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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 aprile 2026

Cassazione n. 08990/2026

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[OSCURATO:PERSONA]-intimato-avverso la SENTENZA del TRIBUNALE CATANIA n. 2461/2018depositata il 08/06/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La ricorrente ha citato in giudizio davanti al Giudice di Pace diPaternò la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., chiedendo l’annullamento di dueinviti al pagamento della TIA relativi agli anni 2004–2007 per unNumero registro generale 258/2019Numero sezionale 2409/2026Numero di raccolta generale 8990/2026Data pubblicazione 09/04/2026importo complessivo di 958 euro.

La società convenuta non si ècostituita in giudizio.2.

Con sentenza n. 415/2012 del 22 giugno 2012, il Giudice diPace ha dichiarato la contumacia della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., e,affermando la giurisdizione del giudice ordinario, ha accolto ladomanda dell’attrice e dichiarato nulli e inefficaci gli accertamenti e gliinviti al pagamento, condannando la società al pagamento delle speseprocessuali.

Successivamente, il 19 dicembre 2012, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto appello, notificando l’atto direttamente allaparte anziché al procuratore domiciliatario costituito in primo grado.3.

Con ordinanza del 9 ottobre 2017, è stato rilevato che - conprecedente ordinanza del 19 gennaio 2017 - era stata disposta larinnovazione della notifica dell’atto di appello, inizialmente effettuataalla parte personalmente anziché al procuratore domiciliatario delprimo grado.

Accertato che l’appellante aveva adempiuto all’ordine eche l’appellata si era costituita eccependo l’inammissibilità dell’appelloper decorso dei termini, il giudice ha respinto tale eccezione,affermando che la rinnovazione della notifica, ordinata anche d’ufficio,sana la nullità senza determinare decadenze.4 Avverso la suddetta sentenza di gravame parte ricorrente haproposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi5.

L’intimata non ha depositato controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione pereccesso di potere dell’art. 350, secondo comma, c.p.c.

Si contesta inparticolare che il giudice abbia disposto la rinnovazione della notificadell’atto di appello oltre il limite temporale previsto dalla legge.

L’art.350, secondo comma, c.p.c., consente infatti tale facoltà solo allaprima udienza di trattazione, mentre nel caso di specie la rinnovazioneè stata ordinata circa sei anni dopo, quando la causa era già stataNumero registro generale 258/2019Numero sezionale 2409/2026Numero di raccolta generale 8990/2026Data pubblicazione 09/04/2026ampiamente trattata e persino rimessa in decisione, configurando cosìuna violazione della norma.2.

Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta laviolazione dell’art. 134, secondo comma, c.p.c per omessa notificadella ordinanza del 9/10/2017.

La violazione riguarda la dedottamancata notifica o comunicazione dell’ordinanza emessa fuori udienzail 9 ottobre 2017, con cui il giudice rinviava la causa all’udienza del 5dicembre 2017 per la precisazione delle conclusioni.

Tale omissioneavrebbe impedito alla parte appellata di partecipare al prosieguo delgiudizio, determinando un vizio procedurale e una lesione del diritto didifesa.3.

Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell’art.133, secondo comma c.p.c per omesso avviso di deposito dellasentenza di appello n. 2461/2018 del 08/06/2018: la mancata notificao comunicazione dell’avvenuto deposito della sentenza di appello n.2461/2018 avrebbe prodotto un ulteriore errore in procedendo,incidendo illegittimamente sul corretto svolgimento del processo.4.

Il ricorso è inammissibile.5.

La difesa innanzi al giudice di legittimità richiede il rilascio diuna procura speciale alle liti ai sensi dell’art. 365 c.p.c., non essendosufficiente una procura generale, anche laddove – e non è il caso dispecie – fosse stata rilasciata in sede notarile: èinammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto da un avvocatopriva di ogni riferimento alla sentenza impugnata e all'impugnazioneda proporsi (Cass. sez.

U, 27/04/2018, n. 10266 (Rv. 648132 - 03)).Ed anche: al ricorso per cassazione avverso le decisioni dellecommissioni tributarie ed al relativo procedimento si applicano, ai sensidell'art. 62, comma secondo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, lenorme dettate dal codice di procedura civile in quanto compatibili, trale quali è compresa, direttamente, quella, dettata dall'art. 365, cheimpone che il ricorso sia sottoscritto, a pena di inammissibilità, da unNumero registro generale 258/2019Numero sezionale 2409/2026Numero di raccolta generale 8990/2026Data pubblicazione 09/04/2026avvocato iscritto nell'apposito albo, munito di procura speciale, e,indirettamente, quella di cui all'art. 82, terzo comma, che prescrive chedavanti alla Corte di cassazione le parti stiano in giudizio col ministerodi un avvocato iscritto nell'apposito albo, per il necessario fondamentotecnico di quel ricorso, in quanto implicitamente richiamata sia dall'art.365 cod. proc. civ., che dall'art. 62, comma primo, del d.lgs. n. 546 del1992, nella parte in cui fa riferimento all'art. 360 cod. proc. civ. (Cass.07/04/2011, n. 8024 (Rv. 617562 - 01)).6.

