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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 29113/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di cassazione dell'il. febbraio 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la revoca della sentenza impugnata e l'annullamento senza rinvio della sentenza 28 giugno 2019 della Corte di appello di Catania, per intervenuta prescrizione del reato; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Quinta Sezione penale di questa Corte annullava con rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza emessa il 28 giugno 2019 dalla Corte di appello di Catania a carico di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di bancarotta fraudolenta, respingendo nel resto il ricorso dell'imputato.

2. Avverso la sentenza di cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del suo difensore di fiducia, propone ricorso straordinario, a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., illustrato da successiva memoria.

Nel ricorso è denunciata la svista percettiva in cui sarebbe incorsa la Quinta Sezione penale, che avrebbe omesso di rilevare la prescrizione del reato, intervenuta nelle more del giudizio di legittimità.

La prescrizione sarebbe maturata, dovendosi escludere la sospendibilità del relativo termine nel periodo di differimento del dibattimento di primo grado, conseguente all'astensione dall'udienza del difensore di ufficio in adesione a protesta di categoria e alla concomitante esigenza di citare regolarmente i difensori di fiducia.

Il differimento doveva, in un caso del genere, essere ascritto alla prioritaria esigenza di assicurare la regolarità del contraddittorio.

La sospensione della prescrizione non poteva, in queste condizioni, operare.

La questione della maturata prescrizione era stata sollevata in Cassazione, nelle conclusioni difensive presentate ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ma il Collegio giudicante l'avrebbe lasciata totalmente inevasa.

3. Il giudizio odierno si è svolto a trattazione scritta, di nuovo ai sensi dell'art. 23, comma 8, cit.

Le parti hanno concluso come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è ammissibile, in quanto riveste la qualità di condannato, legittimato all'impugnazione straordinaria a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., il soggetto nei cui confronti il giudice di legittimità abbia pronunciato sentenza di annullamento parziale con rinvio, limitatamente a profili che attengono alla determinazione del trattamento sanzionatorio, potendosi ormai ritenere irrevocabilmente avvenuto l'accertamento di penale responsabilità (Sez.

U, n. 28717 del 21/06/2012, Brunetto, Rv. 252935-01; Sez. 5, n. 57484 del 13/11/2018, Esperto, Rv. 275408-01).

2. Quantunque ammissibile, il ricorso non merita accoglimento.

3. La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato (Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221283-01; Sez. 5, n. 46806 del 03/11/2021, Desiderato, Rv. 282384-01; Sez. 5, n. 11752 del 16/12/2008, dep. 2009, Quaranta, Rv. 243773-01) che l'omesso esame di memorie o conclusioni difensive dà luogo ad errore di fatto, rilevante ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza di una censura la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile, alla condizione ulteriore - tuttavia - che risulti palese che la decisione del giudice di legittimità sarebbe stata diversa se fosse stato vagliato il motivo di censura dedotto e non esaminato.

Il rimedio straordinario può essere dunque potenzialmente attivato anche in tema di prescrizione, ove questa, a fronte di ricorso ordinario non dichiarato inammissibile, non sia stata ex officio rilevata dalla sentenza di cassazione che lo definiva, o non sia stata data in essa risposta alla contestazione difensiva al riguardo formulata; poiché, però, l'accertamento della prescrizione non è frutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario, ma generalmente implica la risoluzione di plurime questioni di fatto e di diritto, di complessità variabile, la definizione di tali questioni deve presentarsi di chiara evidenza perché l'omesso rilievo della causa estintiva possa integrare un errore percettivo e condurre l'impugnazione ex art. 625-bis cod. proc. pen. ad esito favorevole (Sez. 5, n. 12093 del 20/01/2021, F., Rv. 280735-01).

La svista percettiva, in punto di prescrizione, non è quindi configurabile allorché siano ipotizzabili più percorsi decisori possibili, ancorché dotati di margini diversi di plausibilità (Sez. 3, n. 10417 del 25/02/2020, Tullio, Rv. 279065-01; Sez. 1, n. 50489 del 17/10/2019, Corradini, Rv. 277453-01; v. anche Sez.

U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, 250528-01).

4. Il caso odierno rientra in quest'ultima fattispecie.

La dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato richiederebbe, in questa sede, la soluzione della questione relativa alla sospendibilità del relativo termine nell'intervallo temporale di cui in narrativa - espressamente affermata nel corso del processo di merito, con apprezzamento che si assume erroneo - la cui definizione non è di chiara evidenza, al punto da configurare la chiara svista percettiva sopra evocata.

La difesa si appella all'indirizzo giurisprudenziale (da ultimo, Sez. 2, n. 11039 del 03/12/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278523-01), secondo cui, in caso di differimento del processo per rinnovare la citazione dell'imputato, o del difensore, mancata o viziata, e di concomitante istanza difensiva di rinvio, da qualsiasi causa determinata, non opera, per tutto il tempo del differimento, la sospensione della prescrizione, in quanto il rinvio deve essere ascritto alla prioritaria esigenza di assicurare la regolarità del contraddittorio.

Ma la stessa difesa non spiega perché quest'ultimo dovesse ritenersi compromesso sotto il profilo dell'assistenza difensiva, posto che il dibattimento era stato instaurato a seguito di udienza preliminare, e - come è noto - il decreto che dispone il giudizio, previsto dall'art.429 cod. proc. pen., pronunciato a sua conclusione, non deve essere in alcun caso notificato ai difensori.

E' dunque quanto meno opinabile che al rinvio per questa parte disposto, postulante una notificazione non richiesta dalle norme processuali, stante l'obbligatoria partecipazione del difensore all'udienza preliminare medesima, potesse attribuirsi carattere prevalente, impeditivo della sospensione della prescrizione.

Il rilievo conferma, quanto meno, la controvertibilità della questione e l'impossibile configurazione della svista percettiva revocatoria.

5. Segue la reiezione del ricorso.

Le spese debbono porsi a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di cassazione dell'il. febbraio 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la revoca della sentenza impugnata e l'annullamento senza rinvio della sentenza 28 giugno 2019 della Corte di appello di Catania, per intervenuta prescrizione del reato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Quinta Sezione penale di questa Corte annullava con rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza emessa il 28 giugno 2019 dalla Corte di appello di Catania a carico di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di bancarotta fraudolenta, respingendo nel resto il ricorso dell'imputato. 2. Avverso la sentenza di cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del suo difensore di fiducia, propone ricorso straordinario, a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., illustrato da successiva memoria. Nel ricorso è denunciata la svista percettiva in cui sarebbe incorsa la Quinta Sezione penale, che avrebbe omesso di rilevare la prescrizione del reato, intervenuta nelle more del giudizio di legittimità. La prescrizione sarebbe maturata, dovendosi escludere la sospendibilità del relativo termine nel periodo di differimento del dibattimento di primo grado, conseguente all'astensione dall'udienza del difensore di ufficio in adesione a protesta di categoria e alla concomitante esigenza di citare regolarmente i difensori di fiducia. Il differimento doveva, in un caso del genere, essere ascritto alla prioritaria esigenza di assicurare la regolarità del contraddittorio. La sospensione della prescrizione non poteva, in queste condizioni, operare. La questione della maturata prescrizione era stata sollevata in Cassazione, nelle conclusioni difensive presentate ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ma il Collegio giudicante l'avrebbe lasciata totalmente inevasa. 3. Il giudizio odierno si è svolto a trattazione scritta, di nuovo ai sensi dell'art. 23, comma 8, cit. Le parti hanno concluso come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è ammissibile, in quanto riveste la qualità di condannato, legittimato all'impugnazione straordinaria a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., il soggetto nei cui confronti il giudice di legittimità abbia pronunciato sentenza di annullamento parziale con rinvio, limitatamente a profili che attengono alla determinazione del trattamento sanzionatorio, potendosi ormai ritenere irrevocabilmente avvenuto l'accertamento di penale responsabilità (Sez. U, n. 28717 del 21/06/2012, Brunetto, Rv. 252935-01; Sez. 5, n. 57484 del 13/11/2018, Esperto, Rv. 275408-01). 2. Quantunque ammissibile, il ricorso non merita accoglimento. 3. La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221283-01; Sez. 5, n. 46806 del 03/11/2021, Desiderato, Rv. 282384-01; Sez. 5, n. 11752 del 16/12/2008, dep. 2009, Quaranta, Rv. 243773-01) che l'omesso esame di memorie o conclusioni difensive dà luogo ad errore di fatto, rilevante ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza di una censura la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile, alla condizione ulteriore - tuttavia - che risulti palese che la decisione del giudice di legittimità sarebbe stata diversa se fosse stato vagliato il motivo di censura dedotto e non esaminato. Il rimedio straordinario può essere dunque potenzialmente attivato anche in tema di prescrizione, ove questa, a fronte di ricorso ordinario non dichiarato inammissibile, non sia stata ex officio rilevata dalla sentenza di cassazione che lo definiva, o non sia stata data in essa risposta alla contestazione difensiva al riguardo formulata; poiché, però, l'accertamento della prescrizione non è frutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario, ma generalmente implica la risoluzione di plurime questioni di fatto e di diritto, di complessità variabile, la definizione di tali questioni deve presentarsi di chiara evidenza perché l'omesso rilievo della causa estintiva possa integrare un errore percettivo e condurre l'impugnazione ex art. 625-bis cod. proc. pen. ad esito favorevole (Sez. 5, n. 12093 del 20/01/2021, F., Rv. 280735-01). La svista percettiva, in punto di prescrizione, non è quindi configurabile allorché siano ipotizzabili più percorsi decisori possibili, ancorché dotati di margini diversi di plausibilità (Sez. 3, n. 10417 del 25/02/2020, Tullio, Rv. 279065-01; Sez. 1, n. 50489 del 17/10/2019, Corradini, Rv. 277453-01; v. anche Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, 250528-01). 4. Il caso odierno rientra in quest'ultima fattispecie. La dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato richiederebbe, in questa sede, la soluzione della questione relativa alla sospendibilità del relativo termine nell'intervallo temporale di cui in narrativa - espressamente affermata nel corso del processo di merito, con apprezzamento che si assume erroneo - la cui definizione non è di chiara evidenza, al punto da configurare la chiara svista percettiva sopra evocata. La difesa si appella all'indirizzo giurisprudenziale (da ultimo, Sez. 2, n. 11039 del 03/12/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278523-01), secondo cui, in caso di differimento del processo per rinnovare la citazione dell'imputato, o del difensore, mancata o viziata, e di concomitante istanza difensiva di rinvio, da qualsiasi causa determinata, non opera, per tutto il tempo del differimento, la sospensione della prescrizione, in quanto il rinvio deve essere ascritto alla prioritaria esigenza di assicurare la regolarità del contraddittorio. Ma la stessa difesa non spiega perché quest'ultimo dovesse ritenersi compromesso sotto il profilo dell'assistenza difensiva, posto che il dibattimento era stato instaurato a seguito di udienza preliminare, e - come è noto - il decreto che dispone il giudizio, previsto dall'art.429 cod. proc. pen., pronunciato a sua conclusione, non deve essere in alcun caso notificato ai difensori. E' dunque quanto meno opinabile che al rinvio per questa parte disposto, postulante una notificazione non richiesta dalle norme processuali, stante l'obbligatoria partecipazione del difensore all'udienza preliminare medesima, potesse attribuirsi carattere prevalente, impeditivo della sospensione della prescrizione. Il rilievo conferma, quanto meno, la controvertibilità della questione e l'impossibile configurazione della svista percettiva revocatoria. 5. Segue la reiezione del ricorso. Le spese debbono porsi a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e
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