CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 febbraio 2025
Cassazione n. 14729/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
achid - C.u.i. 05a67wu [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - C.u.i. Olkfgqg [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - C.u.i. 035oc4c [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per [OSCURATO:PERSONA]; annullamento con rinvio limitatamente alla recidiva per [OSCURATO:PERSONA]; l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Trento, con sentenza del 26 febbraio 2025, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trento del 12 luglio 2019, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui all'art. 73 DPR 309/90 contestati ai capi 3), 9), 20 e 23) ed [OSCURATO:PERSONA] dal reato a lui ascritto al capo 20) perché il fatto non sussiste e ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in complessivi anni cinque, mesi due di reclusione ed euro 17.000 di multa, confermato il vincolo di continuazione tra i reati contestati e quelli già giudicati con sentenza del Tribunale di Bolzano del 29 giugno 2016, irrevocabile il 23 febbraio 2017; ad [OSCURATO:PERSONA] in anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro2.400,00 di multa, in aumento con la pena inflitta dal Tribunale di Bolzano con sentenza del 16 febbraio 2017, irrevocabile il 6 aprile 2018, confermato il vincolo di continuazione tra tutti i reati contestati. Ha confermato la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 1.400 di multa. 2. Avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] tramite i loro difensori hanno proposto ricorso per Cassazione. 3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato due motivi. 3.1 Con il primo motivo, la difesa deduce erronea applicazione di norma penale e carenza assoluta di motivazione in relazione alla determinazione della pena. La difesa lamenta che la sentenza impugnata ha omesso del tutto di indicare il reato base per l'applicazione degli aumenti per la continuazione e i criteri utilizzati per la determinazione della pena finale. Con il secondo motivo, la difesa deduce la mancata applicazione della causa estintiva del reato ai sensi degli artt. 129 c.p.p. e 157 e ss c.p.. Si evidenzia che la Corte territoriale ha trascurato che, alla data della sentenza, emessa il 26 febbraio 2025, per molteplici fattispecie di reati, ritenute sussistenti nella sentenza di primo grado e confermate con quella di appello, era maturato il termine di prescrizione, tenuto conto anche delle interruzioni ed eventuali sospensioni. 4. La difesa di E! [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto tre motivi. 4.1 Con il primo motivo, la difesa deduce vizio della motivazione. La difesa osserva che nel provvedimento impugnato è stata omessa completamente la motivazione in ordine alla richiesta di riforma della sentenza, considerato il buon esito dell' affidamento in prova ai servizi sociali dell'imputato relativo alla condanna di Bolzano (sentenza n. 72/2017) e a quella di Milano (sentenza n. 2553/14) che si riflette sulla contestata recidiva e sulla valutata equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e tale recidiva. Si evidenzia l'omessa motivazione anche in relazione alla richiesta di applicazione dell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 DPR 309/90. 4.2 Con il secondo motivo, la difesa deduce inosservanza della legge penale per violazione dell'art. 99 in relazione all'art. 47, comma 12 dell'ord. pen. La difesa lamenta che la Corte di Appello non ha in alcun modo motivato sulla richiesta della difesa di considerare la posizione giuridica dell'imputato sostanzialmente mutata in ragione del buon esito dell'affidamento in prova ai servizi sociali. Si sottolinea che le sentenze di condanna di Milano e di Bolzano non avrebbero dovuto essere considerate, per il buon esito dell'affidamento in prova, ai fini della contestazione della recidiva. 24.3 Con il terzo motivo, la difesa deduce violazione di legge in relazione all'art. 73 comma 5 DPR 309/90. Si precisa che nei motivi di appello era stata richiesta la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73 comma 5 DPR 309/90, posto che lo stupefacente non era stato sequestrato ed il dato ponderale era stato solo ipotizzato o dedotto dalle conversazioni intercettate, ma la Corte di Appello si era espressa solo in relazione al coimputato [OSCURATO:PERSONA]. 