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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 22783/2022

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SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 6340del ruolo generale dell’anno 2017, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72C04 H703C) rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 78A01 H703U) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.con unico socio ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56D20 H501G) -controricorrente- nonché [OSCURATO:SOCIETA]. (P.I.: 00348170101), in persona del legale rappresentantepro tempore [OSCURATO:PERSONA] F.[OSCURATO:PERSONA] N. 14 -MILANO (P.I.: 03283830960), in persona dell’amministratore pro tempore Ric. n. 6340/2017 –Sez. 3 - Ud. 23 giugno 2022 – Sentenza – Pagina 2 di 10 -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Mila- non. 3370/2016, pubblicata in data 2 settembre 201 6 ; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 23 giugno 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA]- decchia, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatti di causa Nel corso di un procedimento esecutivo promosso dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (nelle cui posizioni soggettive è successiva- mente subentrata [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata nel pre- sente giudizio dalla mandataria [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) per l’espropriazione di un immobile di proprietà di Be- nedetto Accarino, quale terzo datore di ipoteca per un debito di [OSCURATO:PERSONA], è intervenuto il Condominio del fabbri- cato sito in Milano, via F.lli Bozzi n. 14, per un credito vantato nei confronti dell’Accarino.

Dopo la conversione del pignora- mento ai sensi dell’art. 495 c.p.c., il giudice dell’esecuzione ha provveduto all’assegnazione ai creditori delle somme versate dall’esecutato e quest’ultimo ha proposto opposizione avverso l’ordinanza di assegnazione.

L’opposizione è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Milano.

La Corte di Appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre l’Accarino, sulla base di tredicimotivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in rappresentanza di [OSCURATO:SOCIETA]..

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri in- timati.

È stata inizialmente disposta la trattazione nella camera di consiglio del 1° febbraio 2022 della Seconda Sezione Civile di Ric. n. 6340/2017 –Sez. 3 - Ud. 23 giugno 2022 – Sentenza – Pagina 3 di 10 questa Corte, che però, all’esito della relativa adunanza came- rale, ha ritenuto opportuna la trattazione in pubblica udienza e, rilevato trattarsi di controversia di competenza tabellare della Terza Sezione Civile, l’ha rimessa al Presidente per l’assegnazione a quest’ultima.

È stata quindi disposta la trattazione in pubblica udienza pres- so la Terza Sezione Civile, che ha avuto luogo in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, comma8 bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni in legge 18 dicembre 2020 n. 176 ( e successive proroghe e modifica- zioni).

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Ragioni della decisione 1.I motivi del ricorso risultano rubricati come segue: «1) Violazione dell’art. 77 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 e 4 c.p.c. 2) Violazione dell’art. 161 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 e 4 c.p.c. 3) Violazione dell’art. 100 c.p.c. e degli artt. 1175 e 1375 cod. civ, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. – Carenza di legittima- zione attiva. 4) Violazione degli artt.2909 codice civile e 324 c.p.c. in rela- zione all’art. 360 n. 3 e 4 c.p.c. 5) Violazione dell’art. 618 c.p.c., dell’art. 102 c.p.c. e dell ’ art.489 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. 6) Violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. 7) Violazione dell’art. 2697 codice civile e 512 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. 8) Violazione del D.M. n. 127/2004 e dell’art. 112 c.p.c. in re- lazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.chiesto e pronunciato. 9) Violazione art. 474 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.

Ric. n. 6340/2017 –Sez. 3 - Ud. 23 giugno 2022 – Sentenza – Pagina 4 di 10 10) Violazione degli artt. 139, 140, 156, 160 c.p.c. e 555 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. 11) Violazione degli artt. 2808, 1175 e 1375 codice civile in relazione all’art. 360 n. 3 e 4 c.p.c. 12) Violazione degli artt. 512 e 617 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 e 4 c.p.c. 13) Violazione degli artt. 24 e 111 Costituzione e 569 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.». 2.Risulta pregiudiziale ed assorbente l’esame del quinto mo- tivo del ricorso, con il quale si deduce la nullità dell’intero giu- dizio di merito per la mancata partecipazione allo stesso di un litisconsorte necessario e, segnatamente, del debitore princi- pale FrancescoAmabile, a garanzia dell’obbligazione del quale lo stesso ricorrente (esecutato) aveva concesso ipoteca sul proprio immobile, pignorato in suo danno ai sensi dell’art. 602 c.p.c..

