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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 giugno 2025

Cassazione n. 05058/2026

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del riesame, rigettava l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e confermava l'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere emessa in data 26/6/2025 dal GIP del medesimo Tribunale, in relazione ai delitti di cui ai capi 2 (art. 74 D.P.R. 309/90), 47, 50, 66, 80, 86 (art. 73 D.P.R. 309/90) e 159 (artt. 1, 2, 7 L. 895/1967) della provvisoria imputazione.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito sintetizzati.3.

Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 273 e 292 c.p.p. e il vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. 3.1 La difesa lamenta, in primo luogo, che il giudizio di gravità indiziaria si fondi quasi esclusivamente sull'interpretazione di conversazioni intercettate (c.d.

"droga parlata"), senza il necessario rigore ermeneutico.

Si contesta, in particolare, il travisamento del significato delle conversazioni e l'illogicità nell'interpretazione del linguaggio criptico con riferimento ai capi 47) e 159), proponendo letture alternative a quelle adottate dal Tribunale.

In particolare, si assume: relazione al capo 47), che il riferimento all' "umidità" e alla necessità di una "riscaldata" che si rinviene nei dialoghi deponevano per l'individuazione dell'oggetto delle conversazioni nella marijuana piuttosto che nella cocaina; in relazione al capo 159), che non erano state considerate ipotesi alternative di decriptazione dei dialoghi. 3.2 Si denuncia ancora la "violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto e all'elemento materiale del reato di cui al capo 47)".

Si sostiene che il Tribunale abbia erroneamente qualificato come "detenzione" attuale di 3 kg di cocaina quella che, dalle intercettazioni, emergerebbe come una mera programmazione di una futura ed eventuale cessione, confondendo il proposito negoziale con la materiale disponibilità della sostanza richiesta dall'art. 73 D.P.R. 309/90. 3.3 Si denuncia, infine, il "travisamento della prova e manifesta illogicità in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria per il capo 86)".

Si contesta la ricostruzione secondo cui il ricorrente sarebbe stato fra coloro che avevano trasportato lo stupefacente a Marsala, ritenendola basata su elementi indiziari deboli e su un "salto logico non consentito", senza considerare plausibili ipotesi alternative.

In particolare, si lamenta che era stata valorizzata "la sua [di [OSCURATO:PERSONA]] presenza alla partenza e al rientro e l'uso di una vettura a lui in disponibilità" senza considerare che l'attività di tracciamento era stata "eseguita sull'utenza di [OSCURATO:PERSONA]" per cui era possibile configurare ipotesi alternative.

4. Con il secondo motivo, si denuncia la "violazione dell'art. 74 D.P.R. 309/1990 e vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine alla partecipazione del ricorrente all'associazione per delinquere (capo 2)".

La difesa asserisce che la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio sia stata desunta in via automatica e tautologica dal suo presunto coinvolgimento in alcuni reati-fine, omettendo la rigorosa analisi degli elementi costitutivi del reato associativo.

In particolare, si deduce che l'ordinanza non spiega: il ruolo del ricorrente nell'associazione; se [OSCURATO:PERSONA] avesse la disponibilità di mezzi o delle basi della consorteria; se vi siano stati contatti fra [OSCURATO:PERSONA] e altri affiliati; se il contributo del predetto andò oltre la singola transazione.

5. Con il terzo motivo, si denuncia la "violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura". 5.1 Si lamenta, in primo luogo, l'applicazione automatica della presunzione di adeguatezza della custodia in carcere di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., senza una motivazione rafforzata sull'inidoneità di altre misure meno afflittive, come gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. 5.2 La difesa si duole, inoltre, dell'omessa valutazione della concretezza e attualità del pericolo di reiterazione sottolineando che l'ordinanza non indica "elementi recenti e specifici, successivi ai fatti contestati (risalenti al 2022), che dimostrino la persistenza di una concreta e attuale pericolosità sociale".

6. Con ultimo motivo, si denuncia "la violazione dell'art. 292 comma 1 lett. c) e c-bis) per difetto di autonoma valutazione", lamentandosi che l'ordinanza impugnata si risolve in una mera ratifica delle conclusioni del GIP senza un'effettiva e critica considerazione del materiale indiziario. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in ogni sua parte, in quanto i motivi proposti sono manifestamente infondati e, in larga misura, tendono a sollecitare a questa Corte di legittimità una rivalutazione del merito delle emergenze investigative preclusa in questa sede.