Nel caso di specie il difensore ha prodotto una procuragenerale alle liti del seguente tenore: “nomino l’avv. […] quale mioprocuratore alle liti e dunque, a rappresentarmi e difendermi in ognifase e grado del giudizio, anche nelle fasi di esecuzione, opposizione,incidentale, cautelare ed in sede di gravame compresa quella difallimento, conferendo i più ampi poteri di legge, in particolaretransigere, conciliare incassare e quietanzare, rinunciare agli atti edaccettarne al rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire,eleggere domicili, rinunziare alla comparizione delle parti, riassumerela causa, proseguirla, chiamare in causa, occorrendo, terze persone,deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azionicautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, estrarre copiadi verbali ed altri documenti, chiedere ed accettare rendiconti, conpromessa di tenere di d’ora per rato e valido il suo operato […].Il ricorso è stato notificato per posta e la procura risulta priva ditimbro di congiunzione al ricorso medesimo, né è dato desumere cheessa sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento daimpugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso,oltre che restare sfornita di ogni indicazione del provvedimentoimpugnato, circostanze che dunque pongono la fattispecie al di fuoridel principio stabilito dalle Sezioni Unite con sentenza del19/01/2024 n. 2075.Numero registro generale 258/2019Numero sezionale 2409/2026Numero di raccolta generale 8990/2026Data pubblicazione 09/04/20267.

A ciò si aggiunga il fatto che non vi è in atti l’avviso diricevimento della notifica del ricorso medesimo, circostanza già di persé autonomamente idonea alla declaratoria, sotto tale diverso profilo,dell’inammissibilità.8.

Deve quindi dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, ai sensidell’art. 365 c.p.c.9.

Nulla deve disporsi quanto alle spese, stante la mancatacostituzione della parte intimata.10.

In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono invece ipresupposti processuali per dichiarare la sussistenza dei presuppostiper il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto perla presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.11.

Lo stesso va posto a carico del difensore, atteso che lamancanza di una valida procura speciale non consente di riferirel’attività svolta alla parte assistita (Cass. 12/11/2024, n. 29209; Cass.13728/2024 e Cass. 938/23).