Il motivo (che ha comunque ad oggetto una questione rileva- bile anche di ufficio) è fondato.

Si premette che, secondo l’indirizzoconsolidato di questa Cor- te, « in tema di espropriazione contro il terzo, nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. instaurato contro gli atti preesecutivi o contro gli atti esecutivi, si confi- gura sempre litisconsorzio necessario iniziale fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo proprietario» (Cass., Sez. 3, Sen- tenza n. 2333 del 31/01/2017, Rv. 642714 –01; Sez. 3 , Sen- tenzan. 26523 del 09/11/2017 , Rv. 646637 – 01; Sez. 6 - 3 , Ordinanzan. 17113 del 28/06/2018 , Rv. 649547 - 01 ).

Il giudizio di merito, sin dal primo grado, si è pertanto svolto in mancanza di un legittimato passivo necessario. 3.Il giudice di appello ha escluso il rilievo del difetto di inte- grità del contraddittorio, richiamando il consolidato indirizzo questa Corte, secondo il quale «il rispetto del diritto fonda- mentale ad una ragionevole durata del processo impone al Ric. n. 6340/2017 –Sez. 3 - Ud. 23 giugno 2022 – Sentenza – Pagina 5 di 10 giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e im- pedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di pa- rità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destina- to ad esplicare i suoi effetti; ne consegue che, in caso di ricor- so per cassazione “prima facie” infondato, appare superflua, pur potendo sussistere i presupposti (come nella specie, per inesistenza della notificazione del ricorso nei confronti di alcu- ni litisconsorti necessari), la fissazione del termine ex art. 331 c.p.c. per l’integrazione del contraddittorio, atteso che la con- cessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2723del 08/02/2010, Rv. 611735 - 01 ; conf.: Cass., Sez.

U , Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010, Rv. 612077 - 01 ; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 21141del 13/10/2011 , Rv. 620237 – 01 ; Sez. 3 , Sentenza n. 690 del 18/01/2012 , Rv. 620539 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 15106del 17/06/2013 , Rv. 626969 – 01; Sez. 2 , Sentenza n. 11287del 10/05/2018, Rv. 648501 – 01; Sez. 2 , Ordinanza n. 12515del 21/05/2018, Rv. 648755 – 01; Sez. 6 - 3 , Ordinan- za n. 8980del 15/05/2020, Rv. 657883 - 01 ).

Tale indirizzo, diversamente da quanto ritenuto dalla corte territoriale, non era però nella specie applicabile.

I principi di diritto sopra richiamati sono stati in realtà enun- ciati da questa Corte esclusivamente con riguardo all’ipotesi in Ric. n. 6340/2017 –Sez. 3 - Ud. 23 giugno 2022 – Sentenza – Pagina 6 di 10 cui il difetto di contraddittorio venga rilevato e si verifichi nel giudizio di legittimità.

In ipotesi di mancata partecipazione di un litisconsorte neces- sario al giudizio di merito è, al contrario, altrettanto consolida- to l’indirizzo secondo il quale, in tal caso, si determina la nulli- tàdel giudizio stesso , rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado,imponendo l’annullamento della pronuncia emessa, con conseguente rimessione della causa al giudice di prime cure (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18127 del 26/07/2013, Rv. 627384: «quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contrad- dittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a ri- mettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, com- ma 1, c.p.c., resta viziato l’intero processoe s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudi- ce di prime cure, a norma dell’art. 383, comma 3, c.p.c.»; conf.:Sez. 3, Sentenza n. 8825 del 13/04/2007, Rv. 599201; Sez.

U, Sentenza n. 3678 del 16/02/2009, Rv. 607444; Sez. 3, Sentenza n. 3866 del 26/02/2004 , Rv. 570566 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1462 del 30/01/2003 , Rv. 560455 – 01), con l’unica eccezione dell’assoluta originaria radicale improponibili- tà della domanda (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 37847 del 01/12/2021, Rv. 663431 –01).

