CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2022
Cassazione n. 21557/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avv>d alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 0~0 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 22 novembre 2021 la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 7.1.2016, appellata da RISPOLI Raffaele, su concorde richiesta delle parti, riduceva la pena inflitta all'imputato in relazione al capo C) nella misura di anni 2 mesi 2 giorni 20 di reclusione; dichiarava di non doversi procedere nei confronti dell'imputato in relazione al reato di cui al capo A) perché estinto per prescrizione; assolveva l'imputato dal reato di cui al capo B) perché il fatto non è previso dalla legge come reato. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - RISPOLI Raffaele deducendo vizio di motivazione in riferimento alla contestazione di cui al capo C) dell'imputazione e con riferimento all'art. 129 cod. proc. pen. 3. Il ricorso è inammissibile, essendo riferito al trattamento sanzionatorio concordato tra le parti ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen. o ad aspetti oggetto di rinunzia ai motivi di appello. La inammissibilità va dichiarata de plano, con modello procedimentale applicabile in relazione ad ogni ipotesi di inammissibilità dei ricorsi avverso sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., disposizione introdotta dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, all'art. 1 comma 62, pacificamente applicabile ratione temporis . Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 15 dicembre 2022 Il C