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del difensore del ricorrenteprincipale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dellostesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/03/2026.Il PresidenteUgo Candia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]-intimato-avverso la SENTENZA del TRIBUNALE CATANIA n. 2461/2018depositata il 08/06/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La ricorrente ha citato in giudizio davanti al Giudice di Pace diPaternò la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., chiedendo l’annullamento di dueinviti al pagamento della TIA relativi agli anni 2004–2007 per unNumero registro generale 258/2019Numero sezionale 2409/2026Numero di raccolta generale 8990/2026Data pubblicazione 09/04/2026importo complessivo di 958 euro. La società convenuta non si ècostituita in giudizio.2. Con sentenza n. 415/2012 del 22 giugno 2012, il Giudice diPace ha dichiarato la contumacia della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., e,affermando la giurisdizione del giudice ordinario, ha accolto ladomanda dell’attrice e dichiarato nulli e inefficaci gli accertamenti e gliinviti al pagamento, condannando la società al pagamento delle speseprocessuali. Successivamente, il 19 dicembre 2012, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto appello, notificando l’atto direttamente allaparte anziché al procuratore domiciliatario costituito in primo grado.3. Con ordinanza del 9 ottobre 2017, è stato rilevato che - conprecedente ordinanza del 19 gennaio 2017 - era stata disposta larinnovazione della notifica dell’atto di appello, inizialmente effettuataalla parte personalmente anziché al procuratore domiciliatario delprimo grado. Accertato che l’appellante aveva adempiuto all’ordine eche l’appellata si era costituita eccependo l’inammissibilità dell’appelloper decorso dei termini, il giudice ha respinto tale eccezione,affermando che la rinnovazione della notifica, ordinata anche d’ufficio,sana la nullità senza determinare decadenze.4 Avverso la suddetta sentenza di gravame parte ricorrente haproposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi5. L’intimata non ha depositato controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione pereccesso di potere dell’art. 350, secondo comma, c.p.c. Si contesta inparticolare che il giudice abbia disposto la rinnovazione della notificadell’atto di appello oltre il limite temporale previsto dalla legge. L’art.350, secondo comma, c.p.c., consente infatti tale facoltà solo allaprima udienza di trattazione, mentre nel caso di specie la rinnovazioneè stata ordinata circa sei anni dopo, quando la causa era già stataNumero registro generale 258/2019Numero sezionale 2409/2026Numero di raccolta generale 8990/2026Data pubblicazione 09/04/2026ampiamente trattata e persino rimessa in decisione, configurando cosìuna violazione della norma.2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta laviolazione dell’art. 134, secondo comma, c.p.c per omessa notificadella ordinanza del 9/10/2017. La violazione riguarda la dedottamancata notifica o comunicazione dell’ordinanza emessa fuori udienzail 9 ottobre 2017, con cui il giudice rinviava la causa all’udienza del 5dicembre 2017 per la precisazione delle conclusioni. Tale omissioneavrebbe impedito alla parte appellata di partecipare al prosieguo delgiudizio, determinando un vizio procedurale e una lesione del diritto didifesa.3. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell’art.133, secondo comma c.p.c per omesso avviso di deposito dellasentenza di appello n. 2461/2018 del 08/06/2018: la mancata notificao comunicazione dell’avvenuto deposito della sentenza di appello n.2461/2018 avrebbe prodotto un ulteriore errore in procedendo,incidendo illegittimamente sul corretto svolgimento del processo.4. Il ricorso è inammissibile.5. La difesa innanzi al giudice di legittimità richiede il rilascio diuna procura speciale alle liti ai sensi dell’art. 365 c.p.c., non essendosufficiente una procura generale, anche laddove – e non è il caso dispecie – fosse stata rilasciata in sede notarile: èinammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto da un avvocatopriva di ogni riferimento alla sentenza impugnata e all'impugnazioneda proporsi (Cass. sez. U, 27/04/2018, n. 10266 (Rv. 648132 - 03)).Ed anche: al ricorso per cassazione avverso le decisioni dellecommissioni tributarie ed al relativo procedimento si applicano, ai sensidell'art. 62, comma secondo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, lenorme dettate dal codice di procedura civile in quanto compatibili, trale quali è compresa, direttamente, quella, dettata dall'art. 365, cheimpone che il ricorso sia sottoscritto, a pena di inammissibilità, da unNumero registro generale 258/2019Numero sezionale 2409/2026Numero di raccolta generale 8990/2026Data pubblicazione 09/04/2026avvocato iscritto nell'apposito albo, munito di procura speciale, e,indirettamente, quella di cui all'art. 82, terzo comma, che prescrive chedavanti alla Corte di cassazione le parti stiano in giudizio col ministerodi un avvocato iscritto nell'apposito albo, per il necessario fondamentotecnico di quel ricorso, in quanto implicitamente richiamata sia dall'art.365 cod. proc. civ., che dall'art. 62, comma primo, del d.lgs. n. 546 del1992, nella parte in cui fa riferimento all'art. 360 cod. proc. civ. (Cass.07/04/2011, n. 8024 (Rv. 617562 - 01)).6. Nel caso di specie il difensore ha prodotto una procuragenerale alle liti del seguente tenore: “nomino l’avv. […] quale mioprocuratore alle liti e dunque, a rappresentarmi e difendermi in ognifase e grado del giudizio, anche nelle fasi di esecuzione, opposizione,incidentale, cautelare ed in sede di gravame compresa quella difallimento, conferendo i più ampi poteri di legge, in particolaretransigere, conciliare incassare e quietanzare, rinunciare agli atti edaccettarne al rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire,eleggere domicili, rinunziare alla comparizione delle parti, riassumerela causa, proseguirla, chiamare in causa, occorrendo, terze persone,deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azionicautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, estrarre copiadi verbali ed altri documenti, chiedere ed accettare rendiconti, conpromessa di tenere di d’ora per rato e valido il suo operato […].Il ricorso è stato notificato per posta e la procura risulta priva ditimbro di congiunzione al ricorso medesimo, né è dato desumere cheessa sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento daimpugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso,oltre che restare sfornita di ogni indicazione del provvedimentoimpugnato, circostanze che dunque pongono la fattispecie al di fuoridel principio stabilito dalle Sezioni Unite con sentenza del19/01/2024 n. 2075.Numero registro generale 258/2019Numero sezionale 2409/2026Numero di raccolta generale 8990/2026Data pubblicazione 09/04/20267. A ciò si aggiunga il fatto che non vi è in atti l’avviso diricevimento della notifica del ricorso medesimo, circostanza già di persé autonomamente idonea alla declaratoria, sotto tale diverso profilo,dell’inammissibilità.8. Deve quindi dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, ai sensidell’art. 365 c.p.c.9. Nulla deve disporsi quanto alle spese, stante la mancatacostituzione della parte intimata.10. In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono invece ipresupposti processuali per dichiarare la sussistenza dei presuppostiper il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto perla presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.11. Lo stesso va posto a carico del difensore, atteso che lamancanza di una valida procura speciale non consente di riferirel’attività svolta alla parte assistita (Cass. 12/11/2024, n. 29209; Cass.13728/2024 e Cass. 938/23). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del difensore del ricorrenteprincipale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dellostesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/03/2026.Il PresidenteUgo Candia
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