Questi ultimi erano, quindi, i principi di diritto che avrebbe do- vuto applicare la corte di appello. 3.1 È opportuno osservare, in proposito, che dalle stesse ra- gioni per le quali si ritiene possibile prescindere dall’integrazione (o regolarizzazione) del contraddittorio nel giudizio di legittimità, in caso di ricorso per cassazione radi- calmente inammissibile o “prima facie” infondato (cioè «l’esigenza di ragionevole durata del processo e quella evitare Ric. n. 6340/2017 –Sez. 3 - Ud. 23 giugno 2022 – Sentenza – Pagina 7 di 10 inutile dispendio di attività processuali e di formalità non giu- stificate dalla struttura dialettica del processo stesso e dal ri- spetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti»), emerge che si tratta di un principio del tutto eccezionale, la cui possi- bilità di operare è necessariamente limitata al ricorrere di de- terminate e specifiche circostanze. 3.2In primo luogo, infatti, il difetto di contraddittorio che può ritenersi superabile in virtù delle superiori esigenze di econo- mia processuale è esclusivamente quello che riguardi la fase conclusiva del giudizio in cui esso viene rilevato (in previsione di un esito del gravame infausto per il ricorrente)e non si sia, invece, verificato nei precedenti gradi di giudizio, dal momen- to che, in tale ultimo caso, si è già determinata la nullità di tutte le attività processuali svolte in quei gradi e delle stesse decisioni che li hanno definiti, che per tale motivo non sareb- bero in nessun caso idonee a passare in giudicato (salva l’unica eccezione, già segnalata, dell’assoluta originaria im- proponibilità della domanda). 3.3 Inoltre, la possibilità di prescindere dalla regolare evoca- zione in giudizio di una delle parti necessarie, per ragioni di economia processuale, è concepibile esclusivamente nel caso in cui l’esito del giudizio stesso si determini in via definitiva nella fase in corso conclusiva dell’intero iter processuale (sempre in previsione dell’esito infausto del gravame)e, quin- di, non vi siano potenziali ulteriori fasi o gradi ancora percor- ribili: in tale ultimo caso, infatti, il predetto esito potrebbe es- sere ancora modificato, con conseguente necessità di succes- siva regolarizzazione del contraddittorio e vanificazione di tut- te le ulteriori attività processuali frattanto svolte.

In tale ipo- tesi, la durata del processo potrebbe addirittura essere pro- Ric. n. 6340/2017 –Sez. 3 - Ud. 23 giugno 2022 – Sentenza – Pagina 8 di 10 lungata dalla mancata regolarizzazione del contraddittorio e, dunque, le esigenze di economia processuale non potrebbero in nessun caso giustificarla.

D’altronde, anche l’esplicito richiamo alla necessità di insussi- stenza di una «lesione del principio del contraddittorio»e d al «rispetto delle garanzie di difesa e del diritto alla partecipa- zione al processo in condizioni di parità dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effet- ti», implica che l’esito del processo non deve in nessun modo pregiudicare gli interessi della parte dalla cui regolare parteci- pazione si ritiene di poter prescindere, circostanza questa che può concepirsi esclusivamente nel caso in cui non vi siano ul- teriori gradi di giudizio che potenzialmente potrebbero ancora svolgersi e, quindi, modificare quell’esito. 3.4 Nella s pecie, dunque, la corte di appello avrebbe dovuto rilevare l’originario difetto di contraddittorio per la mancata partecipazione al giudizio di un litisconsorte necessario e la conseguente nullità del giudizio di primo grado, rimettendo la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, comma 1, c.p.c..

Non avendo proceduto in tal senso, resta viziato da nullità l’intero processo e s’impone, nella presente sede, l’annullamentodelle pronunzie di merito già emesse ed il con- seguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383, comma 3, c.p.c..

4. La necessità di rimessione della causa al giudice di primo grado, affinché sulle doglianze introdotte con il ricorso origina- rio sia pronunciato nel contraddittorio di tutti i legittimi con- traddittori, assorbe tutti gli ulteriori motivi del ricorso – relati- vi appunto al merito dell’opposizione – e riguarda necessaria- mente l’intera controversia.

È, peraltro, opportuno precisare che, per quanto emerge dagli atti, la presente opposizione è stata promossa dall’esecutato Accarino per contestare l’ordinanza con la quale era stata di- Ric. n. 6340/2017 –Sez. 3 - Ud. 23 giugno 2022 – Sentenza – Pagina 9 di 10 sposta la distribuzione delle somme da lui versate ai fini della conversione del pignoramento, tra il creditore procedente (che aveva agito nei suoi confronti ai sensi dell’art. 602 c.p.c. in virtù di garanzia ipotecaria per una obbligazione del terzo Amabile) e il creditore intervenuto (che vantava un credito di- rettamente nei suoi confronti).

