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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2025

Cassazione n. 16047/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R22 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe indicata che, parzial- mente riformando la pronuncia del Tribunale di Rimini del 13 settembre 2021, per avere sostituito la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida con la sospensione della patente per la durata di due anni, ha confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 187, commi 1 e 1-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

In data 20 dicembre 2024, è pervenuta memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste nelle ragioni del ricorso.

Il ricorso consta di due motivi.

Con il primo, si deduce la mancata assunzione, mediante rinnovazione istruttoria ex art. 603, comma 1, cod. proc. pen., di una prova che si reputa decisiva, rappresentata da una perizia tossicologica; con il secondo motivo, si lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

I motivi riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disat- tesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (pp. 3 e 4, per entrambi i motivi).

Quanto, in particolare, al primo motivo giova ricordare che la rinnova- zione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discre- zionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820 - 01).

Nel caso di specie, la Corte di merito ha congruamente illustrato le ragioni del diniego.

Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al paga- mento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma, in data 8 gennaio 2025 Il Consigliere estensok-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R22 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe indicata che, parzial- mente riformando la pronuncia del Tribunale di Rimini del 13 settembre 2021, per avere sostituito la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida con la sospensione della patente per la durata di due anni, ha confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 187, commi 1 e 1-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. In data 20 dicembre 2024, è pervenuta memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste nelle ragioni del ricorso. Il ricorso consta di due motivi. Con il primo, si deduce la mancata assunzione, mediante rinnovazione istruttoria ex art. 603, comma 1, cod. proc. pen., di una prova che si reputa decisiva, rappresentata da una perizia tossicologica; con il secondo motivo, si lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. I motivi riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disat- tesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (pp. 3 e 4, per entrambi i motivi). Quanto, in particolare, al primo motivo giova ricordare che la rinnova- zione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discre- zionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820 - 01). Nel caso di specie, la Corte di merito ha congruamente illustrato le ragioni del diniego. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al paga- mento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso in Roma, in data 8 gennaio 2025 Il Consigliere estensok-
Sentenza Cassazione n. 16047/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris