CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 aprile 2023
Cassazione n. 25458/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.1059/2021 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresenta to e dife so da ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro Consiglio notarile di Belluno , rappresentato e difeso da ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonché Procuratore generale presso la Suprema Corte di cassazione; -intimato- avverso l’ordinanza della Corte di appello di Venezia n. 3083/ 20 19 depositata il 10/07/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/04/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. 2di 8 – RG 1059 /2021 – S2 – PU 05/04/2023 (1 1 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Lette le osservazioni del P.M., nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso per l’ inammissibilità o il ri- getto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Nel 2019 il notaio [OSCURATO:PERSONA] ricorreva dinanzi alla Corte di appello di Venezia avverso il provvedimento della Commissione ammi- nistrativa regionale di disciplina del Trentino-[OSCURATO:PERSONA], Friuli-[OSCURATO:PERSONA] e Veneto che gli aveva irrogato una sanzione pecuniaria di € 10.000 per aver omesso di tenere un conto correntededicato, oggetto di gestione contabile autonoma, dedicato a ricevere denaro dai clienti per pagare le imposte, contestandogli la violazione dell'art. 147 lett. a) l. notarile e delle norme deontologiche, nonché l’art. 1 co. 63 ss. l. 147/2013.La Corte di appello di Venezia ha rigettato il reclamo. Ricorre in cassazione il notaio con un motivo, illustrato da memoria. Resiste il Consiglio notarile di Belluno con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. -Con l’unico motivo di ricorso si censura che, verificatasi una cir- costanza attenuante,la sospensione dall’attività professionale sia stata sostituita dalla sanzione pecuniaria e non dalla censura. Si deduce vio- lazione degli artt. 144 e 147 legge notarile. La parte di provvedimento censurata è la seguente (p. 11-12): «La sanzione della sospensione è senz'altro proporzionata alla gravità delle plurime violazioni contestate, non occasionali e ripetute nel periodo suddetto […]. Tali fatti hanno evidenziato un modus operandidel notaio irrispettoso dell'esigenza di separazione del denaro ricevuto dal cliente per pagare le imposte dal patrimonio personale. La confusione della ‘pecunia pubblica’ con il denaro del notaio ha esposto quest'ultimo ad agire sulla soglia di rilevanzapenale della condotta. Inoltre, la censura 3di 8 – RG 1059 /2021 – S2 – PU 05/04/2023 (1 1 ) – [OSCURATO:PERSONA]. sarebbe stata una sanzione inadeguata, poiché […] non sono state vio- late norme deontologiche secondarie, ma norme di legge (art. 1 co. 63 l. 147/2013) di primaria rilevanza nell'esercizio della professione […]. La circostanza che i clienti non siano verosimilmente venuti a cono- scenza delle violazioni e non abbiano sofferto conseguenze patrimo- niali, avendo il notaio provveduto a compiere i pagamenti delle imposte in tempo utile […] è già stata tenuta in considerazionedalla Commis- sione nella concessione delle attenuanti di cui all'art. 144 con conse- guente sostituzione della sospensione con la sanzione pecuniaria de- terminata ai sensi dell'articolo 138bis legge 89/1913. Quanto alla re- putazione del notaio e al prestigio della professione notarile, non può non osservarsi che, oltre all'Agenzia delle Entrate […], anche la banca ha appreso, a seguito dei 21 addebiti rifiutati, che la gestione del de- naro da parte del notaio avveniva in modo anomalo. Dunque, il detri- mento reputazionale è stato significativo. Deve perciò concludersi che la sospensione è la sanzione appropriata all’illecito in esame e, tenuto conto che poteva essere disposta sino ad un anno, con notevole perdita patrimoniale per il professionista, la sanzione pecuniaria sostitutiva, determinata in € 10.000 risulta congrua e proporzionata alla concreta gravità dei fatti contestati».A sua volta, la Corte di appello rinvia al seguente passo della Commissione: «Considerato[…] che il N otaio in- colpato ha corrispostoall'Erario le somme dovute, ponendo in essere i comportamenti necessari per porre rimedio alle infrazioni imputategli, e tenuto conto del fatto che non risultano altri episodi analoghi in epoca successiva all'accertamento dei fatti contestati, eche la norma dell'art. 144 l.notarile prevede che ‘ ove ricorr a no circostanze attenuanti ovvero quando il notaio, dopo aver commesso l'infrazione,si è adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione […]’ alla 4di 8 – RG 1059 /2021 – S2 – PU 05/04/2023 (1 1 ) – [OSCURATO:PERSONA]. sospensione è sostituita la sanzione pecuniaria applicata nella misura prevista dall'art.138bis della legge notarile » . 2. –Il motivo non è fondato. Le sanzioni disciplinari per i notaiche mancano ai propri doveri sono: a) l'avvertimento; b) la censura; c) la sanzione pecuniaria; d) la so- spensione;e) la destituzione. Così l’art. 135 co. 1 l. notarile , che elenca le sanzioni in ordine di progressiva gravità. Se nel fatto addebitato al notaio ricorrono circostanze attenuanti ovvero quando il notaio, dopo aver commesso l'infrazione, si è adoperato per eliminare le conse- guenze dannose della violazione o ha riparato interamente il danno prodotto, la sanzione pecuniaria è diminuita di un sesto e sono sosti- tuite l'avvertimento alla censura, la sanzione pecuniaria, applicata nella misura prevista dall'articolo 138-bis co. 1, alla sospensione e la so- spensione alla destituzione. Così l’art. 144 co. 1 l. notarile, che è un secondo pilastro del sistemadisciplinare notarile e si trova dirimpetto al primo (l’art. 135 co. 1), quasial modo di contraltare circostanziante . Due sono gli elementi che istituiscono la corrispondenza: in primo luogo,le due disposizioni si collocano allo stesso livello di generalità ( il livello massimo per la disciplina di un procedimento disciplinare): il fatto con il quale il notaio «manca ai propri doveri»d ella prima dispo- sizione diventa il « fatto addebitato » d ella seconda. In secondo luo go, l’art. 144 co. 1 ripercorre all’indietro l’ordine delle sanzioni dell’art. 135 co. 1, arricchendolo di «passerelle» dall’una all’altra e offrendo all’in- terprete dei criteri per percorrerle: dalla destituzione alla sospensione, da questa alla sanzione pecuniaria, ecc. In linea con il dettato legislativo sono gli orientamenti giurispruden- ziali, sia nelle formulazioni più generali che in quelle più specifiche Quanto alle prime, si è statuito che la determinazione qualitativa e quantitativa della sanzionedisciplinare a carico del notaio rientra tra i 5di 8 – RG 1059 /2021 – S2 – PU 05/04/2023 (1 1 ) – [OSCURATO:PERSONA]. poteri discrezionali dell'organo preposto ad irrogarla, nel rispetto dei limiti minimi e massimi edittali, poiché non sono previsti parametri va- lutativi predeterminati; ne segue che ogni sanzioneè da commisurare alla gravità del fatto, alle circostanze e alla personalità dell'autore. Così, tra le altre,Cass. 6016/2020. Quanto agli orientamenti specifica- menterichiamabili a conforto dell’applicazione qui adottata dalla Corte di appello, nel caso in cui siano commessi gli illeciti ex art. 147 co. 1l. 89/1913, ma si avverino circostanze attenuanti, si è statuito che la sanzione della sospensione può in via generale essere sostituita dalla sanzione pecuniariaai sensi dell'art. 144 l. not. C osì Cass. 3458/2020 ; nella stessa direzione si veda Cass. 2818/2023. 3. - Ad avviso del ricorrente, l’ar t. 147 co. 1 l. not . è una spina nel fianco di quest’assetto. Questa l’argomentazione: ove ricorrano circostanze attenuanti, la sospensione deve essere convertita in censura, poiché l’art. 147 l.not. prevede una scala di sanzioni secondo la gravità del fatto, la qualein caso di circostanze attenuanti impone di passare a una sanzione più lieve; ma solo dalla destituzione alla sospensione, oppure dalla sospen- sionealla censura: niente altro. In altre parole, l’elenco di sanzioni pre- visto dall’art. 147 co. 1 l. not. sarebbe in sé conchiuso e non potrebbe essere integrato in via di interpretazione sistematica attraverso il rife- rimento allealtre norme che – come si è brevemente considerato nel paragrafo precedente -disciplinano la responsabilità disciplinare nota- rile. L’argomentazione non tiene. In primo luogo, l’art. 147 co. 1 l. nota- rile non menziona at tenuanti , che certo non devono poter essere di- menticate nel congegnare una grad uazione di sanzioni . In secondo luogo, manca ilriferimento a due delle sanzioni elencate in via generale 6di 8 – RG 1059 /2021 – S2 – PU 05/04/2023 (1 1 ) – [OSCURATO:PERSONA]. dall’art. 135 co. 1 cit.: non solo manca la sanzione pecuniaria; manca anche l’avvertimento. Osservato ciò, si coglie anche che l’argomentazione del ricorrentesi pone in contrasto con l’orientamento espresso dall e Sezioni Unite di questa Corte( cfr. Cass. SU 25457/20 1 7) , il cui richiamo completa il quadro di riferimento delineato indietro, nel paragrafo n. 2. Tale pro- nuncia hastatuito che la sanzione dell'avvertimento (art. 136 l. not.) tutela glistessi beni protetti dall’art. 147l. not., sebbene per fattispecie meno gravi, qualila violazione isolata o occasionale di norme deonto- logiche (cfr. lett. b d i quest’ultima disposizione) ovvero in ipotesi di condotte che, riconducibili alle lett. a) o c) dell’art. 147 cit. , siano ca- ratterizzate dalla lievità. Traendo a ulteriori conseguenze il principio sotteso a Cass. SU 25457/2017, cioè lapiù ampia graduazione della pesantezza della san- zione in proporzione alla gravità dell’illecito disciplinare, non si com- prende perché, a differenza dell’avvertimento, la sa nzione pecuniaria debbarimanere fuori dal campo delle fattispecie previste dall’art. 147 co. 1l. not. Né va le replicare che , mentre l’avvertimento serve a com- pletare l’ordine di graduazione verso la levità della sanzione, tale esi- genza non si pone nel passaggio dalla sospensione alla censura, il quale sarebbedelineato rigidamente dall o stesso art. 147 co. 1 l. not . Ben- venuta è certo tale esigenza di equilibrio, ma essa è soddisfatta siste- maticamente non già dall’art. 147 co. 1 l. not. , bensì dalla corrispon- denza tra l’art. 135 co.1 e l’art. 144 co. 1 l. not. 4. – In conclusione, il caso di specie ha semplicemente offerto alla Corte di appello l’occasione di applicare correttamente l’impostazione delineata indietro. Dopo aver osservato chela sanzion e della sospensione è senz'altro proporzionata alla gravità delle plurime violazioni contestate, non 7di 8 – RG 1059 /2021 – S2 – PU 05/04/2023 (1 1 ) – [OSCURATO:PERSONA]. occasionali e ripetute nel periodo suddetto, mentre la censura sarebbe una sanzione inadeguata, la Corte di merito ha rilevato che la circo- stanza attenuante che i clienti non siano verosimilmente venuti a co- noscenza delle violazioni e non abbiano sofferto conseguenze patrimo- niali, poiché il notaio ha provveduto a compiere i pagamenti delle im- poste in tempo utile, è già stata tenuta in considerazione attraverso la sostituzione della sospensione con la sanzione pecuniaria, determinata ai sensi dell'art.138-bis l. 89/ 1913. Si conferma così che l’art. 147 co. 1 l. not. si integra nel sistema della responsabilità disciplinare notarile(precedentemente tratteggiato al paragrafo n. 2, anche con il richiamo ai precedenti giurisprudenziali rilevanti), nel senso che essoprevede una scala di sanzioni secondo la gravità del fattoda integrare con l’avvertimento e la sanzione pecunia- ria,secondo l’elenco generale ex art. 135 l. not., nonché da modulare ex art. 144 l. not. se si avverano circostanze attenuanti. 5. - Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella previ- sta per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in € 5.000, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. 8di 8 – RG 1059 /2021 – S2 – PU 05/04/2023 (1 1 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera