CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08847/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2021 del TRIBUNALE di PAOLAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminato il ricorso, la sentenza impugnata. 1. Ritenuto che tutti e tre i motivi non superano il vaglio di ammissibilità. 1.1. Il primo, nonostante formalmente denunci violazione di legge e vizio di motivazione, nella sostanza sollecita, in termini non consentiti nel giudizio di legittimità, apprezzanti riservati al giudice del merito che, con argomenti non manifestamente illogici, ha considerato inattendibile la ricostruzione alternativa proposta dall'imputato in ordine al giustificato motivo del porto del coltello, anche sulla scorta delle dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA]Imperio, perché smentita da circostanze oggettive (sia l'orario del controllo sia gli abiti indossati da Cornolti erano incompatibili con l'imminente ripresa dei lavori agricoli per la cui esecuzione era necessario l'uso del coltello). 1.2. Il secondo motivo, relativo alla configurabilità del reato, oltre a proporre una lettura alternativa delle prove, trascura che il coltello oggetto dell'imputazione (lungo complessivamente 19 centimetri di cui 8 di lama) per le sue caratteristiche oggettive è uno strumento da punta e taglio come tale equiparabile ai sensi della prima parte dell'art. 4, comma secondo, della I. n. 110 del 1975, alle armi improprie, e che il suo porto costituisce reato alla sola condizione che avvenga "senza giustificato motivo" (Sez. 2, n. 15908 del 08/03/2022, [OSCURATO:PERSONA]. 283101 - 01; Sez. 1, n. 10279 del 29/11/2011, dep. 2012, [OSCURATO:PERSONA]. 252253 - 01), a prescindere dalla presenza di una lama a due tagli (rilevante per la configurabilità del più grave reato di cui all'art. 699, comma secondo, cod. pen., cfr. Sez. 1, n. 17255 del 01/04/2019, Naccarato, Rv. 275252 - 01). 1.3. Il terzo motivo, relativo all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato non potersi dedurre per la prima volta nel giudizio di legittimità la questione dell'applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. ostandovi la preclusione di cui all'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. 2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere I colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Rom