescritto, deve essersi verificata un’ipotesi dimalfunzionamento certificata o accertata nelle forme previste dai commi 1, 2 e 4della disposizione in esame.Va aggiunto, infine, che grava sul ricorrente l’onere di documentare le ragioniper cui sono state utilizzate forme di deposito di un’impugnazione diverse da quelleprescritte dalla legge; del resto, si tratta di ragioni che il ricorrente è in grado didocumentare agevolmente, producendo le attestazioni presenti sul portale deiservizi telematici o i provvedimenti assunti dal dirigente dell’ufficio giudiziario aisensi dell’art. 175-bis, comma 4.La correttezza di tale conclusione è imposta dalla logica (si tratta di dimostrareun “fatto processuale”, invocato come presupposto per esercitare il diritto diimpugnazione in forme diverse da quelle prescritte); essa risulta confermata, sulpiano sistematico, anche dalle previsioni dell’art. 175-bis, comma 5: taledisposizione – nel caso in cui i servizi telematici siano afflitti da malfunzionamentoe in cui non sia stato depositato un determinato atto con modalità non telematica,determinando una decadenza – pone esplicitamente a carico dell’interessatol’onere di dimostrare di non avere potuto provvedere tempestivamente al depositonon telematico per caso fortuito o forza maggiore.Si tratta di una disposizione che conferma come gravi sulla parte che si scostadal modello legale di deposito degli atti l’onere di dimostrarne le ragioni.5.

Nel caso in esame, non risulta dagli atti alcun malfunzionamento dei servizitelematici, attestato nelle forme sopra indicate al punto

4.4. Né il ricorrente haaltrimenti documentato tale circostanza.6.

Ne discende l’inammissibilità del ricorso.

La mancata osservanza dellemodalità di deposito telematico dell’impugnazione – fuori dai casi previsti dall’art.175-bis – determina infatti l’inammissibilità dell’impugnazione, sanzioneesplicitamente comminata dal legislatore con l’art. 591, comma 1, lett. c), cod.proc. pen., anch’esso modificato dall’art. 33 del decreto legislativo n. 150, cit. (intermini, Sez. 6, n. 23044 del 09/06/2026, Sallja, non mass.).È solo il caso di osservare, per inciso, che detta conclusione non si pone incontrasto con l’esercizio del diritto di difesa, né introduce conseguenzemanifestamente sproporzionate per lo scostamento dal modello legale previsto peril deposito delle impugnazioni, tali da integrare un ostacolo all’accesso allagiustizia.

Il sistema sopra delineato – che persegue anche un interesse di rilievopubblicistico, essendo volto alla modernizzazione del processo penale (uno degliobiettivi coltivati dal decreto legislativo n. 150/2022) – infatti: a) è espressione diuna scelta legislativa non irragionevole, che risponde a finalità di semplificazione,razionalizzazione e accelerazione delle scansioni processuali; b) è conformeall'interpretazione letterale ai sensi dell'art. 12 delle preleggi; c) non confligge conil "diritto di accesso" alla giustizia tutelato dall'art. 6 CEDU, come interpretato dallaCorte EDU e non lede il principio del "favor impugnationis" (Sez.

U, n. 6565 del11/12/2025 – dep. 2026, Messina, Rv. 289326; Sez. 2, n. 9827 del 12/02/2026,Motta, Rv. 289611; Sez. 6, n. 5252 del 08/01/2026, Tola, Rv. 289338).7.

Va aggiunto che il ricorso sarebbe comunque inammissibile.L’esame del secondo, del terzo e del quarto motivo di ricorso sarebbe preclusodalla sussistenza del c.d. giudicato cautelare, posto che le questioni dedotte conquei motivi – relative alla sussistenza del periculum in mora e alla proporzionalitàdel sequestro impeditivo – risultano già decise in sede di riesame delprovvedimento genetico (o, comunque, inscindibilmente connesse con quelleesaminate in quella sede); sicché, la preclusione del c.d. giudicato cautelare puòessere superata solo laddove intervengano elementi nuovi che alterino il quadroprecedentemente definito (Sez. 3, n. 10245 del 15/02/2024, Valbit, Rv. 286040 -01); il che – rispetto ai temi proposti nei predetti motivi di ricorso – non avviene.Sicché, detti motivi sarebbero comunque inammissibili, in difetto di elementi dinovità.Quanto al primo motivo – in cui si deduce, come elemento di novità l’esitodegli approfondimenti espletati dalla difesa sulla origine dei crediti tributari su cuil’Agenzia delle Entrate ha concretamente impresso il vincolo di indisponibilità, inesecuzione del sequestro preventivo disposto dall’autorità giudiziaria – si osservache, in ultima analisi, le censure sono rivolte non tanto alla legittimità delprovvedimento di sequestro, quanto piuttosto alle modalità di esecuzione di taleprovvedimento che, nella fase esecutiva, avrebbe colpito beni (crediti fiscali)diversi da quelli considerati dal decreto di sequestro.