5. La difesa di [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo, deduce vizio di motivazione ed inosservanza dell'art. 192 comma 2 c.p.p. in ordine alla prova del concorso dell'imputato, ex art. 110 c.p., nel reato sub n. 15) relativo alla cessione di un chilo di hashish. Si sottolinea che la sentenza di primo grado fonda la responsabilità dell'imputato a titolo di concorso sulla base di due indizi: 1) gli esiti del servizio di osservazione; b) l'intercettazione di una conversazione ambientale intercorsa a posteriori e cioè il 28.10.2016 tra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA]. Si evidenzia che, nella conversazione di cui al 28 ottobre 2016, si parla di "panette" peraltro contrassegnate da un specifico marchio "21" e, dunque, le conclusioni del giudice di primo grado che si tratta della stessa partita di droga, poi sequestrata, appare priva di fondamento logico. La difesa osserva che la Corte di Appello, investita della contraddizione logica evidenziata, non ha minimamente affrontato la questione ad essa devoluta, ma si è limitata a richiamare la motivazione di primo grado. 6. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], con la requisitoria scritta ritualmente trasmessa, ha chiesto: l'annullamento senza rinvio per [OSCURATO:PERSONA] ritenendo assorbente il secondo motivo, in quanto i reati contestati sono prescritti anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello; annullamento con rinvio limitatamente alla recidiva per [OSCURATO:PERSONA], in quanto la Corte, di Appello nel rideterminare la pena, ha omesso di considerare che l'imputato ha beneficiato dell'affidamento in prova al servizio sociale, conclusosi positivamente, come risulta dall'ordinanza del 14 febbraio 2023 del Tribunale di sorveglianza di Milano che, dato atto dell'esito positivo della prova, ha dichiarato estinta la pena relativa al provvedimento di cumulo/esecuzione pene e ogni altro effetto penale nei confronti del condannato; l'inammissibilità del ricorso per [OSCURATO:PERSONA], in quanto concernente la ricostruzione e la valutazione del fatto, come pure l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da incongruenze di ordine logico. 3CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per [OSCURATO:PERSONA]. E' fondato il secondo motivo con rilievo assorbente, dovendosi rilevare l'intervenuta prescrizione dei reati risalenti al 2016, in epoca anteriore all'impugnata sentenza. Sul punto deve rilevarsi che il ricorso deve ritenersi ammissibile avendo le Sezioni Unite di questa Corte già chiarito che non può ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione con cui è dedotta, sia pure come unica doglianza, l'estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza d'appello, ma non eccepita dalla parte interessata nel grado di merito né rilevata da quel giudice. In questa ipotesi, il ricorso non può ritenersi inammissibile e la causa di non punibilità erroneamente non dichiarata dal giudice di merito deve essere rilevata e dichiarata, in accoglimento del proposto motivo, in sede di legittimità. Infatti, si precisa che il ricorso per cassazione, anche se strutturato su questo solo motivo, è certamente ammissibile, perché volto a fare valere l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. L'error in iudicando si concretizza proprio nella detta omissione, che si riverbera sul punto della sentenza concernente la punibilità. L'impugnazione mira ad emendare tale errore. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, (dep. 25/03/2016) Rv. 266818 - 01). Per i reati commessi fino al 2 agosto 2017 si applica la disciplina della prescrizione dettata dagli artt. 157 c.p. e ss., come riformulati dalla Legge 5 dicembre 2005, n. 251 (c.d. Legge ex Cirielli). Per calcolare il tempo necessario a prescrivere un reato si fa riferimento alla pena massima prevista per il reato stesso. Ai sensi del secondo comma dell'art. 161 c.p., come riformulato dal comma quinto dell'art. 6 della cit. L. 251/2005 "salvo che si proceda per i reati di cui all'art. 51, comma 3 bis e 3 quater del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105". Nel caso in esame, è quindi decorso il termine massimo di sette anni e sei mesi per tutti i reati contestati all'imputato di cui all'art. 73 comma 4 DPR 309/90 (punito da due a sei anni di reclusione), commessi tra maggio e novembre 2016, prima della sentenza della Corte di Appello, pronunciata in data 26/2/2025. L'unico reato che residua a carico dell'imputato è quello di cui al capo 22) in cui è contestato il delitto di cui all'art. 73 comma 1 DRP 309/90 relativo all'acquisto di 50 gr di cocaina. Per detto reato il termine minimo di prescrizione è di 20 anni. 4Va quindi annullata senza rinvio la sentenza impugnata per i reati di cui ai capi 2), 5), 6), 7), 8), 10),11), 12), 13), 16), 17), 18), 19), 21) in quanto estinti per prescrizione. Va annullata con rinvio alla Corte di Appello di Trento — sezione distaccata di Bolzano la sentenza impugnata in relazione al capo 22) per la determinazione del trattamento sanzionatorio. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato limitatamente alla recidiva. 2.1 Manifestamente infondati sono il primo e terzo motivo relativi al difetto di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 73 comma 5 DPR 309/90. La Corte di appello, come del resto rilevato anche nel ricorso, decidendo in merito alla identica questione posta dal concorrente nel reato [OSCURATO:PERSONA], ha congruamente indicato le ragioni per le quali il reato contestato in concorso al capo 13) dell'imputazione non potesse qualificarsi di lieve entità, precisando che la compravendita di circa kg 9 di sostanza stupefacente del tipo hashish non può essere ragionevolmente considerata come un fatto di lieve entità a prescindere dal non verificato principio attivo di THC contenuto in tale quantità di hashish (cfr. pag. 24 sentenza). In ogni caso, sebbene la Corte di appello, nella sentenza impugnata, non abbia preso in considerazione la richiesta avanzata dalla difesa di riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73 comma 5 DPR 309/90, il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di interesse. Ed infatti questa Suprema Corte ha costantemente ribadito il condivisibile principio di diritto secondo il quale, in tema di impugnazioni, è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ah origine" per manifesta infondatezza o inammissibilità (per genericità, difetto di specificità o per altra causa), in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio, tenuto anche conto che i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (SEz. 2, n. 7993 del 5/2/2026; Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281-01). Nel caso in esame, il motivo di appello in ordine alla riqualificazione ai sensi dell'art. 73 comma 5 DPR 309/90 era manifestamente infondato, anche solo considerando il dato ponderale della sostanza stupefacente oggetto della compravendita. 2.2 Fondato è il secondo motivo. La Corte di appello, infatti, nel rideterminare la pena, ha omesso di considerare che l'imputato ha beneficiato dell'affidamento in prova al servizio 5sociale, conclusosi positivamente, come risulta dall'ordinanza del 14 febbraio 2023 del Tribunale di sorveglianza di Milano che, dato atto dell'esito positivo della prova, ha dichiarato estinta la pena relativa al provvedimento di cumulo/ esecuzione pene e ogni altro effetto penale nei confronti del condannato. A questo riguardo, vanno richiamati gli insegnamenti di Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251688 - 01, secondo cui l'estinzione di ogni effetto penale determinata dall'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale comporta che delle relative condanne non possa tenersi conto agli effetti della recidiva (in termini, Sez. 5, n. 3836 del 16.01.2026; Sez. 3, n. 41697 del 08/05/2018, G., Rv. 273941 - 01; Sez. 3, n. 39550 del 04/07/2017, Mauri, Rv. 271342 - 01). In questo senso va ribadito il ragionamento svolto dall'autorevole precedente che, al di là di ogni questione di classificazione dogmatica della recidiva, ha dato rilievo al combinato disposto degli artt. 47, dodicesimo comma, ord. pen. e 106, secondo comma, cod. pen., laddove il primo prevede che «L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale» e il secondo che le cause di estinzione della pena che estinguono anche gli effetti penali neutralizzano la rilevanza delle relative condanne ai fini di cui all'art. 99 cod. pen.. Peraltro, anche se l'esito positivo dell'affidamento in prova non riguardasse tutte le condanne che hanno preceduto la commissione dei reati oggi sub iudice, la Corte territoriale avrebbe avuto comunque il dovere di offrire una giustificazione circa il riconoscimento della recidiva che tenesse conto del venir meno degli effetti penali di una parte delle condanne grazie alla misura alternativa e che, quindi, rivalutasse la posizione del ricorrente, svolgendo il vaglio preteso dalle Sezioni Unite di questa Corte in tema di recidiva tenuto conto del ridimensionamento degli addebiti. Va quindi disposto l'annullamento con rinvio alla Corte di Trento -sezione distaccata di Bolzano limitatamente alla recidiva per [OSCURATO:PERSONA], rigettando nel resto il ricorso. 3. Il ricorso per [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. Si premette che non è consentito il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 c.p.p., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Difatti la deduzione del vizio di violazione di 6legge, in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 c.p.p. ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice, non è permessa non essendo l'inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606 lett. c) c.p.p. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex multis Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli e altri,Rv. 264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, 3 Rv. 280027). Invero, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità, cui il Collegio aderisce, la mancata osservanza di una norma processuale intanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, co. 1, lett. c), cod. proc. pen.; pertanto, non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata (così Sez. 4 n. 37469 del 2/10/2025; Sez. 6, n. 4119 del 30/05/2019, dep. 2020, Rv. 278196 - 02; Sez. 4, n. 51525 del 4/10/2018, Rv. 274191; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017„ rv. 271294 — 01). Il dedotto vizio di motivazione non deve dissimulare o veicolare la critica alle scelte probatorie rettamente compiute dai giudici di merito sulla scorta delle emergenze acquisite. In tal caso la doglianza esorbita dai limiti della critica al governo dei canoni di valutazione della prova per attingere direttamente i contenuti fattuali della decisione e si traduce nella prospettazione del fatto storico alternativa a quella fatta argomentatamente propria dai giudici di merito e nell'offerta di una lettura diversa (favorevole al ricorrente) delle risultanze acquisite. Orbene, è pacifico che il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se essi abbiano dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni che li hanno indotti ad emettere la decisione. L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, se non, in quest'ultimo caso, nelle ipotesi di errore del 7giudice nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile, sempre nel rispetto della catena devolutiva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod. proc. pen. Il vizio della motivazione deve dunque essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento del giudice, così come è dato riscontrare nella specie (Sez. U. n. 14722 del 30/01/2020, rv 279005 - 01). La difesa sollecita una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, non consentita in questa sede. Nel caso in esame, le doglianze del ricorrente si fondano su una valutazione parcellizzata ed atomistica degli elementi di prova posti a carico del ricorrente che sono invece stati congiuntamente valutati nelle conformi sentenze di merito attraverso una complessiva ricostruzione dei fatti del tutto logica. I giudici di merito, con motivazione priva di profili di illogicità, hanno fondato la responsabilità dell'imputato sulle comunicazioni intercettate, ma anche sugli esiti del servizio di ocp che attestavano l'incontro dell'imputato con gli acquirenti e il successivo rinvenimento e sequestro dello stupefacente. Non è stata valorizzata, come sostenuto dalla difesa, solo la conversazione del 28 ottobre 2016, successiva ai fatti, ma anche i colloqui precedenti. Infatti, si legge nella sentenza di primo grado pag. 23: «Dal monitoraggio emergono: l'appuntamento preso telefonicamente fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dall'apparente contenuto conviviale (un invito a pranzo); la telefonata del giorno dopo, in cui [OSCURATO:PERSONA] specifica la quantità da portare; l'effettivo incontro presso il centro commerciale "Twenty" a Bolzano in via Gallilei, per poi parlare in quell'occasione del quantitativo e del tipo di droga che Manuel vorrebbe da [OSCURATO:PERSONA], facendo prima riferimento a dei "bulloni" e poi a qualcosa di indefinito della misura di 100, 500 e 1000 cm.». Si evidenzia poi che la droga sequestrata si presentava in due forme diverse (50 ovuli da 10 grammi l'uno e 5 "panette" da circa 100 grammi l'una per un peso totale di grammi 990,08 netti di hashish), sottolineando la corrispondenza tra l' "ordine" effettuato dai due giovani di Brunico, e quanto rinvenuto a seguito del controllo del personale della Squadra volante (50 bulloni e 500 cm) (cfr. pag. 24 della sentenza di primo grado). [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare, nella sentenza di primo grado, precisa anche che erano stati acquisiti i fotogrammi delle telecamere di sorveglianza nei quali si attestava l'incontro tra i fratelli Qassouni e i due giovani altoatesini ai quali poi veniva sequestrata la sostanza stupefacente. ¦ 8 ieLa difesa dà quindi una lettura diversa dei servizi di osservazione e del contenuto delle intercettazioni, sollecitando quindi una valutazione di merito non consentita in questa sede. 4. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila. P.Q.M