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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 04004/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21482/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende giusta procura in atti; –resistenti– avverso la sentenza n. 3802/2018 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva

1. La Corte d’appello di Roma, rigettato il reclamo proposto dal comune di Frascati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermò la statuizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici di Lazio, Umbria e Toscana, con la quale, in accoglimento della domanda della Casamonica, aveva dichiarato che uno stacco di terreno di circa 900 mq, nel possesso delle medesime, non era gravato da usi civici.

La sentenza di secondo grado rigettò la prospettazione impugnatoria, secondo la quale lo stacco di terreno apparteneva al demanio civico della collettività di Frascati. 1.

1. Questo il ragionamento decisorio: i terreni in questione, già di proprietà della Congregazione di Carità di Frascati, vennero acquistai nel 1921 dalla locale [OSCURATO:PERSONA], subentrata alla Società dei Bottieri; sia la prima che la seconda non rappresentavano l’intera comunità locale del Comune, ma rappresentavano soltanto i padroni di bestiame e i contadini .

Di conseguenza, non sussiste il requisito dell’uso delle terre da parte dell’intera collettività indifferenziata .

Né mutamento del titolo poteva rinvenirsi nell’atto d’acquisto del 1921, che era intervenuto “iure privatorum” e proprio perciò le terre pervenute al Comune dall’[OSCURATO:PERSONA] furono concesse in fitto a privati negli anni 1926-1927, finendo per essere affittate a cooperative di combattenti e reduci, con delibera del 1946.

Non risultava, inoltre, che su quelle terre fossero stati esercitati diritti civici di sorta dalla popolazione.

2. Contro la sentenza della Corte di Roma insorge il comune di Frascati sulla base di cinque motivi.

La controparte non ha depositato controricorso ma solo una procura speciale notarile alla lite in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 2.

1. Con i cinque motivi, tra loro correlati, il Comune ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 345, co. 1, cod. proc. civ., 11 delle preleggi, 3, lett. c), l. n. 168/2017, della l. n. 1766/1927, della legge n. 5489/1888, della l. n. 381/1891, della l. n. 397/1894, del r.d. n. 6397/1889, del r.d. n. 510/1891, del r.d. n. 518/1891, r.d. n. 332/1928, r.d.; nonché omesso esame di un fatto controverso e decisivo.

Questo, in sintesi, il portato dell’assunto impugnatorio: - la decisione aveva affermato non avere pregio il richiamo operato dal Comune reclamante all’art. 3 della l. n. 168/2017, trattandosi di asserto nuovo e non potendo la norma evocata avere portata retroattiva dagli appellanti; l’affermazione riportata non poteva essere condivisa, in quanto la legge in parola, pubblicata il 28/11/2017 ed entrata in vigore il 13/12/2017, era successiva al deposito del reclamo e di conseguenza l’osservazione avrebbe dovuto essere esaminata, in quanto facente riferimento a normativa sopravvenuta; inoltre, la norma non aveva introdotto nuove regole o principi, essendosi limitata a riconoscere principi già facenti parte del sistema giuridico (in particolare la disposizione indicava fra i beni collettivi le terre derivanti dallo scioglimento di associazioni agrarie, e proprio dallo scioglimento di una comunità agraria -r.d. n. 751/1924 del Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA]- quelle terre erano pervenute al comune di Frascati, nella corrispondente categoria cui essi appartenevano, con apertura all’uso di tutti i cittadini), quindi avrebbero dovuto considerarsi di civica demanialità; - non potevasi condividere l’asserto secondo il q uale l’[OSCURATO:PERSONA] di Frascati non rappresentava l’intera collettività, bensì solo i padroni di bestiame e i contadini; la l. n. 397/1894, al suo art. 1, stabiliva che nelle provincie degli ex Stati pontifici e dell’Emilia le università agrarie, unitamente ad altre comunanze e partecipazioni potevano riguardare anche una classe di cittadini per la coltivazione o il godimento collettivo dei fondi, o l’amministrazione sociale di mandre di bestiame e non si era posto in dubbio che si trattasse d’uso civico, pur se ristretto a una categoria di abitanti, siccome aveva chiarito la Cassazione, con la sentenza n. 9 del 1935; peculiarità, questa, emergente anche dall’art. 1, co. 1, l. n. 5489/1888, che ebbe ad abolire le servitù di pascolo e le altre agrarie, sostituendole con gli usi civici; - il punto di diritto violato dalla sentenza andava individuato nell’avere essa negato che l’uso civico possa riguardare anche solo una circoscritta parte della popolazione, in contrasto con quanto a suo tempo affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 1695/1937 e con il disposto dell’art. 58, r.d. n. 332/1928, secondo il quale i beni delle Associazioni agrarie, sia di originario godimento comune, sia acquistati in nome dell’Associazione … saranno amministrati con le norme seguenti ; -non sarebbe occorso ricercare altro titolo, in quanto la l. n. 397/1894 aveva riconosciuto personalità giuridica alle varie università, comunanze e partecipazioni agrarie, con destinazione al collettivo godimento, con la conseguenza che le università avevano un loro patrimonio, distinto dalle persone degli utenti; - né sarebbe occorsa distinzione di sorta al momento dell’acquisizione da pare del comune di Frascati, in quanto, sulla base degli artt. 1, 2 e 10, l. n. 397/1894, 1, 25 e 11, l. n. 1766/1927, i terreni di cui si discute, facenti parte della [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), tra il 1876 e il 1902 erano di proprietà della Congregazione di Frascati.

