CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 giugno 2026
Cassazione n. 19464/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ino [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] n. 5 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eChiara Tomiola-controricorrente-avverso la sentenza n. 555/2025 emessa dalla Corte d’appello di Veneziail 19/07/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Numero registro generale 1318/2026Numero sezionale 721/2026Numero di raccolta generale 19464/2026Data pubblicazione 12/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida, in favore di ciascuna parte controricorrente, inEuro 1.250,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 12/06/2026Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]