CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00257/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 40) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] - cui ha fatto seguito il deposito di memoria con motivi nuovi - avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. In particolare, il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. peri., è stato - non illogicamente - motivato con l'elevato numero di dosi estraibili dalle due diverse tipologie di sostanze stupefacenti sequestrate e con il quantitativo di circa 100/150 grammi di altra marijuana visto portare via dalla [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del Grande, a conferma dell'elevato volume di affari connesso all'illecito commercio di stupefacente svolto dalla prevenuta. Trattasi di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile nella presente sede di legittimità Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il