CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 08003/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.476/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA C.[OSCURATO:PERSONA], 36, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso l ’ORDINANZA d el [OSCURATO:PERSONA] di ROMA r.g. n. 24631/2020depositata il 24/11/2020 . [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA], nigeriano, ha proposto ricorsoper cassazione contro l’ordinanza con la quale il giudice di pace di Roma ne ha respinto l’opposizione avverso il decreto di espulsione adottato dal prefetto della stessa città il 19/5/2020. Le intimate Prefettura e Questura di Roma non hannosvolto difese. [OSCURATO:PERSONA]: La controversia, già trattata all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], era stata rinviata a nuovo ruolo, disponendo la rinotificazione del ricorso al Prefetto di Roma presso la sua sede, nel termine assegnato, ai sensi dell’art.291 cod.proc.civ., sul rilievo che la precedente notifica era stata erroneamente eseguita presso l’Avvocatura Generale dello Statoe non presso il Prefetto in proprio (Cass. n. 16178/2015; Cass. n.825/2010, tra molte). L'ordinanza è statacomunicata il 20/6/2022. Rifissata la trattazione, la cancelleria ha attesta to il mancato deposito del rinnovo della notifica del ricorso. La mancata ottemperanza all'ordine di rinnovo della notifica del ricorso determina, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., l'inammissibilità del ricorso ove il rinnovo della notifica nulla sia stato del tutto omesso, come nel caso di specie si deve ritenere sia avvenuto, attesa la mancata costituzione del Prefetto di Roma, al quale doveva essere notificato il ricorso (Cass.n.625/08). Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso alla quale non segue la pronuncia sulla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell'intimato. Non deve farsi applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 essendo il processo esente dall’obbligo di pagamento del contributo. P.Q.M. -Dichiara inammissibile il rico