2. I primi tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto improntati alla medesima strategia difensiva, si risolvono nella lettura alternativa del compendio captativo - o più correttamente di una parte del quadro indiziario valorizzato dal Tribunale del riesame - finalizzata ad accreditare differenti ricostruzioni delle vicende indagate, finendo per sovrapporre le valutazioni difensive a quelle che, essendo demandate in via esclusiva al giudice di merito, non sono passibili di sindacato innanzi a questa Corte, se non nei limiti del vizio di motivazione o della violazione di legge. 2.1 Questa Corte Suprema è ferma nel ritenere che, in materia cautelare personale, il ricorso per cassazione con cui si deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (cfr. ex multis, Sez. 6, n. 41579 del 11/11/2025, Zora; Sez. 2, n. 31533 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178).

In un'ottica analoga si è, altresì, affermato che, in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del Tribunale del Riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 9212 del 2/2/2017, Sansone, Rv. 269438; cfr. anche Sez. 2, n. 56 del 7/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760; Sez. 3, n. 41680 del 12/11/2025, Votano).

3. Tanto precisato, occorre rilevare che privo di manifeste illogicità, che comunque neppure la difesa evidenzia, è il ragionamento seguito dai giudici de libertate che valorizzano tutta una serie di passaggi delle intercettazioni per fondare il giudizio di gravità indiziaria contestato dal ricorrente. 3.1 In relazione al capo 47), il Tribunale ha desunto la natura della sostanza (cocaina) oggetto del segmento di conversazione che vede partecipe [OSCURATO:PERSONA] non solo dal riferimento a "zero novanta", ma anche dal contesto della discussione, dalle differenze rispetto alla trattativa per un quantitativo di marijuana esaminata poco prima e dall'uso, da parte dei dialoganti, di termini quali "impastata", "umidità" e "riscaldata con l'accendino".

Tali elementi vengono inseriti nell'ordinanza in un ragionamento probatorio idoneo a sorreggere la conclusione cui perviene, confutando, al contempo, l'argomentazione difensiva con motivazione che, lungi dall'essere apodittica, risulta del tutto logica. 3.2 Sempre in relazione al capo 47), la ricostruzione del fatto storico è stata desunta dal Tribunale dalla conversazione riportate alle pag. 21 e 22 dell'ordinanza interpretando, correttamente, la frase "digli almeno un tre chili di prenderselo" non come un mero proposito negoziale, ma come una condizione imposta al potenziale acquirente in relazione a una partita di stupefacente di cui gli indagati avevano l'attuale disponibilità, tant'è che Quartarone era in grado di portare "una dose di prova" al potenziale cessionario al fine di consentirgli di verificare la qualità della cocaina. 3.3 Per quanto concerne il capo 86), l'ordinanza impugnata ha ricostruito la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al trasporto di stupefacente a Marsala sulla base di una pluralità di elementi convergenti: la sua presenza alla partenza e al rientro dei corrieri, l'utilizzo di un'autovettura lui in uso per il trasporto, la dislocazione delle celle telefoniche agganciate dall'utenza in possesso del correo, la breve durata del viaggio e il contesto generale dell'operazione, organizzata dal vertice del sodalizio. 3.4 In relazione al capo 159), la ricostruzione del Tribunale è fondata su passaggi delle conversazioni intercettate in cui ricorrono termini e locuzioni quali "sparato", "gli portano qualche omicidio" e "pistola" che danno ai dialoghi una portata semantica inequivocabile. 3.5 In relazione al reato associativo, l'ordinanza impugnata inserisce la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] a significativi episodi delittuosi riferibili all'associazione in un contesto probatorio più ampio che disvela plurimi, specifici e concreti elementi sintomatici della sua stabile e consapevole inserzione nel sodalizio criminoso.

In particolare, anche attraverso la ricostruzione dei reati fine, l'ordinanza delinea una piattaforma indiziaria in grado di sorreggere l'ipotesi accusatoria che addebita al ricorrente di curare, nell'interesse dell'associazione, eseguendo le direttive lui impartite, sia lo smercio dello stupefacente detenuto che la fase di approvvigionamento, concordando con gli altri partecipi le modalità attuative degli scopi sociali, e di ricoprire anche "un ruolo strategico", in quanto, godendo della "fiducia di [OSCURATO:PERSONA]", era messo "a parte delle dinamiche del gruppo".

