CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 23264/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che, riportandosi alla requisitoria scritta, ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Udito il difensore, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza impugnata la Corte di Appello di Catania ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal giudice per l'udienza preliminare del Tribunale cittadino il 18/1/2022, all'esito dì giudizio abbreviato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui artt. 61 n. 5, 99, 110, 628 comma 3 nn. 1 e 3bis cod. pen., con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia, per avere il ricorrente, quale basista all'interno della sala giochi "[OSCURATO:PERSONA]" in Catania, segnalato ai correi l'importante vincita di denaro conseguita dalla persona offesa, che stava rientrando presso la propria abitazione, nei cui pressi era stata poi intercettata da due correi, uno dei quali dopo aver percosso con calci e pugni la vittima si era impossessato della somma di euro 11.000,00, allontanandosi a bordo di un ciclomotore condotto da [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultimo, peraltro, ha concordato la pena ex art. 444 cod. proc. pen., mentre un terzo imputato, [OSCURATO:PERSONA], nella prospettazíone accusatoria autore materiale del fatto, è stato giudicato con rito ordinario ed assolto con sentenza irrevocabile per non aver commesso il fatto. 2. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione il Collerà, affidandolo a cinque motivi di impugnazione: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 178 lett. b) cod. proc. pen., per aver disatteso la Corte di appello la censura difensiva relativa all'assenza nel fascicolo processuale dei supporti magnetici relativi a riprese video indicate come rilevanti. Il ricorrente assume che solo il video relativo alle fasi finali della rapina era stato riversato nel fascicolo del GUP, nel quale non vi erano i supporti relativi alle riprese eseguite nella sala giochi ed all'asserito inseguimento della vittima verso la sua abitazione, e si duole che la Corte territoriale abbia rigettato il motivo sulla base della verificata assenza dei supporti magnetici presso la cancelleria del tribunale ove si celebrava il processo nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e, comunque dell'irrilevanza degli stessi con riferimento alla posizione del Collerà, mero basista. 2.2. Illogicità della motivazione in quanto fondata anche sulle videoriprese che la Corte non ha mai visionato, al pari della difesa che ne ha fatto richiesta. 2.3. Violazione di legge, anche per contrasto di giudicati, per essere stato condannato il Collerà per una rapina commessa in concorso con il Ricciardi ed il [OSCURATO:PERSONA], benché quest'ultimo fosse stato assolto dal reato, ed anche sulla base di conversazioni telefoniche che sarebbero intervenute con il predetto [OSCURATO:PERSONA] - appunto, assolto dal reato - oltre che sulla base di mere deduzioni relative all'uso di un telefono cellulare intestato alla figlia del ricorrente, che si assume poi consegnato al [OSCURATO:PERSONA] ed al Ricciardi.2.4. Violazione di legge in ordine al riconoscimento dell'aggravante delle più persone riunite nonostante l'assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] dal reato ascrittogli ed il ruolo di mero basista attribuito al ricorrente. 2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche 3. Al termine dell'udienza pubblica il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, richiamando requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, mentre il difensore del ricorrente ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata. 2. I primi due motivi di ricorso, in particolare, sono manifestamente infondati in quanto la Corte territoriale ha dato atto di aver visionato la copia del DVD, allegata agli atti, relativa al percorso di rientro a casa della vittima della rapina (pag. 4 della motivazione) e che tuttavia la distanza del ricorrente dalla persona offesa durante tale tragitto non è in alcun modo in contraddizione con il ruolo di basista attribuitogli, atteso che "non è contestata la permanenza del Collerà all'interno della sala giuochi in data 3/8/2020 dalle ore 13,57 fino alle ore 15,57" e che sono rimasti accertati i numerosi colloqui telefonici del ricorrente con il Ricciardi, prima che questo raggiungesse la zona ove è ubicata la sala scommesse. Sulla base di tali argomentazioni, deve ritenersi priva di vizi logici o giuridici la riconosciuta irrilevanza probatoria dell'assenza degli altri supporti magnetici, atteso che il giudizio di responsabilità del ricorrente si fonda su altri assorbenti elementi. 3.11 terzo motivo di ricorso, invece, è aspecifico, in quanto non si confronta adeguatamente con il percorso argomentativo della sentenza impugnata, fondato anche sui contatti telefonici del Collerà con il Ricciardi, e non già con il [OSCURATO:PERSONA], come si assume nel ricorso, sicché non può riconoscersi alcuna contraddizione tra il giudizio di penale responsabilità del ricorrente e l'assoluzione del predetto [OSCURATO:PERSONA], a nulla rilevando, in relazione alla posizione del primo, la mancata identificazione in termini di certezza del soggetto salito sul ciclomotore del Ricciardi e partecipante alla fase finale della rapina. 4. Peraltro, la mancata identificazione di quest'ultimo non è di alcun ostacolo al riconoscimento dell'aggravante delle più persone riunite, fondato anche sulla deposizione testimoniale della persona offesa, che ha riferito di aver notato sia l'esecutore materiale della rapina che il complice che "si trovava a brevissima distanza". 5. Inammissibile, infine, è anche l'ultimo motivo di ricorso, con il quale è stata censurato il diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche, fondato sulla valorizzazione delle modalità esecutive della rapina, ritenute sintomatiche una spiccata inclinazione a delinquere del ricorrente, come desumibile dall'individuazione della vittima e dal costante contatto con i correi. Si tratta di motivazione esente da manifesta illogicità che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244). 6. Per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in camera di consiglio, il 4 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] pe