Si tratta, dunque, di censurerivolte non alla legittimità del titolo, bensì all’esecuzione del provvedimento.Alla luce di tale premessa, il Collegio ritiene che l’esame della censuraespressa nel primo motivo sarebbe comunque precluso; al riguardo, il Collegioritiene debba essere data continuità all’orientamento di legittimità secondo il quale«in tema di impugnazioni, è inammissibile il ricorso per cassazione avversol'ordinanza confermativa del sequestro preventivo impeditivo, nel caso in cui ilricorrente deduca l'illegittimità delle modalità esecutive stabilite dal pubblicoministero, trattandosi di questioni che devono essere proposte in sede di incidentedi esecuzione» (Sez. 2, n. 9833 del 15/12/2023, dep. 2024, Servizi, Rv. 286977– 01, proprio con riferimento al sequestro di crediti fiscali a seguito di ritenutefrodi in materia di c.d. superbonus; v. anche, con riferimento ad altre ipotesi, maesprimendo lo stesso principio di diritto, Sez. 2, n. 44504 del 03/07/2015, SteccatoVatunné, Rv. 265103 – 01; Sez. 6, n. 16170 del 02/04/2014, Stollo, Rv. 259769 -01).8.

All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.Considerata la novità della questione di diritto relativa alle modalità di depositodell’impugnazione, il Collegio ritiene non sussistano i presupposti per disporre lasanzione della condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delleammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali.Così deciso il 15/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAndrea [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di Trento;visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;udite le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Trento che, in difesa diSilvestri [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Trento, in funzione diTribunale dell’appello cautelare, provvedendo ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen.,ha respinto l’appello proposto dall’odierno ricorrente.Per un’utile comprensione dell’oggetto del ricorso è necessario dareschematicamente conto di alcuni passaggi del procedimento penale.1.1. Il sequestro preventivo è stato disposto nel contesto di una articolataindagine, in cui si assumeva che diverse persone avessero costituitoun’associazione per delinquere finalizzata a commettere svariati reati, lucrandoindebitamente crediti fiscali – per un controvalore di oltre otto milioni di euro – inmateria di c.d. superbonus al 110% (risultando così pendenti indagini preliminari,oltre che per il reato associativo, anche per ipotesi di falsità documentali eviolazione dell’art. 316-ter cod. pen. e dell’art. 119, comma 13-bis, decreto-leggen. 34/2020). Anche la società che avrebbe maturato indebitamente i crediti fiscali(la società [OSCURATO:SOCIETA].) è sottoposta ad indagini per illeciti dell’ente dipendentida reato.Va detto inoltre che, secondo quanto ricostruito nel provvedimento quiimpugnato, la società [OSCURATO:SOCIETA]. ha poi venduto a società terze una parte deicrediti fiscali che l’ipotesi d’accusa assume essere il frutto delle frodi; tali societàterze hanno conseguentemente inserito i predetti crediti tributari nei propri“cassetti fiscali” al fine di porli in compensazione con i tributi da loro dovuti.1.2. Il provvedimento di sequestro che assume rilievo in questo giudizio èstato emesso ai sensi dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen. e ha ad oggettoalcuni crediti fiscali acquistati dalla società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. dicui è legale rappresentante l’odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] (che non risultasottoposto ad indagini preliminari).Il sequestro è stato adottato ai sensi dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen.per impedire che il reato possa essere portato a conseguenze ulteriori (cosa cheavverrebbe in caso di utilizzo dei predetti crediti fiscali o con l’alienazione di questiultimi a terzi in buona fede). I crediti sottoposti a vincolo sono quelli contraddistintida due specifici codici tributo (i codici nn. 7711 e 7718).L’imposizione del vincolo è avvenuta con un intervento dell’Agenzia delleEntrate che – intervenendo direttamente sul c.d. cassetto fiscale – ha impresso unvincolo di indisponibilità su quei crediti fiscali.1.3. Va precisato che, contro il provvedimento genetico, fu proposta istanzadi riesame, ma il Tribunale del riesame rigettò il ricorso confermando il decreto disequestro preventivo.1.4. A febbraio 2026, la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ha sollecitato, ai sensi dell’art.321, comma 3, cod. proc. pen., il dissequestro dei crediti fiscali, ritenendomancanti le condizioni per mantenere il vincolo.[OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha rigettato l’istanza, ritenendo – conmotivazione estremamente sintetica – che non vi fossero elementi sopravvenutiutili a superare il giudicato cautelare.1.5. La società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ha dunque proposto appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. e il Tribunale della libertà – con il provvedimento impugnato –ha rigettato l’appello, confermando la legittimità del sequestro preventivo.2. Il ricorrente impugna l’ordinanza indicata in epigrafe, proponendo quattromotivi di ricorso, qui sintetizzati nei limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc.pen.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge, per assenzadi motivazione specifica sull’individuazione dell’oggetto del vincolo e del nesso dipertinenzialità tra il bene sequestrato e i reati per cui si procede.Il ricorrente deduce che larga parte dei crediti fiscali sottoposti a vincolo nonsono pertinenziali ai reati oggetto di indagine, in ipotesi d’accusa connessi allefrodi commesse dalla società [OSCURATO:SOCIETA]Tale allegazione si fonda su una complessa analisi del contenuto del cassettofiscale della società [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente sostiene che – dai codici tributoe dai codici fiscali dei soggetti interessati – è possibile risalire alle singoleoperazioni che hanno generato il “credito fiscale” sottoposto a vincolo. Tale analisipermetterebbe di raggiungere due risultati: (i) da un lato, emergerebbe che unalarga parte dei crediti fiscali che l’Agenzia delle Entrate, nel dare esecuzione alsequestro preventivo, ha sottoposto a vincolo non sono stati “acquistati” dallasocietà coinvolta nelle frodi ([OSCURATO:SOCIETA].); (ii) dall’altro lato, emergerebbeche anche una larga parte dei crediti fiscali acquistati da [OSCURATO:SOCIETA] e sottoposti avincolo sono relativi ad operazioni materiali diverse rispetto a quelle che siassumono simulate (risultando che solo crediti fiscali per il controvalore di 116.000euro circa sarebbero ricollegabili ad operazioni di cui si assume il caratterefraudolento).Da tali dati di fatto emergerebbe dunque che – nel dare esecuzione alsequestro – l’Agenzia delle Entrate ha sottoposto a vincolo crediti fiscali che nonsono pertinenziali a reato. Di qui la necessità di procedere al dissequestro deicrediti fiscali non pertinenziali al reato.Tali temi – dedotti all’attenzione del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari (prima)e del Tribunale della libertà (poi) – non hanno ricevuto risposta, se non apparente.Sicché, il provvedimento impugnato andrebbe annullato per vizio di motivazione.2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge eapparenza di motivazione sul c.d. periculum in mora. Il ricorrente censural’ordinanza impugnata, in cui il Tribunale ha fatto ricorso a formule stereotipate supericolo di dispersione/monetizzazione dei crediti fiscali, con motivazioneapparente.2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e apparenzadi motivazione in relazione alla determinazione del profitto confiscabile e allamanifesta sproporzione del vincolo sui beni sequestrati.2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce violazione di legge, avendo ilTribunale travisato la funzione della misura impeditiva e trascurato di consideraresoluzioni cautelari meno afflittive e comunue idonee a neutralizzare il ritenutopericolo.3. Nella memoria depositata, il Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha evidenziato come alcune censure sianogeneriche e la proposizione di altre sia preclusa dall’esistenza di un giudicatocautelare; pertanto il ricorso sarebbe inammissibile.4. All’udienza in camera di consiglio del 15 luglio 2026 sono comparse le parti,essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento.In via preliminare, il Presidente del Collegio ha sollecitato il contraddittorio inordine all’ammissibilità del ricorso, risultando esso proposto a mezzo PEC e nontramite il portale per il deposito telematico.L’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato di averedepositato il ricorso a mezzo PEC, rimettendosi, sul punto, alle determinazioni delCollegio.All’esito della discussione, le parti hanno poi concluso come riportato inepigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, essendo stato presentato con modalità nonconsentite dalla legge.2. Come emerge dal messaggio di invio, il