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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 02068/2022

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ORDINANZA sul ricorso 20902/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 30 presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA] e rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- Contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro in carica, difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12 domicilia -controricorrente- avverso la sentenza n. 15725/2019 della Corte di Cassazione, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2021 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre ex artt. 394 n. 4 e 391-bis cod. proc. civ. per la revocazione della sentenza in epigrafe indicata con cui questa Corte di cassazione, pronuncgando in un giudizio in materia elettorale avente ad oggetto la dichiarazione di incandidabilità del ricorrente ai sensi dell'art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267 del 2000 rispetto alle elezioni da svolgersi in Campania al primo turno elettorale successivo allo scioglimento, per infiltrazioni e condizionamento mafioso, del consiglio comunale di Pagani, respingeva il ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 6262/2014.

Con i due motivi, il ricorrente deduce l'errore di fatto ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ. in cui sarebbe incorsa questa Corte per la mancata percezione delle evidenze che avevano condotto alla incandidabilità, non avendo apprezzato, nella identità dei fatti oggetto del giudizio civile rispetto a quelli contestati in sede penale, l'intervenuta assoluzione — con accertamento irrevocabile all'esito della sentenza della Cassazione penale n. 1422/2018 di inammissibilità del ricorso proposto dal P.M. —, con la formula "perché il fatto non sussiste", cui erano pervenuti i giudici penali investiti della cognizione dei reati di voto di scambio ex art. 416-ter c.p. e di concussione, aggravata dal metodo e fine mafioso (artt. 416-ter e 317 c.p.; art. 7

I. 203/91), contestati al primo, in concorso con altri.Con controricorso il Ministero dell'interno ha resistito all'avverso mezzo.

2. Con atto del 20 maggio 2021, in prossimità dell'udienza, i difensori del ricorrente hanno rappresentato a questa Corte che con ordinanza dell'i ottobre 2019, passata in giudicato, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato la decadenza del ricorrente dalla carica di sindaco del Comune di Pagani — medio tempore intervenuta all'esito delle elezioni comunali del Comune di Pagani tenutesi il 26 maggio 2019 con turno di ballottaggio del 9 giugno 2019 —, in accoglimento del ricorso proposto dalla Prefettura di Salerno ai sensi dell'art. 70 TUEL e 702-bis cod. proc„ civ., e che in esecuzione della indicata decisione il Consiglio Comunale di Pagani ha proceduto alla presa d'atto della intervenuta decadenza, cessando in tal modo il ricorrente, irreversibilmente, dalla carica di Sindaco ai sensi dell'art. 143 TUEL all'esito di atti definitivi ed intangibili, successivi al ricorso, con superamento di ogni proposta questione.

Per l'effetto i difensori del ricorrente hanno dichiarato di rinunziare al ricorso, chiedendo dichiiararsi l'estinzione del presente giudizio ovvero la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente a proseguire il processo, con conseguente cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

L'atto è stato notificato al controricorrente di cui non risulta agli atti l'accettazione.

La rinuncia comporta l'estinzione del giudizio, per l'art. 391 c.p.c., senza necessità di accettazione dell'altra parte.

Tale rinuncia, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971).In mancanza di accettazione non ricorre la condizione di legge di cui all'art. 391, comma 4, c.p.c., che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante nell'ulteriore rilievo che a seguito della modificazione introdotta col d.lgs. n. 40/2006, tuttavia, la statuizione di condanna non è più necessitata, potendo il giudice discrezionalmente negarla.

Compete pertanto alla Corte accertare l'esistenza di ragioni, che, particolarmente meritevoli di apprezzamento, risultino capaci di determinare il superamento della regola per cui, in base al principio di causalità, le spese dovrebbero far carico alla parte che ha dapprima introdotto il giudizio per cassazione e poi determinato, con la rinuncia, la sua estinzione (Cass. 22/05/2020, n. 9474).

Nella specie la rinuncia è stata motivata dalla decadenza del ricorrente — medio tempore dichiarata, all'esito di azione popolare introdotta ex art. 70 d.lgs. n. 267 del 2000, dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza dell'i ottobre 2019 — dalla carica di sindaco del Comune di Pagani per le consultazioni elettorali tenutesi successivamente al passaggio in giudicato, per rigetto del relativo ricorso con ordinanza di questa Corte dell'Il giugno 2019, della sentenza di accertamento della sua incandidabilità ex art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267 del 2000.

Si tratta di evidenza che risulta recessiva rispetto all'interesse della parte non rinunciante ad ottenere il rimborso del costi processuali affrontati per resistere al ricorso e ciò tanto più in considerazione della particolarità e complessità delle questioni prospettate con il ricorso per revocazione proposto ex art. 395 n. 4 e 391-bis c.p.c. ed all'impegno che l'apprestamento delle difese, quindi, imponeva nelle pure apprezzate sorti della presupposta instaurazione ad opera del ricorrente di un contenzioso sulla non candidabilità a sindaco che si è concluso con la soccombenza in tutti i gradi di giudizio.

In via conclusiva il ricorrente va condannato alle spese di lite secondo soccombenza come in dispositivo liquidate.

La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485).

P.Q..M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero dell'Interno, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese prenotate a debito.

Va esclusa l'applicabilità dell'articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 20902/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 30 presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA] e rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- Contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro in carica, difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12 domicilia -controricorrente- avverso la sentenza n. 15725/2019 della Corte di Cassazione, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2021 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre ex artt. 394 n. 4 e 391-bis cod. proc. civ. per la revocazione della sentenza in epigrafe indicata con cui questa Corte di cassazione, pronuncgando in un giudizio in materia elettorale avente ad oggetto la dichiarazione di incandidabilità del ricorrente ai sensi dell'art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267 del 2000 rispetto alle elezioni da svolgersi in Campania al primo turno elettorale successivo allo scioglimento, per infiltrazioni e condizionamento mafioso, del consiglio comunale di Pagani, respingeva il ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 6262/2014. Con i due motivi, il ricorrente deduce l'errore di fatto ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ. in cui sarebbe incorsa questa Corte per la mancata percezione delle evidenze che avevano condotto alla incandidabilità, non avendo apprezzato, nella identità dei fatti oggetto del giudizio civile rispetto a quelli contestati in sede penale, l'intervenuta assoluzione — con accertamento irrevocabile all'esito della sentenza della Cassazione penale n. 1422/2018 di inammissibilità del ricorso proposto dal P.M. —, con la formula "perché il fatto non sussiste", cui erano pervenuti i giudici penali investiti della cognizione dei reati di voto di scambio ex art. 416-ter c.p. e di concussione, aggravata dal metodo e fine mafioso (artt. 416-ter e 317 c.p.; art. 7 I. 203/91), contestati al primo, in concorso con altri.Con controricorso il Ministero dell'interno ha resistito all'avverso mezzo. 2. Con atto del 20 maggio 2021, in prossimità dell'udienza, i difensori del ricorrente hanno rappresentato a questa Corte che con ordinanza dell'i ottobre 2019, passata in giudicato, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato la decadenza del ricorrente dalla carica di sindaco del Comune di Pagani — medio tempore intervenuta all'esito delle elezioni comunali del Comune di Pagani tenutesi il 26 maggio 2019 con turno di ballottaggio del 9 giugno 2019 —, in accoglimento del ricorso proposto dalla Prefettura di Salerno ai sensi dell'art. 70 TUEL e 702-bis cod. proc„ civ., e che in esecuzione della indicata decisione il Consiglio Comunale di Pagani ha proceduto alla presa d'atto della intervenuta decadenza, cessando in tal modo il ricorrente, irreversibilmente, dalla carica di Sindaco ai sensi dell'art. 143 TUEL all'esito di atti definitivi ed intangibili, successivi al ricorso, con superamento di ogni proposta questione. Per l'effetto i difensori del ricorrente hanno dichiarato di rinunziare al ricorso, chiedendo dichiiararsi l'estinzione del presente giudizio ovvero la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente a proseguire il processo, con conseguente cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. L'atto è stato notificato al controricorrente di cui non risulta agli atti l'accettazione. La rinuncia comporta l'estinzione del giudizio, per l'art. 391 c.p.c., senza necessità di accettazione dell'altra parte. Tale rinuncia, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971).In mancanza di accettazione non ricorre la condizione di legge di cui all'art. 391, comma 4, c.p.c., che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante nell'ulteriore rilievo che a seguito della modificazione introdotta col d.lgs. n. 40/2006, tuttavia, la statuizione di condanna non è più necessitata, potendo il giudice discrezionalmente negarla. Compete pertanto alla Corte accertare l'esistenza di ragioni, che, particolarmente meritevoli di apprezzamento, risultino capaci di determinare il superamento della regola per cui, in base al principio di causalità, le spese dovrebbero far carico alla parte che ha dapprima introdotto il giudizio per cassazione e poi determinato, con la rinuncia, la sua estinzione (Cass. 22/05/2020, n. 9474). Nella specie la rinuncia è stata motivata dalla decadenza del ricorrente — medio tempore dichiarata, all'esito di azione popolare introdotta ex art. 70 d.lgs. n. 267 del 2000, dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza dell'i ottobre 2019 — dalla carica di sindaco del Comune di Pagani per le consultazioni elettorali tenutesi successivamente al passaggio in giudicato, per rigetto del relativo ricorso con ordinanza di questa Corte dell'Il giugno 2019, della sentenza di accertamento della sua incandidabilità ex art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267 del 2000. Si tratta di evidenza che risulta recessiva rispetto all'interesse della parte non rinunciante ad ottenere il rimborso del costi processuali affrontati per resistere al ricorso e ciò tanto più in considerazione della particolarità e complessità delle questioni prospettate con il ricorso per revocazione proposto ex art. 395 n. 4 e 391-bis c.p.c. ed all'impegno che l'apprestamento delle difese, quindi, imponeva nelle pure apprezzate sorti della presupposta instaurazione ad opera del ricorrente di un contenzioso sulla non candidabilità a sindaco che si è concluso con la soccombenza in tutti i gradi di giudizio. In via conclusiva il ricorrente va condannato alle spese di lite secondo soccombenza come in dispositivo liquidate. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485). P.Q..M. La Corte dichiara estinto il giudizio e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero dell'Interno, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese prenotate a debito. Va esclusa l'applicabilità dell'articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
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