Si tratta di una opposizione che, essendo stata avanzata in sede di distribuzione e riguardando, comunque, l’atto finale del processo esecutivo (precisamente il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione, assegnando gli importi spet- tanti ai creditori, ne ha in sostanza sancito la chiusura) non può che essere qualificata in termini di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., in quanto diretta a con- testare la legittimità di detto provvedimento (non potendo, del resto, ritenersi ammissibile alcuna opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., successivamente all’atto finale che chiude il processo esecutivo).

Deve, quindi, ritenersi erronea la qualificazione differenziata operata – benché a contraddittorio, come visto, non integro – in sede di merito della stessa, parzialmente in termini di op- posizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. (con ri- guardo ai motivi relativi alla sussistenza ed all’entità dei credi- ti spettanti al procedente ed all’intervenuto) e parzialmente in termini di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. (con riguardo alle altre contestazioni sulla regolarità dello svolgimento del processo esecutivo).

Trattandosi, al contrario, di una unitaria opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avente ad oggetto la re- golarità del provvedimento del giudice dell’esecuzione di di- stribuzione delle somme spettanti ai creditori, nella quale il contraddittorio è necessariamente esteso a tutti i soggetti (creditori e debitori) interessati dalla distribuzione stessa, non è possibile distinguere tra i diversi motivi di ricorso, non solo Ric. n. 6340/2017 –Sez. 3 - Ud. 23 giugno 2022 – Sentenza – Pagina 10 di 10 ai fini della qualificazione dell’opposizione, ma neanche ai fini dell’integrità del contraddittorio, in relazione alla posizione dell’Amabile; in particolare, non sarebbe possibile distinguere, a tali fini, tra le contestazioni relative al credito della banca procedente e quelle relative al credito del condominio interve- nuto. 5.È accolto il qui nto motivo del ricorso, per quanto di ragio- ne, assorbiti gli altri.

