Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 20 giugno 2024
Corte di giustizia UE n. 952/2024
ECLI:EU:C:2024:538
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0252_INF
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 20 giugno 2024 –
Euranimi/Commissione
(causa C-252/23 P) (
1
)
«Impugnazione – Politica commerciale – Dumping – Importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’India e dell’Indonesia – Dazi antidumping definitivi – Ricorso di annullamento – Associazione di imprese che rappresenta gli interessi degli importatori – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Condizione secondo la quale il ricorrente dev’essere direttamente e individualmente interessato – Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione»
1.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Ricorso di un’associazione di categoria per la tutela e la rappresentanza dei suoi membri – Ricevibilità – Presupposti
(Art. 263, comma 4, TFUE)
(v. punti 31, 32)
2.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Ricorso di un’associazione di categoria per la tutela e la rappresentanza degli importatori del prodotto in esame – Insussistenza di incidenza individuale
(Art. 263, comma 4, TFUE)
(v. punti 33-40)
3.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti regolamentari che comportano misure di esecuzione – Nozione – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Inclusione – Attuazione di un sistema elettronico di scambio di informazioni tra gli operatori economici e le autorità doganali nazionali – Irrilevanza
(Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 952/2013, artt. 87, 101, § 1, 102, §§ 1 e 2, e 194, § 1; regolamento della Commissione 2021/2012)
(v. punti 59-70)
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
[OSCURATO:PERSONA] of Non-[OSCURATO:PERSONA] & distributors (Euranimi) è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea.
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GU C 189 del 30.5.2023
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