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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 20 giugno 2024

Corte di giustizia UE n. 952/2024

ECLI:EU:C:2024:538
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CJ0252_INF

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 20 giugno 2024 – Euranimi/Commissione (causa C-252/23 P) ( 1 ) «Impugnazione – Politica commerciale – Dumping – Importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’India e dell’Indonesia – Dazi antidumping definitivi – Ricorso di annullamento – Associazione di imprese che rappresenta gli interessi degli importatori – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Condizione secondo la quale il ricorrente dev’essere direttamente e individualmente interessato – Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione»

1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Ricorso di un’associazione di categoria per la tutela e la rappresentanza dei suoi membri – Ricevibilità – Presupposti (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 31, 32)

2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Ricorso di un’associazione di categoria per la tutela e la rappresentanza degli importatori del prodotto in esame – Insussistenza di incidenza individuale (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 33-40)

3. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti regolamentari che comportano misure di esecuzione – Nozione – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Inclusione – Attuazione di un sistema elettronico di scambio di informazioni tra gli operatori economici e le autorità doganali nazionali – Irrilevanza (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 952/2013, artt. 87, 101, § 1, 102, §§ 1 e 2, e 194, § 1; regolamento della Commissione 2021/2012) (v. punti 59-70) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] of Non-[OSCURATO:PERSONA] & distributors (Euranimi) è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea. ( 1 ) GU C 189 del 30.5.2023 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0252_INF Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 20 giugno 2024 – Euranimi/Commissione (causa C-252/23 P) ( 1 ) «Impugnazione – Politica commerciale – Dumping – Importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’India e dell’Indonesia – Dazi antidumping definitivi – Ricorso di annullamento – Associazione di imprese che rappresenta gli interessi degli importatori – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Condizione secondo la quale il ricorrente dev’essere direttamente e individualmente interessato – Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione» 1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Ricorso di un’associazione di categoria per la tutela e la rappresentanza dei suoi membri – Ricevibilità – Presupposti (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 31, 32) 2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Ricorso di un’associazione di categoria per la tutela e la rappresentanza degli importatori del prodotto in esame – Insussistenza di incidenza individuale (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 33-40) 3. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti regolamentari che comportano misure di esecuzione – Nozione – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Inclusione – Attuazione di un sistema elettronico di scambio di informazioni tra gli operatori economici e le autorità doganali nazionali – Irrilevanza (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 952/2013, artt. 87, 101, § 1, 102, §§ 1 e 2, e 194, § 1; regolamento della Commissione 2021/2012) (v. punti 59-70) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] of Non-[OSCURATO:PERSONA] & distributors (Euranimi) è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea. ( 1 ) GU C 189 del 30.5.2023 .
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