L'ordinanza richiama anche, alle pag. 44 e ss. e 51 e ss., due conversazioni intercettate che rendono evidente non soltanto l'esistenza del sodalizio ma anche la consapevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA] dell'esistenza dell'associazione e la volontà di "lavorare" per la consorteria, così dando un contributo stabile e funzionale alla vita e agli scopi del gruppo criminale, che va ben oltre la mera compartecipazione a reati isolati. 3.6 In relazione a tutti i reati per i quali il ricorso ha contestato la gravità indiziaria, quindi, si è in presenza di motivazioni aderenti agli elementi probatori richiamati, che non presentano salti logici e che procedono a un'analisi globale degli indizi per confutare gli argomenti difensivi, cui il ricorsó oppone differenti interpretazioni di alcuni degli elementi indiziari utilizzati nei ragionamenti probatori dei giudici di merito, proponendo una lettura degli indizi parziale e atomistica, o, più frequentemente, ipotesi alternative formulate in termini meramente astratti e congetturali. 3.7 In definitiva, le censure in esame o non si confrontano con la motivazione contestata o, quando lo fanno, mirano a una non consentita rivalutazione del materiale indiziario, così non superando, in entrambi i casi, il vaglio di ammissibilità.

4. Sulla stessa linea dei precedenti si colloca il motivo volto a contestare le esigenze cautelari, del tutto privo del necessario confronto con la motivazione contestata. 4.1 Il Tribunale ha correttamente applicato i principi che governano la materia, richiamando, in primo luogo, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p per i delitti di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990.

Inoltre, in maniera del tutto condivisibile, ha parametrato la prognosi di pericolosità non solo al reato associativo ma anche alla commissione di reati espressione della medesima professionalità e del medesimo contesto criminale di riferimento (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, Amato, Rv. 281293 - 01; conf.

Sez. 4, n. 3966 del 12/01/2021, Fusco, Rv. 280243 - 01), così procedendo a una valutazione articolata che accompagna e rafforza la presunzione di cui all'art. 273 comma 3 c.p.p.

Si è, quindi, soffermato sulla "gravità" dei fatti e sulla "pervicacia" con cui gli indagati inseguivano il guadagno illecito, sottolineando come le misure cautelari applicate non avessero costituito un freno all'operatività del sodalizio, tant'è che: [OSCURATO:PERSONA] e gli altri associati si erano più volte recati a casa di [OSCURATO:PERSONA] quando questi si trovava agli arresti domiciliari; l'analisi del traffico telefonico degli indagati rivelava che l'associazione aveva continuato a operare quanto meno sino al 30/10/2024; [OSCURATO:PERSONA], anche dal carcere, tramite un apparecchio telefonico illecitamente introdotto nell'istituto, era in grado di dare disposizione ai familiari auspicando di poter tornare agli arresti domiciliari per poter "lavorare ". 4.2 Quanto alla scelta della misura, l'ordinanza impugnata ha motivato sull'inadeguatezza delle misure meno afflittive, facendo discendere dalla determinazione a delinquere dell'indagato e dal suo inserimento in contesti di criminalità organizzata l'inidoneità di misure meno afflittive a neutralizzare il concreto e attuale pericolo di reiterazione di reati della medesima specie. 4.3 Con tale apparato argomentativo il ricorrente non si confronta, esaurendosi la contestazione nell'esposizione di concetti generali privi di ancoraggio alla motivazione contestata.

5. Generico risulta anche l'ultimo dei motivi di impugnazione, che lamenta che il Tribunale si sarebbe limitato a un controllo meramente formale del provvedimento impugnato senza però un solo riferimento agli argomenti difensivi rimasti senza risposta o agli elementi di fatto favorevoli alla difesa ignorati.

La censura è, inoltre, manifestamente infondata avendo il Tribunale proceduto a un esame approfondito e puntuale di ogni capo di imputazione, sintetizzando le risultanze investigative e replicando specificamente alle obiezioni sollevate dalla difesa in sede di riesame ("Non coglie nel segno la difesa dell'indagato allorquando...").

La struttura e l'articolazione della motivazione dimostrano, pertanto, l'esatto contrario di una ratifica acritica, palesando un controllo sostanziale sulla fondatezza delle accuse, in piena aderenza al dettato dell'art. 292 c.p.p.

6. Ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremila.