ricorso è stato presentato in data23 aprile 2026, alle ore 11.05, a mezzo PEC con invio all’[OSCURATO:EMAIL] . Nel messaggio di invio non si specificase il ricorso sia stato presentato a mezzo PEC a causa di un qualchemalfunzionamento del portale; né il ricorrente ha altrimenti documentatol’esistenza di malfunzionamenti.3. Tanto premesso, deve essere osservato quanto segue.3.1. Con riferimento al ricorso per cassazione in materia di misure cautelarireali, l’art. 325 richiama il dettato dell'art. 311, comma 3, cod. proc. pen., a mentedel quale il ricorso deve essere depositato nella cancelleria del giudice che haemesso la decisione, osservando le forme previste dall'art. 582 cod. proc. pen.L’art. 582, comma 1, cod. proc. pen. – come modificato dall’art. 33 del decretolegislativo 10 ottobre 2022, n. 150 – dispone che «salvo che la legge dispongaaltrimenti, l'atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalitàpreviste dall'articolo 111-bis nella cancelleria del giudice che ha emesso ilprovvedimento impugnato».L’art. 111-bis, comma 1, cod. proc. pen. – inserito nel corpo del codice di ritodall’art. 6, comma 1, lett. c), d. lgs. 150/2022 – dispone che «il deposito di atti,documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche,nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione,la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici».La modalità di deposito con modalità “esclusivamente” telematica è dunqueprescritta anche per il deposito degli atti di impugnazione (ex art. 582, comma 1,cod. proc. pen., con l’eccezione – non ricorrente nel caso in esame – contemplatadal successivo art. 582, comma 1-bis, cod. proc. pen.).3.2. Considerata la necessità di predisporre un’infrastruttura tecnologicacapace di assicurare «la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione ericezione, nonché l'identità del mittente e del destinatario» (art. 111-bis cod. proc.pen.), il legislatore ha dettato una articolata disciplina transitoria, che ha scanditol’entrata in vigore delle disposizioni in materia di deposito telematico degli atti,condizionata dall’entrata in vigore di norme di rango regolamentare, da adottarecon decreto del Ministro della giustizia.3.3. Con riferimento alle norme che vengono in rilievo in questo giudizio,occorre evidenziare che l’art. 87, comma 4, d. lgs. n. 150/2022 dispone checontinui a trovare applicazione la previgente formulazione dell’art. 311, comma 3(richiamato dall’art. 325) e dell’art. 582 cod. proc. pen. sino al quindicesimo giornosuccessivo all’emanazione del decreto ministeriale (o sino al diverso termineprevisto da detto decreto ministeriale, chiamato a delineare il perimetro temporaledella normativa transitoria). Il successivo comma 5 dell’art. 87 disegna analogomeccanismo di diritto transitorio con riferimento agli artt. 111-bis e 175-bis cod.proc. pen.Nel periodo precedente all’effettiva entrata in vigore delle disposizioni sullemodalità di deposito telematico degli atti, questi possono essere depositati pressole segreterie e le cancellerie degli uffici giudiziari con modalità non telematiche, o,anche trasmessi a mezzo posta elettronica certificata (art. 87-bis, comma 1, d.lgs. n. 150/2022). Ove l’atto depositato a mezzo posta elettronica certificata siaun’impugnazione, il legislatore detta specifiche disposizioni che regolamentanomodalità di formazione, trasmissione e sottoscrizione dell’atto di impugnazione(art. 87-bis, commi 3-7, d. lgs. cit.)3.4. [OSCURATO:PERSONA] che la disciplina transitoria relativa all’entrata in vigore delleregole sul deposito telematico degli atti è, in parte, regolamentata dalla legge e,in altra parte, demandata al decreto ministeriale di attuazione della delegaconferita al Governo dal legislatore, vengono in rilievo le disposizioni dettatedall’art. 3 Decreto del Ministro della giustizia 29 dicembre 2023, n. 217,incisivamente modificato dall’art. 1 del D.M. 27 dicembre 2024, n. 206 (e, poi,anche con D.M. 30 dicembre 2025, n. 206).3.4.1. L’art. 3, comma 1, D.M. n. 217/2023 dispone che «a decorrere dal 1°gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte deisoggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalitàtelematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale», indiversi uffici giudiziari, tra i quali figura il Tribunale ordinario.3.4.2. L’art. 3, citato, al successivo comma 3-ter, prevede che «sino al 31marzo 2026, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettera d), il depositoda parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste ememorie, nei procedimenti regolati dal libro IV, titolo I, capo VI e titolo II, capoIII del codice di procedura penale, nonché in quelli relativi alle impugnazioni inmateria di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità nontelematiche».3.4.3. Alla luce di tali richiami normativi, ne discende che – a decorrere dalgiorno 1 aprile 2026 – le impugnazioni previste dall’art. 325 cod. proc. pen. (chefigura nel libro IV, titolo II, capo III) debbono essere proposte con modalitàesclusivamente telematiche, ai sensi del combinato disposto degli artt. 325, 311,comma 3, 582, comma 1, 111-bis cod. proc. pen.4. Il legislatore ha tuttavia contemplato alcune ipotesi in cui – anche nelsistema sopra ricostruito – può essere ancora consentito il deposito degli atti conmodalità diverse da quelle telematiche. Le ipotesi in questione sono consideratedall’art. 175-bis cod. proc. pen., inserito nel codice di rito dall’art. 11, comma 1,lett. c), d. lgs. n. 150/2022. Tale disposizione disciplina i casi di malfunzionamentodei sistemi telematici.4.1. Ai sensi dell’art. 175-bis, comma 3, nel periodo di malfunzionamento deisistemi telematici, gli atti e i documenti sono redatti in forma di documentoanalogico e depositati con modalità non telematiche (intendendosi che il depositodi un atto a mezzo PEC è considerato modalità di deposito “non telematica”).4.2. I primi due commi dell’art. 175-bis cod. proc. pen. si occupano dellemodalità con cui il malfunzionamento dei sistemi informatici deve esserecomprovato.Il malfunzionamento deve essere «certificato dal direttore generale per iservizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, attestato sul portaledei servizi telematici del Ministero della giustizia e comunicato dal dirigentedell'ufficio giudiziario, con modalità tali da assicurarne la tempestiva conoscibilitàai soggetti interessati» (art. 175-bis, comma 1). Le certificazioni, attestazioni ecomunicazioni appena indicate devono contenere «l'indicazione della data e, overisulti, dell'orario dell'inizio e della fine del malfunzionamento, registrati, inrelazione a ciascun settore interessato» (art. 175-bis, comma 2). Il ripristino dellanormale funzionalità del sistema deve essere tracciato «con le medesimemodalità» (art. 175-bis, comma 1).4.3. L’art. 175-bis, comma 4, cod. proc. pen. contempla – nel caso in cui visia un «malfunzionamento del sistema non certificato ai sensi del comma 1» – cherisul ti tuttavia «accertato ed attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, ecomunicato con modalità tali da assicurare la tempestiva conoscibilità ai soggettiinteressati della data e, ove risulti, dell'orario dell'inizio e della fine delmalfunzionamento».4.4. Dalla articolata disciplina dettata dall’art. 175-bis cod. proc. pen. èpossibile trarre un’indicazione chiara: perché sia autorizzato il deposito nontelematico degli atti per cui ciò è prescritto, deve essersi verificata un’ipotesi dimalfunzionamento certificata o accertata nelle forme previste dai commi 1, 2 e 4della disposizione in esame.Va aggiunto, infine, che grava sul ricorrente l’onere di documentare le ragioniper cui sono state utilizzate forme di deposito di un’impugnazione diverse da quelleprescritte dalla legge; del resto, si tratta di ragioni che il ricorrente è in grado didocumentare agevolmente, producendo le attestazioni presenti sul portale deiservizi telematici o i provvedimenti assunti dal dirigente dell’ufficio giudiziario aisensi dell’art. 175-bis, comma 4.La correttezza di tale conclusione è imposta dalla logica (si tratta di dimostrareun “fatto processuale”, invocato come presupposto per esercitare il diritto diimpugnazione in forme diverse da quelle prescritte); essa risulta confermata, sulpiano sistematico, anche dalle previsioni dell’art. 175-bis, comma 5: taledisposizione – nel caso in cui i servizi telematici siano afflitti da malfunzionamentoe in cui non sia stato depositato un determinato atto con modalità non telematica,determinando una decadenza – pone esplicitamente a carico dell’interessatol’onere di dimostrare di non avere potuto provvedere tempestivamente al depositonon telematico per caso fortuito o forza maggiore.Si tratta di una disposizione che conferma come gravi sulla parte che si scostadal modello legale di deposito degli atti l’onere di dimostrarne le ragioni.5. Nel caso in esame, non risulta dagli atti alcun malfunzionamento dei servizitelematici, attestato nelle forme sopra indicate al punto 4.4. Né il ricorrente haaltrimenti documentato tale circostanza.6. Ne discende l’inammissibilità del ricorso. La mancata osservanza dellemodalità di deposito telematico dell’impugnazione – fuori dai casi previsti dall’art.175-bis – determina infatti l’inammissibilità dell’impugnazione, sanzioneesplicitamente comminata dal legislatore con l’art. 591, comma 1, lett. c), cod.proc. pen., anch’esso modificato dall’art. 33 del decreto legislativo n. 150, cit. (intermini, Sez. 6, n. 23044 del 09/06/2026, Sallja, non mass.).È solo il caso di osservare, per inciso, che detta conclusione non si pone incontrasto con l’esercizio del diritto di difesa, né introduce conseguenzemanifestamente sproporzionate per lo scostamento dal modello legale previsto peril deposito delle impugnazioni, tali da integrare un ostacolo all’accesso allagiustizia. Il sistema sopra delineato – che persegue anche un interesse di rilievopubblicistico, essendo volto alla modernizzazione del processo penale (uno degliobiettivi coltivati dal decreto legislativo n. 150/2022) – infatti: a) è espressione diuna scelta legislativa non irragionevole, che risponde a finalità di semplificazione,razionalizzazione e accelerazione delle scansioni processuali; b) è conformeall'interpretazione letterale ai sensi dell'art. 12 delle preleggi; c) non confligge conil "diritto di accesso" alla giustizia tutelato dall'art. 6 CEDU, come interpretato dallaCorte EDU e non lede il principio del "favor impugnationis" (Sez. U, n. 6565 del11/12/2025 – dep. 2026, Messina, Rv. 289326; Sez. 2, n. 9827 del 12/02/2026,Motta, Rv. 289611; Sez. 6, n. 5252 del 08/01/2026, Tola, Rv. 289338).7. Va aggiunto che il ricorso sarebbe comunque inammissibile.L’esame del secondo, del terzo e del quarto motivo di ricorso sarebbe preclusodalla sussistenza del c.d. giudicato cautelare, posto che le questioni dedotte conquei motivi – relative alla sussistenza del periculum in mora e alla proporzionalitàdel sequestro impeditivo – risultano già decise in sede di riesame delprovvedimento genetico (o, comunque, inscindibilmente connesse con quelleesaminate in quella sede); sicché, la preclusione del c.d. giudicato cautelare puòessere superata solo laddove intervengano elementi nuovi che alterino il quadroprecedentemente definito (Sez. 3, n. 10245 del 15/02/2024, Valbit, Rv. 286040 -01); il che – rispetto ai temi proposti nei predetti motivi di ricorso – non avviene.Sicché, detti motivi sarebbero comunque inammissibili, in difetto di elementi dinovità.Quanto al primo motivo – in cui si deduce, come elemento di novità l’esitodegli approfondimenti espletati dalla difesa sulla origine dei crediti tributari su cuil’Agenzia delle Entrate ha concretamente impresso il vincolo di indisponibilità, inesecuzione del sequestro preventivo disposto dall’autorità giudiziaria – si osservache, in ultima analisi, le censure sono rivolte non tanto alla legittimità delprovvedimento di sequestro, quanto piuttosto alle modalità di esecuzione di taleprovvedimento che, nella fase esecutiva, avrebbe colpito beni (crediti fiscali)diversi da quelli considerati dal decreto di sequestro. Si tratta, dunque, di censurerivolte non alla legittimità del titolo, bensì all’esecuzione del provvedimento.Alla luce di tale premessa, il Collegio ritiene che l’esame della censuraespressa nel primo motivo sarebbe comunque precluso; al riguardo, il Collegioritiene debba essere data continuità all’orientamento di legittimità secondo il quale«in tema di impugnazioni, è inammissibile il ricorso per cassazione avversol'ordinanza confermativa del sequestro preventivo impeditivo, nel caso in cui ilricorrente deduca l'illegittimità delle modalità esecutive stabilite dal pubblicoministero, trattandosi di questioni che devono essere proposte in sede di incidentedi esecuzione» (Sez. 2, n. 9833 del 15/12/2023, dep. 2024, Servizi, Rv. 286977– 01, proprio con riferimento al sequestro di crediti fiscali a seguito di ritenutefrodi in materia di c.d. superbonus; v. anche, con riferimento ad altre ipotesi, maesprimendo lo stesso principio di diritto, Sez. 2, n. 44504 del 03/07/2015, SteccatoVatunné, Rv. 265103 – 01; Sez. 6, n. 16170 del 02/04/2014, Stollo, Rv. 259769 -01).8. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.Considerata la novità della questione di diritto relativa alle modalità di depositodell’impugnazione, il Collegio ritiene non sussistano i presupposti per disporre lasanzione della condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali.Così deciso il 15/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAndrea [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 31244/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris