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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 42234/2021

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a seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha richiesto il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Venezia ha rigettato l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale è stata loro applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari con prescrizioni per due episodi di bancarotta fraudolenta patrimoniale, il primo commesso in concorso mediante la distrazione di un bene immobile di proprietà del Guidolin, fallito anche in proprio, ed il secondo contestato alla sola Cattapan per il concorso nella distrazione di somme di pertinenza della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., della quale il coniuge era stato l'amministratore fino al momento della dichiarazione di fallimento della società e che risulta indagato per ulteriori fatti di bancarotta relativi alla gestione della stessa.

2. Avverso l'ordinanza ricorrono gli indagati con unico atto a firma del comune difensore che articola due motivi.

Con il primo deducono violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione dei reati in contestazione.

In tal senso i ricorrenti lamentano l'omessa valutazione della concretezza ed attualità del suddetto pericolo, essendosi il Tribunale limitato ad ipotizzare in maniera generica la possibilità per la Cattapan, moglie del Guidolin, di riprodurre le condotte criminose nella sua veste di amministratrice di altra società, della quale peraltro la difesa ha documentato la regolare gestione e della quale il coindagato è mero dipendente, posto che il suo fallimento gli impedirebbe di assumere partecipazioni societarie o cariche gestorie.

Non di meno, con riguardo al Guidolin, l'altrettanto generica affermazione per cui la sua pericolosità sarebbe legata all'elevata professionalità dimostrata nella consumazione del reato sarebbe in contraddizione con l'autorizzazione concessagli ad allontanarsi dagli arresti domiciliari per svolgere la sua attività lavorativa.

Infine il giudice del riesame non avrebbe considerato il tempo trascorso dalla commissione dei reati, consumati nel 2019.

Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano ulteriore violazione di legge in merito alla ritenuta proporzionalità ed adeguatezza della misura custodiale applicata, soprattutto in riferimento all'imposto divieto di comunicazione, posto che il Tribunale non avrebbe considerato l'incensuratezza degli indagati e la regolare gestione da parte della Cattapan dell'altra società di cui è amministratrice. [OSCURATO:PERSONA] i L

1. I ricorsi sono 4,5.4.^91,i,1;

2. Anzitutto va precisato che nello sviluppo argomentativo dell'atto d'impugnazione vengono adombrati dei dubbi sulla stessa configurabilità del primo dei reati contest agli indagati e sull'attendibilità delle dichiarazioni di un teste valorizzate dai giudici di merito.

Tali obiezioni devono ritenersi sollevate in via incidentale, visto che i ricorrenti hanno proposto censure attinenti esclusivamente la sussistenza delle esigenze cautelari o la proporzionalità ed adeguatezza delle misure applicate, e comunque risultano inammissibili in quanto articolate in maniera del tutto generica ed assertiva.

3. Ciò premesso i ricorsi sono fondati nei limiti di seguito esposti.

Quanto alla configurabilità dell'esigenza cautelare originariamente ritenuta, ossia il pericolo di reiterazione dei reati, le doglianze dei ricorrenti sono invero infondate al limite dell'inammissibilità, posto che, in definitiva, omettono l'effettivo confronto con la motivazione del provvedimento impugnato, limitandosi all'assertiva contestazione della sua esaustività e tenuta logica.

Il Tribunale ha infatti legittimamente argomentato dalle modalità di consumazione dei reati ascritti agli indagati per trarne un giudizio negativo sulla personalità dei ricorrenti idoneo a giustificare l'affermata sussistenza del menzionato pericolo.

Tutt'altro che manifestamente illogica è poi la conclusione cui il giudice del riesame è approdato in merito all'irrilevanza della dichiarazione di fallimento del Guidolin, circostanza non certo ostativa alla reiterazione del reato secondo la comune esperienza giudiziaria cui il Tribunale ha legittimamente attinto.

Colgono invece nel segno le censure relative alla valutazione sull'attualità della predetta esigenza cautelare e sull'inadeguatezza a contenerla di misure meno afflittive di quella custodiale applicata.

Quanto al primo profilo evocato generico e sostanzialmente apodittico è il riferimento operato dai giudici del riesame al mancato affievolimento del pericolo enucleato dall'ordinanza genetica, tanto più alla luce del fatto che la misura è stata applicata a due anni di distanza dalla consumazione dei reati ascritti agli indagati.

Alcun elemento concreto sull'attuale persistenza del suddetto pericolo viene menzionato, come invece necessario, posto che l'espressività delle modalità di consumazione del reato non può assumere, nello specifico, un valore ponderale immutabile nel tempo.

A maggior ragione se si considera che entrambi gli indagati - marito e moglie - sono stati autorizzati ad allontanarsi dagli arresti domiciliari per svolgere la propria attività lavorativa in seno ad una società che il Tribunale riconosce essere sostanzialmente nel loro controllo e di cui la Cattapan è addirittura l'amministratore.

In tal senso diventa allora contraddittorio affermare, come hanno fatto i giudici del riesame, che essi potrebbero replicare lo schema criminoso "in altri contesti societari", ma al contempo non si considera incompatibile con tale situazione consentirgli di accedere a tali "contesti", quale che sia la qualifica attraverso cui ciò avviene, tanto più che proprio trattando della posizione del Guidolin, come già accennato, viene ritenuta irrilevante la sua incapacità di assumere cariche formali.Non di meno, se il Tribunale non ha il potere di verificare la genuinità e l'effettivo significato della documentazione prodotta dalla difesa e asseritamente attestante la regolare gestione della società nella quale operano gli indagati attualmente, ha però il dovere di valutare, ai fini del giudizio sulla permanenza dell'esigenza cautelare, la eventuale mancata acquisizione di elementi in grado di rivelare irregolarità nell'attività svolta.

Quanto al giudizio di inadeguatezza di misure meno afflittive, il provvedimento impugnato ha motivato in maniera solo apparente, concentrandosi sulla proporzionalità di quella custodiale applicata, ma limitandosi in maniera solo assertiva a negare l'idoneità di misure meno invasive o anche solo dell'allentamento dei divieti di comunicazione imposti.

Lacuna tanto più evidente alla luce, ancora una volta, delle autorizzazioni invece concesse agli indagati e del loro contenuto.

4. Alla luce delle rilevate lacune motivazionali il provvedimento impugnato deve essere dunque annullato con rinvio al Tribunale di Venezia per nuovo esame sui punti individuati in precedenza.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Venezia per nuovo esame.

Così deciso il 6/10/2021 Il Consigliere ensore [OSCURATO:PERSONA] t'v1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha richiesto il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Venezia ha rigettato l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale è stata loro applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari con prescrizioni per due episodi di bancarotta fraudolenta patrimoniale, il primo commesso in concorso mediante la distrazione di un bene immobile di proprietà del Guidolin, fallito anche in proprio, ed il secondo contestato alla sola Cattapan per il concorso nella distrazione di somme di pertinenza della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., della quale il coniuge era stato l'amministratore fino al momento della dichiarazione di fallimento della società e che risulta indagato per ulteriori fatti di bancarotta relativi alla gestione della stessa. 2. Avverso l'ordinanza ricorrono gli indagati con unico atto a firma del comune difensore che articola due motivi. Con il primo deducono violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione dei reati in contestazione. In tal senso i ricorrenti lamentano l'omessa valutazione della concretezza ed attualità del suddetto pericolo, essendosi il Tribunale limitato ad ipotizzare in maniera generica la possibilità per la Cattapan, moglie del Guidolin, di riprodurre le condotte criminose nella sua veste di amministratrice di altra società, della quale peraltro la difesa ha documentato la regolare gestione e della quale il coindagato è mero dipendente, posto che il suo fallimento gli impedirebbe di assumere partecipazioni societarie o cariche gestorie. Non di meno, con riguardo al Guidolin, l'altrettanto generica affermazione per cui la sua pericolosità sarebbe legata all'elevata professionalità dimostrata nella consumazione del reato sarebbe in contraddizione con l'autorizzazione concessagli ad allontanarsi dagli arresti domiciliari per svolgere la sua attività lavorativa. Infine il giudice del riesame non avrebbe considerato il tempo trascorso dalla commissione dei reati, consumati nel 2019. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano ulteriore violazione di legge in merito alla ritenuta proporzionalità ed adeguatezza della misura custodiale applicata, soprattutto in riferimento all'imposto divieto di comunicazione, posto che il Tribunale non avrebbe considerato l'incensuratezza degli indagati e la regolare gestione da parte della Cattapan dell'altra società di cui è amministratrice. [OSCURATO:PERSONA] i L 1. I ricorsi sono 4,5.4.^91,i,1; 2. Anzitutto va precisato che nello sviluppo argomentativo dell'atto d'impugnazione vengono adombrati dei dubbi sulla stessa configurabilità del primo dei reati contest agli indagati e sull'attendibilità delle dichiarazioni di un teste valorizzate dai giudici di merito. Tali obiezioni devono ritenersi sollevate in via incidentale, visto che i ricorrenti hanno proposto censure attinenti esclusivamente la sussistenza delle esigenze cautelari o la proporzionalità ed adeguatezza delle misure applicate, e comunque risultano inammissibili in quanto articolate in maniera del tutto generica ed assertiva. 3. Ciò premesso i ricorsi sono fondati nei limiti di seguito esposti. Quanto alla configurabilità dell'esigenza cautelare originariamente ritenuta, ossia il pericolo di reiterazione dei reati, le doglianze dei ricorrenti sono invero infondate al limite dell'inammissibilità, posto che, in definitiva, omettono l'effettivo confronto con la motivazione del provvedimento impugnato, limitandosi all'assertiva contestazione della sua esaustività e tenuta logica. Il Tribunale ha infatti legittimamente argomentato dalle modalità di consumazione dei reati ascritti agli indagati per trarne un giudizio negativo sulla personalità dei ricorrenti idoneo a giustificare l'affermata sussistenza del menzionato pericolo. Tutt'altro che manifestamente illogica è poi la conclusione cui il giudice del riesame è approdato in merito all'irrilevanza della dichiarazione di fallimento del Guidolin, circostanza non certo ostativa alla reiterazione del reato secondo la comune esperienza giudiziaria cui il Tribunale ha legittimamente attinto. Colgono invece nel segno le censure relative alla valutazione sull'attualità della predetta esigenza cautelare e sull'inadeguatezza a contenerla di misure meno afflittive di quella custodiale applicata. Quanto al primo profilo evocato generico e sostanzialmente apodittico è il riferimento operato dai giudici del riesame al mancato affievolimento del pericolo enucleato dall'ordinanza genetica, tanto più alla luce del fatto che la misura è stata applicata a due anni di distanza dalla consumazione dei reati ascritti agli indagati. Alcun elemento concreto sull'attuale persistenza del suddetto pericolo viene menzionato, come invece necessario, posto che l'espressività delle modalità di consumazione del reato non può assumere, nello specifico, un valore ponderale immutabile nel tempo. A maggior ragione se si considera che entrambi gli indagati - marito e moglie - sono stati autorizzati ad allontanarsi dagli arresti domiciliari per svolgere la propria attività lavorativa in seno ad una società che il Tribunale riconosce essere sostanzialmente nel loro controllo e di cui la Cattapan è addirittura l'amministratore. In tal senso diventa allora contraddittorio affermare, come hanno fatto i giudici del riesame, che essi potrebbero replicare lo schema criminoso "in altri contesti societari", ma al contempo non si considera incompatibile con tale situazione consentirgli di accedere a tali "contesti", quale che sia la qualifica attraverso cui ciò avviene, tanto più che proprio trattando della posizione del Guidolin, come già accennato, viene ritenuta irrilevante la sua incapacità di assumere cariche formali.Non di meno, se il Tribunale non ha il potere di verificare la genuinità e l'effettivo significato della documentazione prodotta dalla difesa e asseritamente attestante la regolare gestione della società nella quale operano gli indagati attualmente, ha però il dovere di valutare, ai fini del giudizio sulla permanenza dell'esigenza cautelare, la eventuale mancata acquisizione di elementi in grado di rivelare irregolarità nell'attività svolta. Quanto al giudizio di inadeguatezza di misure meno afflittive, il provvedimento impugnato ha motivato in maniera solo apparente, concentrandosi sulla proporzionalità di quella custodiale applicata, ma limitandosi in maniera solo assertiva a negare l'idoneità di misure meno invasive o anche solo dell'allentamento dei divieti di comunicazione imposti. Lacuna tanto più evidente alla luce, ancora una volta, delle autorizzazioni invece concesse agli indagati e del loro contenuto. 4. Alla luce delle rilevate lacune motivazionali il provvedimento impugnato deve essere dunque annullato con rinvio al Tribunale di Venezia per nuovo esame sui punti individuati in precedenza. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Venezia per nuovo esame. Così deciso il 6/10/2021 Il Consigliere ensore [OSCURATO:PERSONA] t'v1