Nel 1921, con atto notar Guidi del 21 luglio 1921, l’[OSCURATO:PERSONA] di Frascati acquistava dalla Congregazione di Carità di Frascati la [OSCURATO:PERSONA], unitamente alla tenuta di Gregna e di Sant’Andrea, per destinarle ai bisogni della popolazione rurale del luogo, così come specificato nell’atto pubblico , erano così entrate nel patrimonio dell’ente agrario ex art. 1, l. n. 397/1894 e le università agrarie hanno natura di ente pubblico (si cita S.U. n. 4749/1986); -estinta l’Università, nel 1925, e passate le terre al comune di Frascati, il loro regime giuridico non era mutato, siccome disponeva l’art. 25 della l. n. 1766/1927: in caso di scioglimento di università i terreni saranno trasferiti ai Comuni o alle frazioni nel cui territorio trovansi compresi, con la destinazione corrispondente alla categoria cui essi appartengono ; -a parte l’infondatezza in linea di diritto dell’affermazione di cui in sentenza, secondo la quale non era rimasto provato l’assoggettamento a uso civico (si trattava di beni appartenenti a enti collettivi istituzionalmente e funzionalmente destinati alla gestione di terre d’uso civico), era stato provato l’uso civico in concreto attraverso la documentazione in atti, dettagliatamente indicata alle pagine da 19 a pag. 21.

3. Il complesso censuratorio merita di essere accolto. 3.

1. Le università agrarie risultano prevedute e definite dalla l. 4/8/1894, n. 397, la quale regolò l’ordinamento dei domini collettivi nelle provincie dell’ex Stato pontificio.

All’art. 1 viene stabilito quanto segue: Nelle provincie degli ex Stati pontifici dell’Emilia, le università agrarie, comunanze, partecipanze e le associazioni istituite a profitto della generalità degli abitanti di un Comune, o di una frazione di un Comune, o di una determinata classe di cittadini per la coltivazione o il godimento collettivo dei fondi, o l’amministrazione sociale di mandre di bestiame, sono considerate persone giuridiche .

Si trae abbastanza agevolmente dalla disposizione riportata che l’uso civico può riguardare anche una categoria determinata di cittadini (allevatori di bestiame ad esempio) e non necessariamente l’intiera comunità.

Il collocamento pubblicistico delle università agrarie, all’interno della più vasta categoria degli usi civici, risulta confermato dalla legislazione successiva.

In particolare, la l. 16/6/1927, n. 1766, di conversione del r. d. 22/5/1924, n. 751, riguardante il riordino degli usi civici, agli artt. 1, 11 e 25 richiama espressamente le università agrarie.

La ben più recente l. 20/11/2017 n. 168, all’art. 1, lett. a), include espressamente fra i beni collettivi le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni od associazioni agrarie comunque denominate .

Il richiamato art. 1 elenca dalla lett. a) alla lett. f), con finalità evidentemente ricognitiva, le situazioni giuridiche qualificabili “bene collettivo”. 3.

2. Sotto altro e diverso profilo l’affermazione in sentenza, secondo la quale il richiamo a quest’ultima legge non poteva prendersi in esameperché nuovo non ha fondamento.

Non si verte, infatti, in ipotesi domanda o eccezione nuova, ma di mera argomentazione giuridica. 3.

3. La ricostruzione normativa sopra evocata trova conforto nella giurisprudenza di questa Corte, a partire dalla sentenza n. 1695, 26/5/1937, la quale ebbe ad affermare: Anche le associazioni agrarie, le quali indipendentemente dal loro carattere pubblico o privato, abbiano il fine di godere terre soggette a usi civici, cadono sotto la legge (art. 1 di essa e 61 regol.), e, sempreché di godimento a tal titolo si tratti, vi è un interesse pubblico, della cui rappresentanza è investito il podestà, ad intervenire.

Il riferimento degli usi non a tutti, ma a una parte dei cittadini è, da questo punto di vista, indifferente .

In epoca più recente il principio è stato confermato con la sentenza delle Sezioni Unite n. 3135, 13/5/1980, la quale ha precisato che le associazioni agrarie regolate dalla legge 4 agosto 1894 n 397, sul riordinamento dei domini collettivi nelle province dell'ex stato pontificio, come l'università agraria di Bracciano, hanno natura di enti pubblici non economici, atteso che alla stregua della normativa sul riordinamento degli Usi civici la loro attività di amministrazione e gestione di terre, demaniali ed anche non demaniali, pur se con il ricorso a strumenti ed operazioni di libero mercato, e diretta alla cura degli interessi generali di collettività di uso civico, e si svolge in stretto collegamento con le strutture municipali, nel rispetto della disciplina e con i controlli previsti dalla legge comunale e provinciale, nonché con un'organizzazione priva dei connotati dell'impresa (Rv. 406922).

Sotto altra correlata angolazione, successiva decisione delle Sezioni Unite ha affermato che con riguardo ad immobili appartenenti ad università agrarie (le quali, incluse quelle costituite nelle province dell'ex stato pontificio, hanno natura di enti pubblici non economici), la controversia promossa per sentir riconoscere la nullità di atti di disposizione e la non assoggettabilità dei beni medesimi ad espropriazione forzata, per effetto della loro inclusione nel Demanio di uso civico, è devoluta alla competenza giurisdizionale del Commissario regionale per gli Usi civici, anche per la parte in cui si richieda l'adozione di provvedimenti cautelari quale il sequestro giudiziario, atteso che tale Competenza giurisdizionale, a norma degli artt. 29 e 30 della legge 16 giugno 1927 n. 1766, si estende alle questioni sulla indisponibilità di detti immobili come conseguenza della loro demanialità, ed inoltre non trova deroga nel disposto dell'art. 615 cod. proc. civ., circa la devoluzione al giudice dell'esecuzione delle cause dirette a contestare la pignorabilità di un bene, il quale opera nel presupposto della spettanza delle cause stesse alla giurisdizione del giudice ordinario (S.U. n. 4749, 24/7/1986, Rv. 447452). 3.

4. I terreni di cui si discute, già di proprietà della Congregazione di Frascati, vennero successivamente trasferiti, con atto notar Guidi del 21 luglio 1921 all’[OSCURATO:PERSONA] di Frascati, col fine di destinarli ai bisogni della popolazione rurale del luogo, finalità espressamente predicata nell’atto pubblico.

Avvenuta l’acquisizione, il regime giuridico non poteva che essere regolato dall’art. 1 della l. n. 397/1894.

Estinta l’Università il passaggio delle terre al comune di Frascati non ne ha mutato illoro regime giuridico, ex art. 25 della l. n. 1766/1927: in caso di scioglimento di università i terreni saranno trasferiti ai Comuni o alle frazioni nel cui territorio trovansi compresi, con la destinazione corrispondente alla categoria cui essi appartengono .

4. A quanto esposto consegue la cassazione della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio deciderà la causa adeguandosi ai principi di diritto sopra enunciati e regolerà anche le spese del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21482/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende giusta procura in atti; –resistenti– avverso la sentenza n. 3802/2018 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. La Corte d’appello di Roma, rigettato il reclamo proposto dal comune di Frascati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermò la statuizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici di Lazio, Umbria e Toscana, con la quale, in accoglimento della domanda della Casamonica, aveva dichiarato che uno stacco di terreno di circa 900 mq, nel possesso delle medesime, non era gravato da usi civici. La sentenza di secondo grado rigettò la prospettazione impugnatoria, secondo la quale lo stacco di terreno apparteneva al demanio civico della collettività di Frascati. 1. 1. Questo il ragionamento decisorio: i terreni in questione, già di proprietà della Congregazione di Carità di Frascati, vennero acquistai nel 1921 dalla locale [OSCURATO:PERSONA], subentrata alla Società dei Bottieri; sia la prima che la seconda non rappresentavano l’intera comunità locale del Comune, ma rappresentavano soltanto i padroni di bestiame e i contadini . Di conseguenza, non sussiste il requisito dell’uso delle terre da parte dell’intera collettività indifferenziata . Né mutamento del titolo poteva rinvenirsi nell’atto d’acquisto del 1921, che era intervenuto “iure privatorum” e proprio perciò le terre pervenute al Comune dall’[OSCURATO:PERSONA] furono concesse in fitto a privati negli anni 1926-1927, finendo per essere affittate a cooperative di combattenti e reduci, con delibera del 1946. Non risultava, inoltre, che su quelle terre fossero stati esercitati diritti civici di sorta dalla popolazione. 2. Contro la sentenza della Corte di Roma insorge il comune di Frascati sulla base di cinque motivi. La controparte non ha depositato controricorso ma solo una procura speciale notarile alla lite in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 2. 1. Con i cinque motivi, tra loro correlati, il Comune ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 345, co. 1, cod. proc. civ., 11 delle preleggi, 3, lett. c), l. n. 168/2017, della l. n. 1766/1927, della legge n. 5489/1888, della l. n. 381/1891, della l. n. 397/1894, del r.d. n. 6397/1889, del r.d. n. 510/1891, del r.d. n. 518/1891, r.d. n. 332/1928, r.d.; nonché omesso esame di un fatto controverso e decisivo. Questo, in sintesi, il portato dell’assunto impugnatorio: - la decisione aveva affermato non avere pregio il richiamo operato dal Comune reclamante all’art. 3 della l. n. 168/2017, trattandosi di asserto nuovo e non potendo la norma evocata avere portata retroattiva dagli appellanti; l’affermazione riportata non poteva essere condivisa, in quanto la legge in parola, pubblicata il 28/11/2017 ed entrata in vigore il 13/12/2017, era successiva al deposito del reclamo e di conseguenza l’osservazione avrebbe dovuto essere esaminata, in quanto facente riferimento a normativa sopravvenuta; inoltre, la norma non aveva introdotto nuove regole o principi, essendosi limitata a riconoscere principi già facenti parte del sistema giuridico (in particolare la disposizione indicava fra i beni collettivi le terre derivanti dallo scioglimento di associazioni agrarie, e proprio dallo scioglimento di una comunità agraria -r.d. n. 751/1924 del Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA]- quelle terre erano pervenute al comune di Frascati, nella corrispondente categoria cui essi appartenevano, con apertura all’uso di tutti i cittadini), quindi avrebbero dovuto considerarsi di civica demanialità; - non potevasi condividere l’asserto secondo il q uale l’[OSCURATO:PERSONA] di Frascati non rappresentava l’intera collettività, bensì solo i padroni di bestiame e i contadini; la l. n. 397/1894, al suo art. 1, stabiliva che nelle provincie degli ex Stati pontifici e dell’Emilia le università agrarie, unitamente ad altre comunanze e partecipazioni potevano riguardare anche una classe di cittadini per la coltivazione o il godimento collettivo dei fondi, o l’amministrazione sociale di mandre di bestiame e non si era posto in dubbio che si trattasse d’uso civico, pur se ristretto a una categoria di abitanti, siccome aveva chiarito la Cassazione, con la sentenza n. 9 del 1935; peculiarità, questa, emergente anche dall’art. 1, co. 1, l. n. 5489/1888, che ebbe ad abolire le servitù di pascolo e le altre agrarie, sostituendole con gli usi civici; - il punto di diritto violato dalla sentenza andava individuato nell’avere essa negato che l’uso civico possa riguardare anche solo una circoscritta parte della popolazione, in contrasto con quanto a suo tempo affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 1695/1937 e con il disposto dell’art. 58, r.d. n. 332/1928, secondo il quale i beni delle Associazioni agrarie, sia di originario godimento comune, sia acquistati in nome dell’Associazione … saranno amministrati con le norme seguenti ; -non sarebbe occorso ricercare altro titolo, in quanto la l. n. 397/1894 aveva riconosciuto personalità giuridica alle varie università, comunanze e partecipazioni agrarie, con destinazione al collettivo godimento, con la conseguenza che le università avevano un loro patrimonio, distinto dalle persone degli utenti; - né sarebbe occorsa distinzione di sorta al momento dell’acquisizione da pare del comune di Frascati, in quanto, sulla base degli artt. 1, 2 e 10, l. n. 397/1894, 1, 25 e 11, l. n. 1766/1927, i terreni di cui si discute, facenti parte della [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), tra il 1876 e il 1902 erano di proprietà della Congregazione di Frascati. Nel 1921, con atto notar Guidi del 21 luglio 1921, l’[OSCURATO:PERSONA] di Frascati acquistava dalla Congregazione di Carità di Frascati la [OSCURATO:PERSONA], unitamente alla tenuta di Gregna e di Sant’Andrea, per destinarle ai bisogni della popolazione rurale del luogo, così come specificato nell’atto pubblico , erano così entrate nel patrimonio dell’ente agrario ex art. 1, l. n. 397/1894 e le università agrarie hanno natura di ente pubblico (si cita S.U. n. 4749/1986); -estinta l’Università, nel 1925, e passate le terre al comune di Frascati, il loro regime giuridico non era mutato, siccome disponeva l’art. 25 della l. n. 1766/1927: in caso di scioglimento di università i terreni saranno trasferiti ai Comuni o alle frazioni nel cui territorio trovansi compresi, con la destinazione corrispondente alla categoria cui essi appartengono ; -a parte l’infondatezza in linea di diritto dell’affermazione di cui in sentenza, secondo la quale non era rimasto provato l’assoggettamento a uso civico (si trattava di beni appartenenti a enti collettivi istituzionalmente e funzionalmente destinati alla gestione di terre d’uso civico), era stato provato l’uso civico in concreto attraverso la documentazione in atti, dettagliatamente indicata alle pagine da 19 a pag. 21. 3. Il complesso censuratorio merita di essere accolto. 3. 1. Le università agrarie risultano prevedute e definite dalla l. 4/8/1894, n. 397, la quale regolò l’ordinamento dei domini collettivi nelle provincie dell’ex Stato pontificio. All’art. 1 viene stabilito quanto segue: Nelle provincie degli ex Stati pontifici dell’Emilia, le università agrarie, comunanze, partecipanze e le associazioni istituite a profitto della generalità degli abitanti di un Comune, o di una frazione di un Comune, o di una determinata classe di cittadini per la coltivazione o il godimento collettivo dei fondi, o l’amministrazione sociale di mandre di bestiame, sono considerate persone giuridiche . Si trae abbastanza agevolmente dalla disposizione riportata che l’uso civico può riguardare anche una categoria determinata di cittadini (allevatori di bestiame ad esempio) e non necessariamente l’intiera comunità. Il collocamento pubblicistico delle università agrarie, all’interno della più vasta categoria degli usi civici, risulta confermato dalla legislazione successiva. In particolare, la l. 16/6/1927, n. 1766, di conversione del r. d. 22/5/1924, n. 751, riguardante il riordino degli usi civici, agli artt. 1, 11 e 25 richiama espressamente le università agrarie. La ben più recente l. 20/11/2017 n. 168, all’art. 1, lett. a), include espressamente fra i beni collettivi le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni od associazioni agrarie comunque denominate . Il richiamato art. 1 elenca dalla lett. a) alla lett. f), con finalità evidentemente ricognitiva, le situazioni giuridiche qualificabili “bene collettivo”. 3. 2. Sotto altro e diverso profilo l’affermazione in sentenza, secondo la quale il richiamo a quest’ultima legge non poteva prendersi in esameperché nuovo non ha fondamento. Non si verte, infatti, in ipotesi domanda o eccezione nuova, ma di mera argomentazione giuridica. 3. 3. La ricostruzione normativa sopra evocata trova conforto nella giurisprudenza di questa Corte, a partire dalla sentenza n. 1695, 26/5/1937, la quale ebbe ad affermare: Anche le associazioni agrarie, le quali indipendentemente dal loro carattere pubblico o privato, abbiano il fine di godere terre soggette a usi civici, cadono sotto la legge (art. 1 di essa e 61 regol.), e, sempreché di godimento a tal titolo si tratti, vi è un interesse pubblico, della cui rappresentanza è investito il podestà, ad intervenire. Il riferimento degli usi non a tutti, ma a una parte dei cittadini è, da questo punto di vista, indifferente . In epoca più recente il principio è stato confermato con la sentenza delle Sezioni Unite n. 3135, 13/5/1980, la quale ha precisato che le associazioni agrarie regolate dalla legge 4 agosto 1894 n 397, sul riordinamento dei domini collettivi nelle province dell'ex stato pontificio, come l'università agraria di Bracciano, hanno natura di enti pubblici non economici, atteso che alla stregua della normativa sul riordinamento degli Usi civici la loro attività di amministrazione e gestione di terre, demaniali ed anche non demaniali, pur se con il ricorso a strumenti ed operazioni di libero mercato, e diretta alla cura degli interessi generali di collettività di uso civico, e si svolge in stretto collegamento con le strutture municipali, nel rispetto della disciplina e con i controlli previsti dalla legge comunale e provinciale, nonché con un'organizzazione priva dei connotati dell'impresa (Rv. 406922). Sotto altra correlata angolazione, successiva decisione delle Sezioni Unite ha affermato che con riguardo ad immobili appartenenti ad università agrarie (le quali, incluse quelle costituite nelle province dell'ex stato pontificio, hanno natura di enti pubblici non economici), la controversia promossa per sentir riconoscere la nullità di atti di disposizione e la non assoggettabilità dei beni medesimi ad espropriazione forzata, per effetto della loro inclusione nel Demanio di uso civico, è devoluta alla competenza giurisdizionale del Commissario regionale per gli Usi civici, anche per la parte in cui si richieda l'adozione di provvedimenti cautelari quale il sequestro giudiziario, atteso che tale Competenza giurisdizionale, a norma degli artt. 29 e 30 della legge 16 giugno 1927 n. 1766, si estende alle questioni sulla indisponibilità di detti immobili come conseguenza della loro demanialità, ed inoltre non trova deroga nel disposto dell'art. 615 cod. proc. civ., circa la devoluzione al giudice dell'esecuzione delle cause dirette a contestare la pignorabilità di un bene, il quale opera nel presupposto della spettanza delle cause stesse alla giurisdizione del giudice ordinario (S.U. n. 4749, 24/7/1986, Rv. 447452). 3. 4. I terreni di cui si discute, già di proprietà della Congregazione di Frascati, vennero successivamente trasferiti, con atto notar Guidi del 21 luglio 1921 all’[OSCURATO:PERSONA] di Frascati, col fine di destinarli ai bisogni della popolazione rurale del luogo, finalità espressamente predicata nell’atto pubblico. Avvenuta l’acquisizione, il regime giuridico non poteva che essere regolato dall’art. 1 della l. n. 397/1894. Estinta l’Università il passaggio delle terre al comune di Frascati non ne ha mutato illoro regime giuridico, ex art. 25 della l. n. 1766/1927: in caso di scioglimento di università i terreni saranno trasferiti ai Comuni o alle frazioni nel cui territorio trovansi compresi, con la destinazione corrispondente alla categoria cui essi appartengono . 4. A quanto esposto consegue la cassazione della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio deciderà la causa adeguandosi ai principi di diritto sopra enunciati e regolerà anche le spese del