La sentenza impugnata è cassata, ai sensi dell’art. 383, com- ma 3, c.p.c.,con rinvio al Tribunale di Milano , quale giudice di primo e unico grado (trattandosi di opposizione da qualificare in termini di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art.617 c.p.c.), in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. per questi motivi La Corte: - accoglie il quinto motivo del ricorso, per quanto di ra- gione,assorbiti gli altri, e c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 6340del ruolo generale dell’anno 2017, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72C04 H703C) rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 78A01 H703U) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.con unico socio ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56D20 H501G) -controricorrente- nonché [OSCURATO:SOCIETA]. (P.I.: 00348170101), in persona del legale rappresentantepro tempore [OSCURATO:PERSONA] F.[OSCURATO:PERSONA] N. 14 -MILANO (P.I.: 03283830960), in persona dell’amministratore pro tempore Ric. n. 6340/2017 –Sez. 3 - Ud. 23 giugno 2022 – Sentenza – Pagina 2 di 10 -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Mila- non. 3370/2016, pubblicata in data 2 settembre 201 6 ; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 23 giugno 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA]- decchia, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatti di causa Nel corso di un procedimento esecutivo promosso dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (nelle cui posizioni soggettive è successiva- mente subentrata [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata nel pre- sente giudizio dalla mandataria [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) per l’espropriazione di un immobile di proprietà di Be- nedetto Accarino, quale terzo datore di ipoteca per un debito di [OSCURATO:PERSONA], è intervenuto il Condominio del fabbri- cato sito in Milano, via F.lli Bozzi n. 14, per un credito vantato nei confronti dell’Accarino. Dopo la conversione del pignora- mento ai sensi dell’art. 495 c.p.c., il giudice dell’esecuzione ha provveduto all’assegnazione ai creditori delle somme versate dall’esecutato e quest’ultimo ha proposto opposizione avverso l’ordinanza di assegnazione. L’opposizione è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Milano. La Corte di Appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre l’Accarino, sulla base di tredicimotivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in rappresentanza di [OSCURATO:SOCIETA].. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri in- timati. È stata inizialmente disposta la trattazione nella camera di consiglio del 1° febbraio 2022 della Seconda Sezione Civile di Ric. n. 6340/2017 –Sez. 3 - Ud. 23 giugno 2022 – Sentenza – Pagina 3 di 10 questa Corte, che però, all’esito della relativa adunanza came- rale, ha ritenuto opportuna la trattazione in pubblica udienza e, rilevato trattarsi di controversia di competenza tabellare della Terza Sezione Civile, l’ha rimessa al Presidente per l’assegnazione a quest’ultima. È stata quindi disposta la trattazione in pubblica udienza pres- so la Terza Sezione Civile, che ha avuto luogo in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, comma8 bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni in legge 18 dicembre 2020 n. 176 ( e successive proroghe e modifica- zioni). Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Ragioni della decisione 1.I motivi del ricorso risultano rubricati come segue: «1) Violazione dell’art. 77 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 e 4 c.p.c. 2) Violazione dell’art. 161 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 e 4 c.p.c. 3) Violazione dell’art. 100 c.p.c. e degli artt. 1175 e 1375 cod. civ, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. – Carenza di legittima- zione attiva. 4) Violazione degli artt.2909 codice civile e 324 c.p.c. in rela- zione all’art. 360 n. 3 e 4 c.p.c. 5) Violazione dell’art. 618 c.p.c., dell’art. 102 c.p.c. e dell ’ art.489 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. 6) Violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. 7) Violazione dell’art. 2697 codice civile e 512 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. 8) Violazione del D.M. n. 127/2004 e dell’art. 112 c.p.c. in re- lazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.chiesto e pronunciato. 9) Violazione art. 474 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Ric. n. 6340/2017 –Sez. 3 - Ud. 23 giugno 2022 – Sentenza – Pagina 4 di 10 10) Violazione degli artt. 139, 140, 156, 160 c.p.c. e 555 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. 11) Violazione degli artt. 2808, 1175 e 1375 codice civile in relazione all’art. 360 n. 3 e 4 c.p.c. 12) Violazione degli artt. 512 e 617 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 e 4 c.p.c. 13) Violazione degli artt. 24 e 111 Costituzione e 569 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.». 2.Risulta pregiudiziale ed assorbente l’esame del quinto mo- tivo del ricorso, con il quale si deduce la nullità dell’intero giu- dizio di merito per la mancata partecipazione allo stesso di un litisconsorte necessario e, segnatamente, del debitore princi- pale FrancescoAmabile, a garanzia dell’obbligazione del quale lo stesso ricorrente (esecutato) aveva concesso ipoteca sul proprio immobile, pignorato in suo danno ai sensi dell’art. 602 c.p.c.. Il motivo (che ha comunque ad oggetto una questione rileva- bile anche di ufficio) è fondato. Si premette che, secondo l’indirizzoconsolidato di questa Cor- te, « in tema di espropriazione contro il terzo, nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. instaurato contro gli atti preesecutivi o contro gli atti esecutivi, si confi- gura sempre litisconsorzio necessario iniziale fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo proprietario» (Cass., Sez. 3, Sen- tenza n. 2333 del 31/01/2017, Rv. 642714 –01; Sez. 3 , Sen- tenzan. 26523 del 09/11/2017 , Rv. 646637 – 01; Sez. 6 - 3 , Ordinanzan. 17113 del 28/06/2018 , Rv. 649547 - 01 ). Il giudizio di merito, sin dal primo grado, si è pertanto svolto in mancanza di un legittimato passivo necessario. 3.Il giudice di appello ha escluso il rilievo del difetto di inte- grità del contraddittorio, richiamando il consolidato indirizzo questa Corte, secondo il quale «il rispetto del diritto fonda- mentale ad una ragionevole durata del processo impone al Ric. n. 6340/2017 –Sez. 3 - Ud. 23 giugno 2022 – Sentenza – Pagina 5 di 10 giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e im- pedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di pa- rità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destina- to ad esplicare i suoi effetti; ne consegue che, in caso di ricor- so per cassazione “prima facie” infondato, appare superflua, pur potendo sussistere i presupposti (come nella specie, per inesistenza della notificazione del ricorso nei confronti di alcu- ni litisconsorti necessari), la fissazione del termine ex art. 331 c.p.c. per l’integrazione del contraddittorio, atteso che la con- cessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2723del 08/02/2010, Rv. 611735 - 01 ; conf.: Cass., Sez. U , Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010, Rv. 612077 - 01 ; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 21141del 13/10/2011 , Rv. 620237 – 01 ; Sez. 3 , Sentenza n. 690 del 18/01/2012 , Rv. 620539 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 15106del 17/06/2013 , Rv. 626969 – 01; Sez. 2 , Sentenza n. 11287del 10/05/2018, Rv. 648501 – 01; Sez. 2 , Ordinanza n. 12515del 21/05/2018, Rv. 648755 – 01; Sez. 6 - 3 , Ordinan- za n. 8980del 15/05/2020, Rv. 657883 - 01 ). Tale indirizzo, diversamente da quanto ritenuto dalla corte territoriale, non era però nella specie applicabile. I principi di diritto sopra richiamati sono stati in realtà enun- ciati da questa Corte esclusivamente con riguardo all’ipotesi in Ric. n. 6340/2017 –Sez. 3 - Ud. 23 giugno 2022 – Sentenza – Pagina 6 di 10 cui il difetto di contraddittorio venga rilevato e si verifichi nel giudizio di legittimità. In ipotesi di mancata partecipazione di un litisconsorte neces- sario al giudizio di merito è, al contrario, altrettanto consolida- to l’indirizzo secondo il quale, in tal caso, si determina la nulli- tàdel giudizio stesso , rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado,imponendo l’annullamento della pronuncia emessa, con conseguente rimessione della causa al giudice di prime cure (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18127 del 26/07/2013, Rv. 627384: «quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contrad- dittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a ri- mettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, com- ma 1, c.p.c., resta viziato l’intero processoe s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudi- ce di prime cure, a norma dell’art. 383, comma 3, c.p.c.»; conf.:Sez. 3, Sentenza n. 8825 del 13/04/2007, Rv. 599201; Sez. U, Sentenza n. 3678 del 16/02/2009, Rv. 607444; Sez. 3, Sentenza n. 3866 del 26/02/2004 , Rv. 570566 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1462 del 30/01/2003 , Rv. 560455 – 01), con l’unica eccezione dell’assoluta originaria radicale improponibili- tà della domanda (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 37847 del 01/12/2021, Rv. 663431 –01). Questi ultimi erano, quindi, i principi di diritto che avrebbe do- vuto applicare la corte di appello. 3.1 È opportuno osservare, in proposito, che dalle stesse ra- gioni per le quali si ritiene possibile prescindere dall’integrazione (o regolarizzazione) del contraddittorio nel giudizio di legittimità, in caso di ricorso per cassazione radi- calmente inammissibile o “prima facie” infondato (cioè «l’esigenza di ragionevole durata del processo e quella evitare Ric. n. 6340/2017 –Sez. 3 - Ud. 23 giugno 2022 – Sentenza – Pagina 7 di 10 inutile dispendio di attività processuali e di formalità non giu- stificate dalla struttura dialettica del processo stesso e dal ri- spetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti»), emerge che si tratta di un principio del tutto eccezionale, la cui possi- bilità di operare è necessariamente limitata al ricorrere di de- terminate e specifiche circostanze. 3.2In primo luogo, infatti, il difetto di contraddittorio che può ritenersi superabile in virtù delle superiori esigenze di econo- mia processuale è esclusivamente quello che riguardi la fase conclusiva del giudizio in cui esso viene rilevato (in previsione di un esito del gravame infausto per il ricorrente)e non si sia, invece, verificato nei precedenti gradi di giudizio, dal momen- to che, in tale ultimo caso, si è già determinata la nullità di tutte le attività processuali svolte in quei gradi e delle stesse decisioni che li hanno definiti, che per tale motivo non sareb- bero in nessun caso idonee a passare in giudicato (salva l’unica eccezione, già segnalata, dell’assoluta originaria im- proponibilità della domanda). 