CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 2025
Cassazione n. 19746/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4\A Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 all'esito di giudizio abbreviato entrambi alla pena di uno anno e quattro mesi di reclusione e 3.442,66 euro di multa, articolando un identico motivo nei rispettivi ricorsi, deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla esclusione della configurabilità della fattispecie di lieve entità; Considerato che i motivi espongono censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale perché deve ritenersi configurabile il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, ed escludersi invece la fattispecie della lieve entità, sottolineando che: a) gli imputati sono stati colti nell'atto di coltivare quaranta piante di marijuana; b) l'accertamento tecnico aveva consentito di rilevare la possibilità di ricavare circa 133 dosi dalla sostanza in sequestro, ma era stato effettuato su un campione in pessimo stato di conservazione, causato dal tempo trascorso tra il sequestro, avvenuto il 22 settembre 2017, e l'accertamento stesso, eseguito solo il 18 dicembre 2017; c) al momento del sequestro, era in corso il fisiologico processo vegetativo delle piante; d) gli imputati disponevano di strumenti per una coltivazione tutt'altro che rudimentale (lampade per la coltura, bilancia professionale, termometro per misurare la temperatura e l'umidità ambientale, forbici da giardinaggio e buste per il confezionamento); Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna di tutti i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il