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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2023

Cassazione n. 47216/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che, con un unico motivo ai ricorso, Souicii ti Mostata - imputato del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 256 del dlgs n. 152 del 2006 - ha dedotto la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo della condotta contestatagli sul rilievo che la stessa sia stata occasionale, isolata ed episoolca.

Considerato che tale motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto e meramente riproduttivo di nrnfili di censura ià arit.rittai-rrIont-tz vaRati e disattesi d&e-cher-fico rii merito con corretti argomenti e motivazione non manifestamente illogica; che, invero, si evidenzia come la non occasionalità della condotta sia provata dal rinvenimento all'interno del furgone di ben 39 sacchi contenenti una quantità elevata di rifiuti ai natura omogenea che denotano fa loro provenienza da un'attività sistematica, nonché dalla sussistenza in capo all'imputato di un procedimento penale, sospeso con messa alla prova, per reato analogo a quello per cui si procede.

Considerato cne, pertanto, li ricorso deve essere dichiarato inammissibiíe, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Cosi deciso il 12 maggio 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che, con un unico motivo ai ricorso, Souicii ti Mostata - imputato del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 256 del dlgs n. 152 del 2006 - ha dedotto la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo della condotta contestatagli sul rilievo che la stessa sia stata occasionale, isolata ed episoolca. Considerato che tale motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto e meramente riproduttivo di nrnfili di censura ià arit.rittai-rrIont-tz vaRati e disattesi d&e-cher-fico rii merito con corretti argomenti e motivazione non manifestamente illogica; che, invero, si evidenzia come la non occasionalità della condotta sia provata dal rinvenimento all'interno del furgone di ben 39 sacchi contenenti una quantità elevata di rifiuti ai natura omogenea che denotano fa loro provenienza da un'attività sistematica, nonché dalla sussistenza in capo all'imputato di un procedimento penale, sospeso con messa alla prova, per reato analogo a quello per cui si procede. Considerato cne, pertanto, li ricorso deve essere dichiarato inammissibiíe, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Cosi deciso il 12 maggio 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]