Non conseguendo al presente provvedimento la rinnessione in libertà del ricorrente, va disposta, a cura della cancelleria, a mente della previsione dell'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen., la trasmissione di copia della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario ove l'indagato si trova detenuto affinché provveda a quanto stabilito dal precedente comma 1-bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del riesame, rigettava l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e confermava l'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere emessa in data 26/6/2025 dal GIP del medesimo Tribunale, in relazione ai delitti di cui ai capi 2 (art. 74 D.P.R. 309/90), 47, 50, 66, 80, 86 (art. 73 D.P.R. 309/90) e 159 (artt. 1, 2, 7 L. 895/1967) della provvisoria imputazione. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito sintetizzati.3. Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 273 e 292 c.p.p. e il vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. 3.1 La difesa lamenta, in primo luogo, che il giudizio di gravità indiziaria si fondi quasi esclusivamente sull'interpretazione di conversazioni intercettate (c.d. "droga parlata"), senza il necessario rigore ermeneutico. Si contesta, in particolare, il travisamento del significato delle conversazioni e l'illogicità nell'interpretazione del linguaggio criptico con riferimento ai capi 47) e 159), proponendo letture alternative a quelle adottate dal Tribunale. In particolare, si assume: relazione al capo 47), che il riferimento all' "umidità" e alla necessità di una "riscaldata" che si rinviene nei dialoghi deponevano per l'individuazione dell'oggetto delle conversazioni nella marijuana piuttosto che nella cocaina; in relazione al capo 159), che non erano state considerate ipotesi alternative di decriptazione dei dialoghi. 3.2 Si denuncia ancora la "violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto e all'elemento materiale del reato di cui al capo 47)". Si sostiene che il Tribunale abbia erroneamente qualificato come "detenzione" attuale di 3 kg di cocaina quella che, dalle intercettazioni, emergerebbe come una mera programmazione di una futura ed eventuale cessione, confondendo il proposito negoziale con la materiale disponibilità della sostanza richiesta dall'art. 73 D.P.R. 309/90. 3.3 Si denuncia, infine, il "travisamento della prova e manifesta illogicità in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria per il capo 86)". Si contesta la ricostruzione secondo cui il ricorrente sarebbe stato fra coloro che avevano trasportato lo stupefacente a Marsala, ritenendola basata su elementi indiziari deboli e su un "salto logico non consentito", senza considerare plausibili ipotesi alternative. In particolare, si lamenta che era stata valorizzata "la sua [di [OSCURATO:PERSONA]] presenza alla partenza e al rientro e l'uso di una vettura a lui in disponibilità" senza considerare che l'attività di tracciamento era stata "eseguita sull'utenza di [OSCURATO:PERSONA]" per cui era possibile configurare ipotesi alternative. 4. Con il secondo motivo, si denuncia la "violazione dell'art. 74 D.P.R. 309/1990 e vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine alla partecipazione del ricorrente all'associazione per delinquere (capo 2)". La difesa asserisce che la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio sia stata desunta in via automatica e tautologica dal suo presunto coinvolgimento in alcuni reati-fine, omettendo la rigorosa analisi degli elementi costitutivi del reato associativo. In particolare, si deduce che l'ordinanza non spiega: il ruolo del ricorrente nell'associazione; se [OSCURATO:PERSONA] avesse la disponibilità di mezzi o delle basi della consorteria; se vi siano stati contatti fra [OSCURATO:PERSONA] e altri affiliati; se il contributo del predetto andò oltre la singola transazione. 5. Con il terzo motivo, si denuncia la "violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura". 5.1 Si lamenta, in primo luogo, l'applicazione automatica della presunzione di adeguatezza della custodia in carcere di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., senza una motivazione rafforzata sull'inidoneità di altre misure meno afflittive, come gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. 5.2 La difesa si duole, inoltre, dell'omessa valutazione della concretezza e attualità del pericolo di reiterazione sottolineando che l'ordinanza non indica "elementi recenti e specifici, successivi ai fatti contestati (risalenti al 2022), che dimostrino la persistenza di una concreta e attuale pericolosità sociale". 6. Con ultimo motivo, si denuncia "la violazione dell'art. 292 comma 1 lett. c) e c-bis) per difetto di autonoma valutazione", lamentandosi che l'ordinanza impugnata si risolve in una mera ratifica delle conclusioni del GIP senza un'effettiva e critica considerazione del materiale indiziario. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in ogni sua parte, in quanto i motivi proposti sono manifestamente infondati e, in larga misura, tendono a sollecitare a questa Corte di legittimità una rivalutazione del merito delle emergenze investigative preclusa in questa sede. 2. I primi tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto improntati alla medesima strategia difensiva, si risolvono nella lettura alternativa del compendio captativo - o più correttamente di una parte del quadro indiziario valorizzato dal Tribunale del riesame - finalizzata ad accreditare differenti ricostruzioni delle vicende indagate, finendo per sovrapporre le valutazioni difensive a quelle che, essendo demandate in via esclusiva al giudice di merito, non sono passibili di sindacato innanzi a questa Corte, se non nei limiti del vizio di motivazione o della violazione di legge. 2.1 Questa Corte Suprema è ferma nel ritenere che, in materia cautelare personale, il ricorso per cassazione con cui si deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (cfr. ex multis, Sez. 6, n. 41579 del 11/11/2025, Zora; Sez. 2, n. 31533 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178). In un'ottica analoga si è, altresì, affermato che, in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del Tribunale del Riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 9212 del 2/2/2017, Sansone, Rv. 269438; cfr. anche Sez. 2, n. 56 del 7/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760; Sez. 3, n. 41680 del 12/11/2025, Votano). 3. Tanto precisato, occorre rilevare che privo di manifeste illogicità, che comunque neppure la difesa evidenzia, è il ragionamento seguito dai giudici de libertate che valorizzano tutta una serie di passaggi delle intercettazioni per fondare il giudizio di gravità indiziaria contestato dal ricorrente. 3.1 In relazione al capo 47), il Tribunale ha desunto la natura della sostanza (cocaina) oggetto del segmento di conversazione che vede partecipe [OSCURATO:PERSONA] non solo dal riferimento a "zero novanta", ma anche dal contesto della discussione, dalle differenze rispetto alla trattativa per un quantitativo di marijuana esaminata poco prima e dall'uso, da parte dei dialoganti, di termini quali "impastata", "umidità" e "riscaldata con l'accendino". Tali elementi vengono inseriti nell'ordinanza in un ragionamento probatorio idoneo a sorreggere la conclusione cui perviene, confutando, al contempo, l'argomentazione difensiva con motivazione che, lungi dall'essere apodittica, risulta del tutto logica. 3.2 Sempre in relazione al capo 47), la ricostruzione del fatto storico è stata desunta dal Tribunale dalla conversazione riportate alle pag. 21 e 22 dell'ordinanza interpretando, correttamente, la frase "digli almeno un tre chili di prenderselo" non come un mero proposito negoziale, ma come una condizione imposta al potenziale acquirente in relazione a una partita di stupefacente di cui gli indagati avevano l'attuale disponibilità, tant'è che Quartarone era in grado di portare "una dose di prova" al potenziale cessionario al fine di consentirgli di verificare la qualità della cocaina. 3.3 Per quanto concerne il capo 86), l'ordinanza impugnata ha ricostruito la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al trasporto di stupefacente a Marsala sulla base di una pluralità di elementi convergenti: la sua presenza alla partenza e al rientro dei corrieri, l'utilizzo di un'autovettura lui in uso per il trasporto, la dislocazione delle celle telefoniche agganciate dall'utenza in possesso del correo, la breve durata del viaggio e il contesto generale dell'operazione, organizzata dal vertice del sodalizio. 3.4 In relazione al capo 159), la ricostruzione del Tribunale è fondata su passaggi delle conversazioni intercettate in cui ricorrono termini e locuzioni quali "sparato", "gli portano qualche omicidio" e "pistola" che danno ai dialoghi una portata semantica inequivocabile. 3.5 In relazione al reato associativo, l'ordinanza impugnata inserisce la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] a significativi episodi delittuosi riferibili all'associazione in un contesto probatorio più ampio che disvela plurimi, specifici e concreti elementi sintomatici della sua stabile e consapevole inserzione nel sodalizio criminoso. In particolare, anche attraverso la ricostruzione dei reati fine, l'ordinanza delinea una piattaforma indiziaria in grado di sorreggere l'ipotesi accusatoria che addebita al ricorrente di curare, nell'interesse dell'associazione, eseguendo le direttive lui impartite, sia lo smercio dello stupefacente detenuto che la fase di approvvigionamento, concordando con gli altri partecipi le modalità attuative degli scopi sociali, e di ricoprire anche "un ruolo strategico", in quanto, godendo della "fiducia di [OSCURATO:PERSONA]", era messo "a parte delle dinamiche del gruppo". L'ordinanza richiama anche, alle pag. 44 e ss. e 51 e ss., due conversazioni intercettate che rendono evidente non soltanto l'esistenza del sodalizio ma anche la consapevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA] dell'esistenza dell'associazione e la volontà di "lavorare" per la consorteria, così dando un contributo stabile e funzionale alla vita e agli scopi del gruppo criminale, che va ben oltre la mera compartecipazione a reati isolati. 3.6 In relazione a tutti i reati per i quali il ricorso ha contestato la gravità indiziaria, quindi, si è in presenza di motivazioni aderenti agli elementi probatori richiamati, che non presentano salti logici e che procedono a un'analisi globale degli indizi per confutare gli argomenti difensivi, cui il ricorsó oppone differenti interpretazioni di alcuni degli elementi indiziari utilizzati nei ragionamenti probatori dei giudici di merito, proponendo una lettura degli indizi parziale e atomistica, o, più frequentemente, ipotesi alternative formulate in termini meramente astratti e congetturali. 3.7 In definitiva, le censure in esame o non si confrontano con la motivazione contestata o, quando lo fanno, mirano a una non consentita rivalutazione del materiale indiziario, così non superando, in entrambi i casi, il vaglio di ammissibilità. 4. Sulla stessa linea dei precedenti si colloca il motivo volto a contestare le esigenze cautelari, del tutto privo del necessario confronto con la motivazione contestata. 4.1 Il Tribunale ha correttamente applicato i principi che governano la materia, richiamando, in primo luogo, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p per i delitti di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990. Inoltre, in maniera del tutto condivisibile, ha parametrato la prognosi di pericolosità non solo al reato associativo ma anche alla commissione di reati espressione della medesima professionalità e del medesimo contesto criminale di riferimento (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, Amato, Rv. 281293 - 01; conf. Sez. 4, n. 3966 del 12/01/2021, Fusco, Rv. 280243 - 01), così procedendo a una valutazione articolata che accompagna e rafforza la presunzione di cui all'art. 273 comma 3 c.p.p. Si è, quindi, soffermato sulla "gravità" dei fatti e sulla "pervicacia" con cui gli indagati inseguivano il guadagno illecito, sottolineando come le misure cautelari applicate non avessero costituito un freno all'operatività del sodalizio, tant'è che: [OSCURATO:PERSONA] e gli altri associati si erano più volte recati a casa di [OSCURATO:PERSONA] quando questi si trovava agli arresti domiciliari; l'analisi del traffico telefonico degli indagati rivelava che l'associazione aveva continuato a operare quanto meno sino al 30/10/2024; [OSCURATO:PERSONA], anche dal carcere, tramite un apparecchio telefonico illecitamente introdotto nell'istituto, era in grado di dare disposizione ai familiari auspicando di poter tornare agli arresti domiciliari per poter "lavorare ". 4.2 Quanto alla scelta della misura, l'ordinanza impugnata ha motivato sull'inadeguatezza delle misure meno afflittive, facendo discendere dalla determinazione a delinquere dell'indagato e dal suo inserimento in contesti di criminalità organizzata l'inidoneità di misure meno afflittive a neutralizzare il concreto e attuale pericolo di reiterazione di reati della medesima specie. 4.3 Con tale apparato argomentativo il ricorrente non si confronta, esaurendosi la contestazione nell'esposizione di concetti generali privi di ancoraggio alla motivazione contestata. 5. Generico risulta anche l'ultimo dei motivi di impugnazione, che lamenta che il Tribunale si sarebbe limitato a un controllo meramente formale del provvedimento impugnato senza però un solo riferimento agli argomenti difensivi rimasti senza risposta o agli elementi di fatto favorevoli alla difesa ignorati. La censura è, inoltre, manifestamente infondata avendo il Tribunale proceduto a un esame approfondito e puntuale di ogni capo di imputazione, sintetizzando le risultanze investigative e replicando specificamente alle obiezioni sollevate dalla difesa in sede di riesame ("Non coglie nel segno la difesa dell'indagato allorquando..."). La struttura e l'articolazione della motivazione dimostrano, pertanto, l'esatto contrario di una ratifica acritica, palesando un controllo sostanziale sulla fondatezza delle accuse, in piena aderenza al dettato dell'art. 292 c.p.p. 6. Ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremila. Non conseguendo al presente provvedimento la rinnessione in libertà del ricorrente, va disposta, a cura della cancelleria, a mente della previsione dell'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen., la trasmissione di copia della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario ove l'indagato si trova detenuto affinché provveda a quanto stabilito dal precedente comma 1-bis. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
Sentenza Cassazione n. 05058/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris