Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26781/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 18107-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro - intimati - avverso la sentenza n. 3024/14/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 09/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante e socio della "[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]" ricorreva avverso un aviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle entrate aveva determinato, per l'anno 2006, maggiori componenti positivi di reddito pari ad euro 192.668,00 da imputare alla società e rettificato il reddito di partecipazione di ciascuno dei soci da euro 35.457,00 ad euro 131.801,00; [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento, con sentenza n. 38/01/2013 depositata il 14 gennaio 2013 accoglieva il :ricorso della parte contribuente rilevando che il reddito di partecipazione accertato conseguiva al maggior reddito della predetta società contestato con un avviso di accertamento annullato dalla senmeza n. 538/01/2011 della [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento depositsata il 10 novembre 2011: quest'ultima sentenza è stata successivamente impugnata ma la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, con sentenza n. 4207/2017, depositata il 25 ottobre 2017, ha dichiarato inammissibile l'appello e a seguito dlela mancata impugnazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] è passato in Ric. 2021 n. 18107 sez.

MT - ud. 06-07-2022 -2- giudicato l'annullamento dell'accertamento effttuato nei confronti dlela società di persone; [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 3024/14/2020 depositata il 9 giugno 2020, respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che il valido accertamento del maggior reddito conseguito dalla società di persone costituisce effettivamente un presupposto imprescindibile della presunzione di distribuzione di tale maggior reddito ai soci, di cui l'accertamento notificato ai soci a titolo personale non indichi alcun ulteriore fondamento e poiché, nel caso di specie, l'accertamenot effettuato nei confronti della società è stato definitivamente annullato, ne deriva che pure l'accertamento relative al maggior reddito di partecipazione percepito dal socio deve essere annullato.

Avverso la suddetta sentenza propone ricorso l'Agenzia delle entrate affidato ad un motivo di ricorso mentre la parte contribuente si costituisce con controricorso.

Considerato che: Con l'unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360, c:omma 1, n. 3, c.p.c., l'Agenzia delle entrate lamenta la violazione e falsa applicazione degli art. 2909 c.c. e 5 del T.U.I.R. sostenendo che dall'annullamento con sentenza passata in giudicato dell'avviso di accertamento nei confronti della società non discende automaticamente la caducazione di quello nei confronti dei soci tutte le volte in cui l'avviso di accertamento nei confronti della società non venga annullato per ragioni afferenti il merito della ripresa tributaria ma per ragioni formali.

Ritenuta l'opportunità di rinviare a nuovo ruolo per consentere la trattazione congiunta — oltre che con i procedimenti contraddistinti da numero di R.G. n. 18103 del 2021, R.G. n. 18109 del 2021, R.G. n.

Ric. 2021 n. 18107 sez.

MT - ud. 06-07-2022 -3- 18126 del 2021, discussi alla presente udienza e aventi ad oggetto la stessa controversia — anche con il procedimento numero R.G. n. 18120 del 2021 che ha parimenti ad oggetto la stessa controversia ma non è stato fissato alla persente udienza P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo per trattazione congiunta con il procedimento n. 18120/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 18107-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro - intimati - avverso la sentenza n. 3024/14/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 09/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante e socio della "[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]" ricorreva avverso un aviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle entrate aveva determinato, per l'anno 2006, maggiori componenti positivi di reddito pari ad euro 192.668,00 da imputare alla società e rettificato il reddito di partecipazione di ciascuno dei soci da euro 35.457,00 ad euro 131.801,00; [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento, con sentenza n. 38/01/2013 depositata il 14 gennaio 2013 accoglieva il :ricorso della parte contribuente rilevando che il reddito di partecipazione accertato conseguiva al maggior reddito della predetta società contestato con un avviso di accertamento annullato dalla senmeza n. 538/01/2011 della [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento depositsata il 10 novembre 2011: quest'ultima sentenza è stata successivamente impugnata ma la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, con sentenza n. 4207/2017, depositata il 25 ottobre 2017, ha dichiarato inammissibile l'appello e a seguito dlela mancata impugnazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] è passato in Ric. 2021 n. 18107 sez. MT - ud. 06-07-2022 -2- giudicato l'annullamento dell'accertamento effttuato nei confronti dlela società di persone; [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 3024/14/2020 depositata il 9 giugno 2020, respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che il valido accertamento del maggior reddito conseguito dalla società di persone costituisce effettivamente un presupposto imprescindibile della presunzione di distribuzione di tale maggior reddito ai soci, di cui l'accertamento notificato ai soci a titolo personale non indichi alcun ulteriore fondamento e poiché, nel caso di specie, l'accertamenot effettuato nei confronti della società è stato definitivamente annullato, ne deriva che pure l'accertamento relative al maggior reddito di partecipazione percepito dal socio deve essere annullato. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso l'Agenzia delle entrate affidato ad un motivo di ricorso mentre la parte contribuente si costituisce con controricorso. Considerato che: Con l'unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360, c:omma 1, n. 3, c.p.c., l'Agenzia delle entrate lamenta la violazione e falsa applicazione degli art. 2909 c.c. e 5 del T.U.I.R. sostenendo che dall'annullamento con sentenza passata in giudicato dell'avviso di accertamento nei confronti della società non discende automaticamente la caducazione di quello nei confronti dei soci tutte le volte in cui l'avviso di accertamento nei confronti della società non venga annullato per ragioni afferenti il merito della ripresa tributaria ma per ragioni formali. Ritenuta l'opportunità di rinviare a nuovo ruolo per consentere la trattazione congiunta — oltre che con i procedimenti contraddistinti da numero di R.G. n. 18103 del 2021, R.G. n. 18109 del 2021, R.G. n. Ric. 2021 n. 18107 sez. MT - ud. 06-07-2022 -3- 18126 del 2021, discussi alla presente udienza e aventi ad oggetto la stessa controversia — anche con il procedimento numero R.G. n. 18120 del 2021 che ha parimenti ad oggetto la stessa controversia ma non è stato fissato alla persente udienza P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo per trattazione congiunta con il procedimento n. 18120/2
Sentenza Cassazione n. 26781/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris