CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 gennaio 2023
Cassazione n. 12526/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 16 giugno 2021, che, in parziale riforma della sentenza in primo grado nei suoi confronti pronunciata, ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di bancarotta preferenziale, commessa nella veste di liquidatore della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita in data 8 luglio 2016, limitatamente al pagamento della somma di Euro 18.600,00 in favore di alcuni creditori, risultati essere anche dipendenti della società. 1.1. Con il primo motivo denuncia violazione degli artt. 216, comma 3, e 223 L.F. e vizio di motivazione. Eccepisce, al riguardo, che la Corte di appello, pur avendo affermato - nel pronunciare assoluzione dal delitto di cui al capo 2, lett. a) - che il dolo specifico richiesto per l'integrazione del delitto di bancarotta preferenziale è escluso laddove il pagamento di alcuni creditori sociali a preferenza di altri sia stato posto in essere al fine di salvaguardia dell'attività sociale, con il ragionevole scopo di evitare il fallimento, non avrebbe fatto applicazione di quanto enunciato con riferimento alla condotta descritta al capo 2, lett. b) dell'imputazione. Ciò avrebbe comportato un corto circuito logico e giuridico, suscettibile di compromettere l'intera tenuta motivazionale della sentenza impugnata, posto che il liquidatore, da un lato, si era adoperato per evitare il fallimento, dall'altro, aveva agito con lo specifico fine di favorire alcuni dei creditori, ancorché la causa di tali pagamenti fosse il compenso dovuto a tali soggetti, pure dipendenti della società, per far ripartire macchinari ed impianti. 1.2. Con il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione con riferimento al diniego della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. Sostiene che la Corte territoriale aveva valorizzato l'entità del danno cagionato agli altri creditori, senza tener conto, come pure sarebbe stato necessario alla stregua della valutazione globale degli indici di cui alla norma citata, dell'interesse alla salvaguardia dell'attività sociale che aveva costituito il profilo finalistico della condotta concretizzatasi nel pagamento della somma di Euro 18.600,00. 2. In data 10 gennaio 2023, il difensore del ricorrente ha avanzato istanza di trattazione orale del ricorso, che gli è stata accordata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è generico dal momento che non coglie la ratio decidendi della statuizione impugnata. La Corte territoriale ha evidenziato come il liquidatore della società fallita avesse imputato i pagamenti, risultanti dalle scritture contabili «per servizi, non individuati, a favore di soggetti che erano anche dipendenti della società, per l'importo di Euro 18.600,00», a titolo di remunerazione di prestazioni occasionali svolte per far ripartire macchinari e impianti, senza però fornire alcuna prova dello svolgimento di tali prestazioni; donde, in relazione ad essi, ha concluso nel senso che in assenza di qualsivoglia idonea giustificazione da parte dell'imputato, doveva riconoscersi la sua responsabilità per il delitto di bancarotta preferenziale ascrittogli al capo 2, lett. b) della rubrica. A fronte di tale nitido argomentare, il ricorrente, lungi dal limitarsi ad allegare al ricorso «n. 8 ricevute per prestazioni occasionali oggetto di contestazione; contratto di locazione con promessa di cessione di impianti e macchinari», così sollecitando la Corte a compiere una non consentita valutazione in fatto, avrebbe, dovuto, invece, specificamente illustrare in che termini i documenti prodotti fossero tali da dimostrare l'effettivo svolgimento da parte dei beneficiari dei pagamenti delle generiche prestazioni di servizi loro riferite. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La pur succinta motivazione, resa dalla Corte territoriale a corredo del diniego della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, dà adeguatamente conto della ragione ostativa al suo riconoscimento in favore dell'imputato: ossia l'entità del danno, tale da non consentire di ascrivere al reato un carattere di minima lesività. Del resto, non sarebbe stato possibile valorizzare la finalità di salvaguardia dell'attività di impresa allegata dal Mangione, dal momento che nessuna prova egli aveva fornito circa lo svolgimento di prestazioni di servizi non individuati da parte di soggetti che erano anche lavoratori. Tanto basta a ritenere che la statuizione sul punto sia immune da censure, dovendosi, oltretutto, fare applicazione del principio di diritto secondo cui, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma 1, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647; conf. Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044). 3. S'impone, dunque, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Eur