3.3 Inoltre, la possibilità di prescindere dalla regolare evoca- zione in giudizio di una delle parti necessarie, per ragioni di economia processuale, è concepibile esclusivamente nel caso in cui l’esito del giudizio stesso si determini in via definitiva nella fase in corso conclusiva dell’intero iter processuale (sempre in previsione dell’esito infausto del gravame)e, quin- di, non vi siano potenziali ulteriori fasi o gradi ancora percor- ribili: in tale ultimo caso, infatti, il predetto esito potrebbe es- sere ancora modificato, con conseguente necessità di succes- siva regolarizzazione del contraddittorio e vanificazione di tut- te le ulteriori attività processuali frattanto svolte. In tale ipo- tesi, la durata del processo potrebbe addirittura essere pro- Ric. n. 6340/2017 –Sez. 3 - Ud. 23 giugno 2022 – Sentenza – Pagina 8 di 10 lungata dalla mancata regolarizzazione del contraddittorio e, dunque, le esigenze di economia processuale non potrebbero in nessun caso giustificarla. D’altronde, anche l’esplicito richiamo alla necessità di insussi- stenza di una «lesione del principio del contraddittorio»e d al «rispetto delle garanzie di difesa e del diritto alla partecipa- zione al processo in condizioni di parità dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effet- ti», implica che l’esito del processo non deve in nessun modo pregiudicare gli interessi della parte dalla cui regolare parteci- pazione si ritiene di poter prescindere, circostanza questa che può concepirsi esclusivamente nel caso in cui non vi siano ul- teriori gradi di giudizio che potenzialmente potrebbero ancora svolgersi e, quindi, modificare quell’esito. 3.4 Nella s pecie, dunque, la corte di appello avrebbe dovuto rilevare l’originario difetto di contraddittorio per la mancata partecipazione al giudizio di un litisconsorte necessario e la conseguente nullità del giudizio di primo grado, rimettendo la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, comma 1, c.p.c.. Non avendo proceduto in tal senso, resta viziato da nullità l’intero processo e s’impone, nella presente sede, l’annullamentodelle pronunzie di merito già emesse ed il con- seguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383, comma 3, c.p.c.. 4. La necessità di rimessione della causa al giudice di primo grado, affinché sulle doglianze introdotte con il ricorso origina- rio sia pronunciato nel contraddittorio di tutti i legittimi con- traddittori, assorbe tutti gli ulteriori motivi del ricorso – relati- vi appunto al merito dell’opposizione – e riguarda necessaria- mente l’intera controversia. È, peraltro, opportuno precisare che, per quanto emerge dagli atti, la presente opposizione è stata promossa dall’esecutato Accarino per contestare l’ordinanza con la quale era stata di- Ric. n. 6340/2017 –Sez. 3 - Ud. 23 giugno 2022 – Sentenza – Pagina 9 di 10 sposta la distribuzione delle somme da lui versate ai fini della conversione del pignoramento, tra il creditore procedente (che aveva agito nei suoi confronti ai sensi dell’art. 602 c.p.c. in virtù di garanzia ipotecaria per una obbligazione del terzo Amabile) e il creditore intervenuto (che vantava un credito di- rettamente nei suoi confronti). Si tratta di una opposizione che, essendo stata avanzata in sede di distribuzione e riguardando, comunque, l’atto finale del processo esecutivo (precisamente il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione, assegnando gli importi spet- tanti ai creditori, ne ha in sostanza sancito la chiusura) non può che essere qualificata in termini di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., in quanto diretta a con- testare la legittimità di detto provvedimento (non potendo, del resto, ritenersi ammissibile alcuna opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., successivamente all’atto finale che chiude il processo esecutivo). Deve, quindi, ritenersi erronea la qualificazione differenziata operata – benché a contraddittorio, come visto, non integro – in sede di merito della stessa, parzialmente in termini di op- posizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. (con ri- guardo ai motivi relativi alla sussistenza ed all’entità dei credi- ti spettanti al procedente ed all’intervenuto) e parzialmente in termini di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. (con riguardo alle altre contestazioni sulla regolarità dello svolgimento del processo esecutivo). Trattandosi, al contrario, di una unitaria opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avente ad oggetto la re- golarità del provvedimento del giudice dell’esecuzione di di- stribuzione delle somme spettanti ai creditori, nella quale il contraddittorio è necessariamente esteso a tutti i soggetti (creditori e debitori) interessati dalla distribuzione stessa, non è possibile distinguere tra i diversi motivi di ricorso, non solo Ric. n. 6340/2017 –Sez. 3 - Ud. 23 giugno 2022 – Sentenza – Pagina 10 di 10 ai fini della qualificazione dell’opposizione, ma neanche ai fini dell’integrità del contraddittorio, in relazione alla posizione dell’Amabile; in particolare, non sarebbe possibile distinguere, a tali fini, tra le contestazioni relative al credito della banca procedente e quelle relative al credito del condominio interve- nuto. 5.È accolto il qui nto motivo del ricorso, per quanto di ragio- ne, assorbiti gli altri. La sentenza impugnata è cassata, ai sensi dell’art. 383, com- ma 3, c.p.c.,con rinvio al Tribunale di Milano , quale giudice di primo e unico grado (trattandosi di opposizione da qualificare in termini di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art.617 c.p.c.), in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. per questi motivi La Corte: - accoglie il quinto motivo del ricorso, per quanto di ra- gione,assorbiti gli altri, e c
Sentenza Cassazione n. 22783/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris