CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 45554/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di Ravenna nei confronti del Giudice di pace di Ravenna con ordinanza del 26/03/2024 visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Ravenna; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Ravenna, investito del giudizio a carico di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di tentata violenza privata, ha sollevato conflitto positivo di competenza nei confronti del Giudice di pace di Ravenna -che procede a carico del medesimo imputato per il reato di minaccia- e ha rimesso gli atti a questa Corte di cassazione per la sua risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), e 30 cod. proc. pen. Il Tribunale rileva che, dinanzi ad esso, [OSCURATO:PERSONA] è accusato di aver compiuto atti idonei di natura minatoria, diretti in modo inequivoco a costringere la vittima, sua dipendente, a tenere un determinato comportamento. Di una singola condotta di minaccia, contestuale e causalmente orientata nella stessa direzione, [OSCURATO:PERSONA] è chiamato a rispondere dinanzi al Giudice di 2 pqce. Il Tribunale rimettente rivendica a sé, ratione materiae, la competenza a procedere, sul presupposto dell'assorbimento del secondo reato nel primo, avente dimensione fattuale più ampia e riservato alla cognizione del giudice funzionalmente superiore. 2. La trattazione si è svolta in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il conflitto, in presenza di più giudici ordinari, che prendono contemporaneamente cognizione del medesimo fatto, attribuito alla stessa persona, risulta ammissibile. Si tratta, in effetti, della medesima vicenda storica. La minaccia, per cui procede il Giudice di pace di Ravenna, plausibilmente si iscrive nell'ambito della più ampia condotta intimidatoria, che -in tesi accusatoria- [OSCURATO:PERSONA] avrebbe messo in atto ai danni della persona offesa, il 15 luglio 2021, nella unitaria prospettiva finalistica di imporle una determinata azione; condotta più ampia, di cui già conosce il Tribunale di Ravenna. 2. Sussistendo l'identità ontologica del fatto -che, frazionato in più parti, ha dato luogo in distinte sedi giudiziarie ad altrettanti procedimenti- si verifica un fenomeno di continenza di regiudicande, che determina la necessaria concentrazione dei procedimenti medesimi dinanzi al giudice presso il quale pende quello di maggiore ampiezza, in quanto riferito a un più lungo arco temporale e ad una pluralità di episodi (Sez. 1, n. 21883 del 2021, Tribunale Teramo, Rv. 281563-01). 3. La competenza deve essere pertanto assegnata al Tribunale di Ravenna, cui gli atti debbono essere per l'effetto trasmessi. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Ravenna, cui dispone trasmettersi