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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 febbraio 2023

Cassazione n. 11234/2023

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 2397/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., in liquidazione volontaria, i n p ersona del legale rappresentante pro - tempore,elettivamente domiciliati in Roma , presso lo studio dell’avv . [OSCURATO:PERSONA] -studio legale Scafetta-, che l i rappresenta e difende , conprocura speciale in calce al ricorso; -ricorrenti- -contro- PENELOPE SPVs.r.l., in persona d el legale rappres. p.t. , elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappres. e difesa , c on procura speciale in calce alcontroricorso; [OSCURATO:PERSONA] S.C., in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] dalla quale, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], è rappres. e difesa, con procura speciale in atti;DOVALUE s.p.anella qualità di mandataria senza rappresentanza della [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] dalla quale è rappres. diesa, con procura speciale in atti; -controricorrenti- avverso la sentenzan. 3418/2019, della Corte d’appello di BOLOGNA , depositatail 03/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2023dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Bologna, con sentenza del

7.6. 2 0 1 9, ritenuta inammissibile la proposta di concordato preventivo con riserva depositata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, dichiaròil fallimento della società proponente e dei due soci illimitatamente responsabili , [OSCURATO:PERSONA], socia accomandataria, e [OSCURATO:PERSONA] (cessionario della quota della prima, divenuto socio unico e liquidatore della s.a.s.), osservando che il piano presentava un vizio originale ed insanabile, in quanto esteso anche ad immobili di proprietà d i quest’ultimo. [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] proposero tempestivo reclamo contro la sentenza.

I creditori istanti [OSCURATO:PERSONA] S.C., [OSCURATO:SOCIETA]., quale procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]., e Penelope S.P.V. si costituirono in giudizio chiedendone il rigetto.

All’udienza di comparizione, la Corte d’appello di Bologna ord inò l’integrazione del contradditorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che si costituì, impugnando a sua volta, in via incidentale,la sentenza.

Rimessa la causa in decisione, la corte territoriale, con sentenza depositata il 3.12.19, dichiaròinammissibili i motiv i di impugnazione dedotti per la prima volta dai reclamanti principali nella comparsa di costituzione di nuovo difensore;rilevò tutta via che i medesimi motivi erano stati svolti dalla reclamante incidentale ed andavano accolti, essendo espressamente ammessala facoltà del socio illimitatamente responsabile di fornire al concordato della società una garanzia aggiuntiva, tramite l’offerta dei propri beni.

Il giudice del reclamo revocò pertanto la sentenza dichiarativa del fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. e dei soci illimitatamente responsabili e rimise gli atti al tribunale per gli adempimenti di cui agli artt. 170 ss., l.f., co mpensa ndo integralmente le spese fra le part i “ in ragione dell’interesse pubblico sotteso alla procedura”. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e il socio Evangelisti ricorrono per la cassazione della sentenza con unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] cooperativo, [OSCURATO:SOCIETA]., e [OSCURATO:SOCIETA], quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., resistono con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’unico motivo del ricorso censura il capo della sentenza impugnata che ha disposto l’integrale compensazione delle spese, per omessa motivazione sull’interesse pubblico che l’avrebbe gius tificat a e conseguente violazione del principio secondo il quale le spese vanno poste a carico dei soccombenti.

2. Anzitutto, va osservato che, se non è ammissibile il ricorso in cassazione contro il provvedimento che ha rimesso gli atti al tribunale per l’esame della proposta di concordato (Cass. 15859/2014), va comunque escluso che questo principio possa valere per la pronuncia sulle spese, trattandosi di capo della sentenza di secondo grado autonomamente impugnabile (in tal senso, Cass., n. 9348/22; n.7263/19).3.

Ilmotivo ètuttavia inammissibile , perché i ricorrenti non erano parti vittoriose nel giudizio di reclamo, avendo la corte d’appello accolto il reclamo incidentaleprevia espressa declaratoria di inammissibilità dei motivi di impugnazione (ancorché astrattamente fondati) da essi tardivamente proposti, e sono quindi privi di interesse a dolersi della compensazionedelle spese.

4. Va peraltro ribadito il consolidato orientamento di legittimità secondo il quale, in tema di speseprocessuali, il sindacato della Corte dicassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio per cui le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre esula da detto sindacato , rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass., n. 24502/017; n. 8421/17).

5. Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorren ti al pagamentodelle spese del giudizio, che liquida , in favore di ciascu na parte controricorrente,nella somma di euro 1200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 2397/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., in liquidazione volontaria, i n p ersona del legale rappresentante pro - tempore,elettivamente domiciliati in Roma , presso lo studio dell’avv . [OSCURATO:PERSONA] -studio legale Scafetta-, che l i rappresenta e difende , conprocura speciale in calce al ricorso; -ricorrenti- -contro- PENELOPE SPVs.r.l., in persona d el legale rappres. p.t. , elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappres. e difesa , c on procura speciale in calce alcontroricorso; [OSCURATO:PERSONA] S.C., in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] dalla quale, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], è rappres. e difesa, con procura speciale in atti;DOVALUE s.p.anella qualità di mandataria senza rappresentanza della [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] dalla quale è rappres. diesa, con procura speciale in atti; -controricorrenti- avverso la sentenzan. 3418/2019, della Corte d’appello di BOLOGNA , depositatail 03/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2023dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Bologna, con sentenza del 7.6. 2 0 1 9, ritenuta inammissibile la proposta di concordato preventivo con riserva depositata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, dichiaròil fallimento della società proponente e dei due soci illimitatamente responsabili , [OSCURATO:PERSONA], socia accomandataria, e [OSCURATO:PERSONA] (cessionario della quota della prima, divenuto socio unico e liquidatore della s.a.s.), osservando che il piano presentava un vizio originale ed insanabile, in quanto esteso anche ad immobili di proprietà d i quest’ultimo. [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] proposero tempestivo reclamo contro la sentenza. I creditori istanti [OSCURATO:PERSONA] S.C., [OSCURATO:SOCIETA]., quale procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]., e Penelope S.P.V. si costituirono in giudizio chiedendone il rigetto. All’udienza di comparizione, la Corte d’appello di Bologna ord inò l’integrazione del contradditorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che si costituì, impugnando a sua volta, in via incidentale,la sentenza. Rimessa la causa in decisione, la corte territoriale, con sentenza depositata il 3.12.19, dichiaròinammissibili i motiv i di impugnazione dedotti per la prima volta dai reclamanti principali nella comparsa di costituzione di nuovo difensore;rilevò tutta via che i medesimi motivi erano stati svolti dalla reclamante incidentale ed andavano accolti, essendo espressamente ammessala facoltà del socio illimitatamente responsabile di fornire al concordato della società una garanzia aggiuntiva, tramite l’offerta dei propri beni. Il giudice del reclamo revocò pertanto la sentenza dichiarativa del fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. e dei soci illimitatamente responsabili e rimise gli atti al tribunale per gli adempimenti di cui agli artt. 170 ss., l.f., co mpensa ndo integralmente le spese fra le part i “ in ragione dell’interesse pubblico sotteso alla procedura”. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e il socio Evangelisti ricorrono per la cassazione della sentenza con unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] cooperativo, [OSCURATO:SOCIETA]., e [OSCURATO:SOCIETA], quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., resistono con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’unico motivo del ricorso censura il capo della sentenza impugnata che ha disposto l’integrale compensazione delle spese, per omessa motivazione sull’interesse pubblico che l’avrebbe gius tificat a e conseguente violazione del principio secondo il quale le spese vanno poste a carico dei soccombenti. 2. Anzitutto, va osservato che, se non è ammissibile il ricorso in cassazione contro il provvedimento che ha rimesso gli atti al tribunale per l’esame della proposta di concordato (Cass. 15859/2014), va comunque escluso che questo principio possa valere per la pronuncia sulle spese, trattandosi di capo della sentenza di secondo grado autonomamente impugnabile (in tal senso, Cass., n. 9348/22; n.7263/19).3. Ilmotivo ètuttavia inammissibile , perché i ricorrenti non erano parti vittoriose nel giudizio di reclamo, avendo la corte d’appello accolto il reclamo incidentaleprevia espressa declaratoria di inammissibilità dei motivi di impugnazione (ancorché astrattamente fondati) da essi tardivamente proposti, e sono quindi privi di interesse a dolersi della compensazionedelle spese. 4. Va peraltro ribadito il consolidato orientamento di legittimità secondo il quale, in tema di speseprocessuali, il sindacato della Corte dicassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio per cui le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre esula da detto sindacato , rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass., n. 24502/017; n. 8421/17). 5. Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorren ti al pagamentodelle spese del giudizio, che liquida , in favore di ciascu na parte controricorrente,nella somma di euro 1200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma d
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