CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2024
Cassazione n. 35915/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \, Visti gli atti e la sentenza impugnata che condanna il ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.; esaminato l'unico motivo di ricorso avente ad oggetto il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. Osservato che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto la difesa non si confronta adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato, che ha posto a fondamento dell'esclusione della causa di non punibilità invocata dal ricorrente la gravità della condotta (evasione protrattasi per lungo tempo, in località di diverso Comune e fornendo, al momento del riconoscimento, le generalità del fratello), tale da escluderne la particolare tenuità (pag. 4). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] , 'ere estensore [OSCURATO:PERSONA] te