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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 giugno 2022

Cassazione n. 13422/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18334/2022R.G. , proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Simone [OSCURATO:PERSONA]; rappresentati e difes i dall’[OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura allegata all’originario atto di citazione; –ricorrenti – nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legal e rappresentant e pro tempore ; rappresentatae difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce alla scrittura difensiva; –resistente – per regolamento di competenza avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.10146/2022, depositata il 23 giugno 2022, nel proc. n.31520del 2019.

Udita la relazione della causa , svolta nella C amera di consiglio del l’8 marzo 2023, dalConsigliere Relatore, [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto: Rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria – E xceptio compromissi – Accoglimento - Regolamento di competenza.

A.C. 08/03/2023 r.g.n. 18334/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto che sia dichiarata la competenza arbitrale.

Rilevato che: StefaniaPellecchia e [OSCURATO:PERSONA] – premesso che avevano svolto professionalmente , in forma congiunta ed in maniera abituale, l’attività di incaricati al la vendita per conto d ella società H erbalife Italia [OSCURATO:SOCIETA]., in virtù di contratto stipulato nel 2010; che avevano organizzato una specifica struttura di vendita/acquisto da loro coordinata, acquisendo, in ragione dei risultati ottenuti attravers o la rete di vendita , la qualifica di [OSCURATO:PERSONA] e maturando, nel 2016, compensi per un ammontare di oltre 240.000 Euro; e che, tuttavia, nel 2018 l’HerbalifeItalia aveva posto in essere un ingiustificato recesso dal contratto, imputando loro generici inadempimenti e provocando loro grave nocumento per la reputazio ne e l’avviamento –hanno convenuto in giudizio la società, dinanzi al Tribunale di Roma, chiedendo che, previa declaratoria di illegittimità della risoluzione contrattuale da essa dichiarata e previo accertamento del suo inadempimento, fosse condannata a risarcirli o ad indennizzarli per il pregiudizio subìto, in conseguenza della perdita dei compensi e delle provvigioni, nonché del nocumento reputazionale, dell’abuso di dipendenza economica e della perdita della rete di vendita da loro reclutata; la so cietà convenut a , costituit a si in giudizio, non solo ha resistito alle domande, ma ha preliminarmente eccepito l’incompetenza del Tribunale adìto, per essere la controversia devoluta alla competenza arbitrale, in virtù della clausola compromissoria stipulata inter partes; con sentenza depositata il 23 giugno 2022, il Tribunale di Roma ha dichiarato la propria incompetenza per effetto della clausola compromissoria di cui all’art.4 del contratto stipulato il 7 febbraio 2010 tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. e ha condannato gli attori, in solido tra loro, arimborsare alla società convenuta le spese del giudizio; A.C. 08/03/2023 r.g.n. 18334/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto regolamento di competenza; la [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memoria difensiva , con cui ha invocato la declaratoria di inammissibilità del ricorso o il suo rigetto nel merito; la trattazione dl regolamento è stata fissata in adunanza camerale; il Procuratore Generale ha conclusoper il rigetto del ricorso, chiedendo che sia dichiarata la competenzaarbitrale; le parti hanno depositato memorie.

Considerato che:

1. con i motivi posti a fondamento del ricorso , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che la clausola compromissoria contenuta nell’art.4 del contratto sottoscritto dalla Pellecchia medesima il 7 febbraio 2010 – nel prevedere che tutte le controversie da esso derivanti sarebbero state devolute, ove non risolte bonariamente, ad un collegio arbitrale nominato secondo le norme di arbitrato internazionale della [OSCURATO:PERSONA] e Internazionale di Roma – si po rrebbe chiaramente in contrasto con le cc.dd.

“Regole di condotta” costantemente aggiornate dalla società, automaticamente applicate a tutti gli incaricati, e costituenti “condizioni generali” facenti parte integrante del contratto, in quanto espressamente richiamate dall’art.5 del contratto medesimo, le quali, all’art.10.1.3, stabiliscono, al contrario, la competenza esclusiva del Tribunale di Roma per qualsiasi controversia derivante dal rapporto tra l’[OSCURATO:PERSONA] e i suoimembri; i ricorrenti sostengono, in primo luogo, che l’insanabile contrasto tra le due diverse disposizioni contrattuali, essendo esse unilateralmente predisposte dalla convenuta , dovrebbe essere risolto , sul piano interpretativo,nel senso più favorevole agli attori, ai sensi dell’art.1370 c.c.; soggiungono che, in caso di dubbio interpretativo sulla portata di una clausola compromissoria, dovrebbe essere preferita una interpretazione restrittiva, voltaad affermare la giurisdizio ne statuale ; evidenziano come le cc.dd.

“regole di condotta” siano state modificate nel corso del rapporto A.C. 08/03/2023 r.g.n. 18334/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani contrattuale, cosicché dovrebbero prevalere , in quanto posteriori , rispetto allealtre clausole contenute nel contratto ; puntualizzano che, in ogni c aso , la citata clausola compromissoria non è stata oggetto di specifica sottoscrizione da parte di [OSCURATO:PERSONA] ma soltanto da parte di [OSCURATO:PERSONA] ; affermano che la c lausola medesima sarebbe invalida per genericità, non essendo possibile neppure individuare concretamente il collegioarbitrale cui dovrebbe e ssere deferita l a soluzione delle controversie; invocano l’applicabilità del foro del consumatore ex art.66 del d.lgs. n. 206 del 2005; concludonoche, per tutte queste ragioni, il T ribunale di R oma non avrebbe potuto declinare la propria competenza in ragione della convenzione di arbitrato stipulata inter partes ; chiedono , dunque , previa reiezione dell’exceptio compromissi, che sia dichiarata la competenza del predetto Tribunale, con fissazione del termineper la riassunzione della causa; 2.Il ricorso è infondato;

2.1. in primo luogo, non assume rilievo la circostanza che la clausola compromissoria sia stata sottoscritta soltanto da [OSCURATO:PERSONA] , in quanto il giudice del merito ha accertato – ma la circostanza non è controversa tra le parti –che il rapporto contrattuale facente capo a [OSCURATO:PERSONA] si era risoltosenza dare luogo a controversie si n dal 2012, epoca in cui egli aveva cessato di essere “membro [OSCURATO:PERSONA]” per essere inserito, quale coniuge, nella posizione della Pellecchia , che era divenuta responsabile della sua attività; pertanto , l’unico rapporto contrattuale in essere almomento del dedotto ingiustificato recesso della società, era quello facente capo a [OSCURATO:PERSONA], la quale non può che essere l’esclusiva firmatariadella clausola compromissoria in esso contenuta;

2.2. in secondo luogo, deve escludersi che l’art.4 del contrat to, contenente una vera e propria clausola compromissoria debitamente sottoscritta dalla parte, ai sensi dell’art.1341, secondocomma, c.c., si pon ga sul medesimo piano del le cc.dd.

“R egole di condotta”, continuamente integrate e modificate dalla società sulla base di un potere discrezionale esercitabile anche in corso di rapporto; tali regole, infatti, in quanto A.C. 08/03/2023 r.g.n. 18334/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani richiamate dall’art.5, costitui scono criteri integrativi delle disposizioni contrattualiin senso proprio , sulle qual i – come correttame nte osservato dal procuratore generale –non possono ritenersi prevalenti; 2.3.in terzo luogo, ove si attribuisse alle condizioni generali la natura di vere e proprie clausole contrattuali, quella volta ad individuare l’ esclusiva competenza del [OSCURATO:PERSONA], contenuta nell’art.10.1.3 delle “Regole di condotta”dovrebbe reputarsi invalida, in quanto diretta a porre deroghe a lla competenza dell’autorità giudiziaria senza essere stata specificamente approvata dalle parti(arg. ex art.1341, secondo comma, c.c.); 2.4.in quarto luogo, del tutto pretestuose sono l ’eccezione di invalidità della clausola compromissoria (in ragione della s u a genericità) e quella di inefficacia (in ragione della presunta operatività della dis ciplina sul foro del consumatore); sotto il primo profilo, èevidente che la clausola in questione, con l’espressione C amera [OSCURATO:PERSONA] e Internazionale di R oma, intende designare – come ancora correttamente evidenziato dal pubblico ministero – la Camera Arbitrale is tituita presso l’O rdine degli avvocati di Roma; sotto il secondo profilo , la qualità di consumatore risulta smentita dallo statusdi incaricati alla vendita a ssunto da i ricorrenti , i quali non hanno acquistato i beni prodotti dalla H erbalife s.p.a. per il proprio consumo personale ma in funzione dello svolgimento dell’attività di intermediari nel la circolazione dei beni medesimi; si conferma, dunque, la piena validità ed efficacia della clausola compromissoria stipulatadalle parti, con cons eguente necessità di riconoscere la competenza arbitrale in luogo di quella dell’autorità giudiziaria ordinaria; 3.in definitiva, va dichiarata la competenza arbitrale a conoscere della controversia introdotta nel presente giudizio in virtù della clausola compromissoria di cui all’art.4 del contratto stipulato il 7 febbraio 2010 da [OSCURATO:PERSONA];

4. va assegnato termine di tre mesi dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza ai fini della riassunzione della causa, potere da A.C. 08/03/2023 r.g.n. 18334/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani esercitarsi tramite attivazione della procedura di nomina degli arbitri (Corte cost. 19 luglio 2013, n. 223);

5. l e spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

6. ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell’ulteri ore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1- bisdel citato art. 13, se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara la competenza arbitrale a conoscere della controversia introdotta nel presente giudizio, in virtù della clausola di cui all’art.4 del contratto stipulato il 7 febbraio 2010 da [OSCURATO:PERSONA] e assegna termine di tre mesi dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza per la riassunzione, mediante attivazione della procedura di nomina degli arbitri; condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore della societàresistente, che si liquidano in complessivi Euro 2.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie ed accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18334/2022R.G. , proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Simone [OSCURATO:PERSONA]; rappresentati e difes i dall’[OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura allegata all’originario atto di citazione; –ricorrenti – nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legal e rappresentant e pro tempore ; rappresentatae difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce alla scrittura difensiva; –resistente – per regolamento di competenza avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.10146/2022, depositata il 23 giugno 2022, nel proc. n.31520del 2019. Udita la relazione della causa , svolta nella C amera di consiglio del l’8 marzo 2023, dalConsigliere Relatore, [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto: Rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria – E xceptio compromissi – Accoglimento - Regolamento di competenza. A.C. 08/03/2023 r.g.n. 18334/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto che sia dichiarata la competenza arbitrale. Rilevato che: StefaniaPellecchia e [OSCURATO:PERSONA] – premesso che avevano svolto professionalmente , in forma congiunta ed in maniera abituale, l’attività di incaricati al la vendita per conto d ella società H erbalife Italia [OSCURATO:SOCIETA]., in virtù di contratto stipulato nel 2010; che avevano organizzato una specifica struttura di vendita/acquisto da loro coordinata, acquisendo, in ragione dei risultati ottenuti attravers o la rete di vendita , la qualifica di [OSCURATO:PERSONA] e maturando, nel 2016, compensi per un ammontare di oltre 240.000 Euro; e che, tuttavia, nel 2018 l’HerbalifeItalia aveva posto in essere un ingiustificato recesso dal contratto, imputando loro generici inadempimenti e provocando loro grave nocumento per la reputazio ne e l’avviamento –hanno convenuto in giudizio la società, dinanzi al Tribunale di Roma, chiedendo che, previa declaratoria di illegittimità della risoluzione contrattuale da essa dichiarata e previo accertamento del suo inadempimento, fosse condannata a risarcirli o ad indennizzarli per il pregiudizio subìto, in conseguenza della perdita dei compensi e delle provvigioni, nonché del nocumento reputazionale, dell’abuso di dipendenza economica e della perdita della rete di vendita da loro reclutata; la so cietà convenut a , costituit a si in giudizio, non solo ha resistito alle domande, ma ha preliminarmente eccepito l’incompetenza del Tribunale adìto, per essere la controversia devoluta alla competenza arbitrale, in virtù della clausola compromissoria stipulata inter partes; con sentenza depositata il 23 giugno 2022, il Tribunale di Roma ha dichiarato la propria incompetenza per effetto della clausola compromissoria di cui all’art.4 del contratto stipulato il 7 febbraio 2010 tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. e ha condannato gli attori, in solido tra loro, arimborsare alla società convenuta le spese del giudizio; A.C. 08/03/2023 r.g.n. 18334/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto regolamento di competenza; la [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memoria difensiva , con cui ha invocato la declaratoria di inammissibilità del ricorso o il suo rigetto nel merito; la trattazione dl regolamento è stata fissata in adunanza camerale; il Procuratore Generale ha conclusoper il rigetto del ricorso, chiedendo che sia dichiarata la competenzaarbitrale; le parti hanno depositato memorie. Considerato che: 1. con i motivi posti a fondamento del ricorso , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che la clausola compromissoria contenuta nell’art.4 del contratto sottoscritto dalla Pellecchia medesima il 7 febbraio 2010 – nel prevedere che tutte le controversie da esso derivanti sarebbero state devolute, ove non risolte bonariamente, ad un collegio arbitrale nominato secondo le norme di arbitrato internazionale della [OSCURATO:PERSONA] e Internazionale di Roma – si po rrebbe chiaramente in contrasto con le cc.dd. “Regole di condotta” costantemente aggiornate dalla società, automaticamente applicate a tutti gli incaricati, e costituenti “condizioni generali” facenti parte integrante del contratto, in quanto espressamente richiamate dall’art.5 del contratto medesimo, le quali, all’art.10.1.3, stabiliscono, al contrario, la competenza esclusiva del Tribunale di Roma per qualsiasi controversia derivante dal rapporto tra l’[OSCURATO:PERSONA] e i suoimembri; i ricorrenti sostengono, in primo luogo, che l’insanabile contrasto tra le due diverse disposizioni contrattuali, essendo esse unilateralmente predisposte dalla convenuta , dovrebbe essere risolto , sul piano interpretativo,nel senso più favorevole agli attori, ai sensi dell’art.1370 c.c.; soggiungono che, in caso di dubbio interpretativo sulla portata di una clausola compromissoria, dovrebbe essere preferita una interpretazione restrittiva, voltaad affermare la giurisdizio ne statuale ; evidenziano come le cc.dd. “regole di condotta” siano state modificate nel corso del rapporto A.C. 08/03/2023 r.g.n. 18334/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani contrattuale, cosicché dovrebbero prevalere , in quanto posteriori , rispetto allealtre clausole contenute nel contratto ; puntualizzano che, in ogni c aso , la citata clausola compromissoria non è stata oggetto di specifica sottoscrizione da parte di [OSCURATO:PERSONA] ma soltanto da parte di [OSCURATO:PERSONA] ; affermano che la c lausola medesima sarebbe invalida per genericità, non essendo possibile neppure individuare concretamente il collegioarbitrale cui dovrebbe e ssere deferita l a soluzione delle controversie; invocano l’applicabilità del foro del consumatore ex art.66 del d.lgs. n. 206 del 2005; concludonoche, per tutte queste ragioni, il T ribunale di R oma non avrebbe potuto declinare la propria competenza in ragione della convenzione di arbitrato stipulata inter partes ; chiedono , dunque , previa reiezione dell’exceptio compromissi, che sia dichiarata la competenza del predetto Tribunale, con fissazione del termineper la riassunzione della causa; 2.Il ricorso è infondato; 2.1. in primo luogo, non assume rilievo la circostanza che la clausola compromissoria sia stata sottoscritta soltanto da [OSCURATO:PERSONA] , in quanto il giudice del merito ha accertato – ma la circostanza non è controversa tra le parti –che il rapporto contrattuale facente capo a [OSCURATO:PERSONA] si era risoltosenza dare luogo a controversie si n dal 2012, epoca in cui egli aveva cessato di essere “membro [OSCURATO:PERSONA]” per essere inserito, quale coniuge, nella posizione della Pellecchia , che era divenuta responsabile della sua attività; pertanto , l’unico rapporto contrattuale in essere almomento del dedotto ingiustificato recesso della società, era quello facente capo a [OSCURATO:PERSONA], la quale non può che essere l’esclusiva firmatariadella clausola compromissoria in esso contenuta; 2.2. in secondo luogo, deve escludersi che l’art.4 del contrat to, contenente una vera e propria clausola compromissoria debitamente sottoscritta dalla parte, ai sensi dell’art.1341, secondocomma, c.c., si pon ga sul medesimo piano del le cc.dd. “R egole di condotta”, continuamente integrate e modificate dalla società sulla base di un potere discrezionale esercitabile anche in corso di rapporto; tali regole, infatti, in quanto A.C. 08/03/2023 r.g.n. 18334/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani richiamate dall’art.5, costitui scono criteri integrativi delle disposizioni contrattualiin senso proprio , sulle qual i – come correttame nte osservato dal procuratore generale –non possono ritenersi prevalenti; 2.3.in terzo luogo, ove si attribuisse alle condizioni generali la natura di vere e proprie clausole contrattuali, quella volta ad individuare l’ esclusiva competenza del [OSCURATO:PERSONA], contenuta nell’art.10.1.3 delle “Regole di condotta”dovrebbe reputarsi invalida, in quanto diretta a porre deroghe a lla competenza dell’autorità giudiziaria senza essere stata specificamente approvata dalle parti(arg. ex art.1341, secondo comma, c.c.); 2.4.in quarto luogo, del tutto pretestuose sono l ’eccezione di invalidità della clausola compromissoria (in ragione della s u a genericità) e quella di inefficacia (in ragione della presunta operatività della dis ciplina sul foro del consumatore); sotto il primo profilo, èevidente che la clausola in questione, con l’espressione C amera [OSCURATO:PERSONA] e Internazionale di R oma, intende designare – come ancora correttamente evidenziato dal pubblico ministero – la Camera Arbitrale is tituita presso l’O rdine degli avvocati di Roma; sotto il secondo profilo , la qualità di consumatore risulta smentita dallo statusdi incaricati alla vendita a ssunto da i ricorrenti , i quali non hanno acquistato i beni prodotti dalla H erbalife s.p.a. per il proprio consumo personale ma in funzione dello svolgimento dell’attività di intermediari nel la circolazione dei beni medesimi; si conferma, dunque, la piena validità ed efficacia della clausola compromissoria stipulatadalle parti, con cons eguente necessità di riconoscere la competenza arbitrale in luogo di quella dell’autorità giudiziaria ordinaria; 3.in definitiva, va dichiarata la competenza arbitrale a conoscere della controversia introdotta nel presente giudizio in virtù della clausola compromissoria di cui all’art.4 del contratto stipulato il 7 febbraio 2010 da [OSCURATO:PERSONA]; 4. va assegnato termine di tre mesi dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza ai fini della riassunzione della causa, potere da A.C. 08/03/2023 r.g.n. 18334/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani esercitarsi tramite attivazione della procedura di nomina degli arbitri (Corte cost. 19 luglio 2013, n. 223); 5. l e spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; 6. ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell’ulteri ore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1- bisdel citato art. 13, se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara la competenza arbitrale a conoscere della controversia introdotta nel presente giudizio, in virtù della clausola di cui all’art.4 del contratto stipulato il 7 febbraio 2010 da [OSCURATO:PERSONA] e assegna termine di tre mesi dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza per la riassunzione, mediante attivazione della procedura di nomina degli arbitri; condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore della societàresistente, che si liquidano in complessivi Euro 2.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie ed accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato
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